Il Tar sta giudicando sui ricorsi contro le liste imbroglione delle scorse elezioni regionali in Piemonte. Non c'è stato rinvio. I giudici sono attualmente in camera di consiglio. La decisione è attesa in serata.
Si parla di decisione su uno solo dei due ricorsi, quello per le irregolarità delle liste Verdi Verdi e per la lista Scanderebech, mentre per il ricorso contro la lista "Pensionati per Cota", di Michele Giovine, si prevede un rinvio al fine di consentire il sereno giudizio della magistratura ordinaria. Giovine è intervenuto poco fa, nel baillame delle dichiarazioni di fine udienza, per mezzo del proprio legale secondo il quale la perizia calligrafica della procura di Torino sarebbe grottesca: sosterrebbe infatti che la "stessa firma di Giovine sarebbe falsa". L'udienza di oggi però non era limitata alla sola questione delle firme false di Giovine, sulle quali la procura non sembra aver alcun dubbio. Il Tar non sta decidendo sulla autenticità delle firme, bensì sulla ammissibilità della lista. Ed è proprio su questo fatto che si è concentrata la strategia difensiva dei legali di Cota, i quali hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale riguardo alla parte della norma elettorale che regolamenta la presentazione dei ricorsi stessi - articolo 83/11 del dpr 570/1960 - in cui si stabilisce che si può fare ricorso contro la proclamazione degli eletti:
"Con la sentenza 236 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma elettorale nella parte in cui non prevede immediatamente l'impugnazione degli atti preparatori alle elezioni [...] L'impugnazione tardiva - ha dichiarato Procacci davanti al presidente del Tar Franco Bianchi - è una grave lesione del diritto dell'elettorato attivo. Va contro l'articolo 48 della Costituzione che stabilisce che tutti i cittadini possono partecipare al voto e contro il principio di conservazione dell'espressione della volontà popolare. Inoltre va anche contro l'articolo 97 della Costituzione che sancisce il principio di buona andamento della pubblica amministrazione e quindi anche del governo regionale. Se si dovessero infatti rifare le elezioni così tardi questo creerebbe un danno alla Regione e ai suoi cittadini" [...] La controparte invece - conclude l'avvocato di Cota - impugna l'atto di proclamazione degli eletti ma in realtà si riferisce a vizi di ammissione delle liste. Avrebbe dovuto farlo prima. Se uno è effettivamente parte lesa il ricorso lo deve fare subito e non aspettare con opportunismo alla finestra l'esito delle elezioni (Piemonte/ Legale Cota: Ricorsi tardivi grave lesione diritto voto - Politica - Virgilio Notizie).
I ricorsi - secondo la difesa Cota - sarebbero "tardivi". Secondo questa ottica, se si ha notizia di irregolarità nella presentazione delle liste ma oramai le elezioni si sono svolte, non è possibile fare ricorso. Se un governatore venisse eletto con l'appoggio di una lista che ha barato, anche quando ciò sia dimostrato incontrovertibilmente, i ricorsi non sarebbero ammissibili. Per dimostrare la incoerenza del teorema, potrei qui citare il caso Molise della precedente tornata elettorale (2004), e invece no. Se ne è già parlato altrove e persino un numero di volte francamente eccessivo. Lascio a voi l'incombenza.
Bresso, in serata, si è detta fiduciosa, ma non si sa perché. D'altronde, anche nel caso Cota venga deposto, Bresso non sarà della partita: è Chiamparino il candidato ombra per il PD.
Sitografia:
1 commenti:
Per il risultato tra 2 mesi, uffa !!
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