sabato 2 aprile 2011

Referendum per la Legalizzazione della Cannabis. Cosa proponiamo!

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 DDLsulle droghe leggere. Proposta da portare al ministro Giovanardi.
Vogliamo sapere le vostre opinioni
..scrivetele al M.A.I , al Partito della Canapa o  
direttamente a Legalize Marijuana in the World Max Grower  .  E' un disegno di legge serio proposto da una persona seria e va preso seriamente.. Verdi saluti e buona lettura 

Articolo 1. La legge n.162 del 26/6/90 è abrogata. Il reato di detenzione e uso personale di Cannabis contenete principi attivi psicoattivi viene derubricato, il decreto attuativo della presente legge ne provvede la cancellazione da tutte le leggi in vigore in materia di droga. La pianta specie Cannabis: Sativa, Indica e incrociati geneticamente, è da intendersi pianta officinale e integratore alimentare psicoattivo; liberamente, gratuitamente cedibile e assumibile nei limiti della presente legge. Rimane il divieto assoluto di assunzione diderivati della Cannabis contenenti THC per coloro sotto l'effetto temporaneo di alterazione sensoriale, pregiudicano la sicurezza sui luoghi di lavoro o facenti attività pericolose. 
Articolo 2. La coltivazione domestica della cannabis è da intendersi per uso personale ed è permessa sul suolo italiano a tutti cittadini maggiorenni senza scopo di lucro, ovvero, è vietata la vendita e il commercio di sostanze e derivati dalla coltivazione della cannabis in proprio o per conto di terzi. Il numero massimo di piante ammissibile per la coltivazione domestica è 10 esemplari contemporaneamente. Nel conteggio degli esemplari coltivabili sono comprese tutte le fasi di crescita, dal germogliamento alla fioritura completa. Il titolare della coltivazione domestica deve assicurarsi di non eccedere il numero delle piante in coltivazione, il medesimo è soggetto a 1000 Euro di ammenda di per ogni pianta in eccesso dal consentito. 

Articolo 3. La coltivazione della cannabis domestica si intende sotto il diretto controllo del proprietario delle piante nella superficie a cui e destinata la coltivazione, quindi delimitato e confinato in modo da impedire il libero accesso agli estranei. 

Articolo 4. La somministrazione della cannabis e derivati contenente THC ai minori di 18 anni è consentita esclusivamente per ragioni mediche mediante la prescrizione o autorizzazione del medico curante. I minori di anni 18, che fanno uso della cannabis o derivati senza autorizzazione o prescrizione medica, vanno segnalati al Tribunale dei Minori. 

Articolo 5. La selezione delle specie, coltivazione, lavorazione professionale della cannabis e derivati, per scopi scientifici o per uso medico è consentito il commercio e la distribuzione attraverso dispensari, farmacie pubbliche e private, previo autorizzazione scritta del Ministero dell'Agricoltura e all'iscrizione al Registro Nazionale Coltivatori Professionali di Cannabis Medica e comunicazione scritta all'ASL di zona. 

Articolo 6. Le ASL sono tenute a istituire il "registro speciale nominativo" e iscrivere gli ammalati cronici che ne fanno richiesta mediante presentazione della prescrizione medica del medico curante, valevole 6 o 12 mesi per accedere gratuitamente alla Cannabis fornita dalle organizzazioni umanitarie e caritatevoli senza scopo di lucro, di cui l'art 8 .

Articolo 7. Le ASL di zona sono tenute ad eseguire i sopralluoghi ispettivi riguardo la salubrità e la buona norma della coltivazione senza preavviso nei centri di coltivazione e lavorazione della cannabis obbligatoriamente almeno 2 volte l'anno e prelievo di campioni da analizzare. La non osservanza della salubrità e la buona norma nella pratica agricola, il centro va chiuso temporaneamente d'autorità e nei casi più gravi, definitivamente. Nei casi più gravi come; cagionare intossicazione alimentare e/o attentato alla salute pubblica i responsabili vanno denunciati alle autorità competenti. 

Articolo 8. Le organizzazioni umanitarie e caritatevoli senza scopo di lucro, sono autorizzate a coltivare la cannabis e cedere in via esclusiva a coloro in possesso del documento di iscrizione al “registro speciale nominativo” rilasciato all'ASL di appartenenza, recante la data di scadenza di validità o a terzi con delega scritta del titolare unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Le organizzazioni umanitarie e caritatevoli hanno il divieto di accettare somme di denaro sotto qualsiasi forma anche a titolo di offerta dagli iscritti del “registro speciale nominativo” rilasciato all'ASL di appartenenza. Le Organizzazioni Umanitarie o Caritatevoli, possono operare esclusivamente a livello locale e attraverso un solo punto di consegna e/o distribuzione direttamente gestito. La cessione della cannabis e derivati al di fuori da quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la chiusura del centro. 

Articolo 9. Coloro che cedono dietro compenso le piante di cannabis o derivati, vanno denunciati alle autorità competenti per spaccio di sostanze stupefacenti, secondo le norme attualmente vigenti. La somministrazione o cessione anche gratuita di cannabis o derivati contenenti THC a minorenni senza autorizzazione o prescrizione medica è parificato con il reato di spaccio e denunciati alle autorità competenti, secondo le norme attualmente vigenti. 

Articolo 10.Titolari o delegati da questi, di: esercizi pubblici, luoghi riservati all'ingresso di soci, pubblici eventi che distribuiscono o cedono anche a titolo gratuito, piante di cannabis o derivati vanno denunciati alle autorità competenti per spaccio di sostanze stupefacenti, secondo le norme attualmente vigenti. 

Articolo 11. Con decorrenza 1/gennaio/...... entra in vigore la tassa denominata “THC-Tax” per tutti coloro che assumono in proprio sostanze contenenti il principio attivo THC della Cannabis. Il costo annuale e fissato a 100 Euro. I cittadini coinvolti in una attività pericolosa e risultano positivi agli esami all'esposizione della THC non in possesso della ricevuta attestante il pagamento della THC-Tax, sono multati per la somma di 5000 Euro. I cittadini che risultano iscritti al "registro speciale nominativo" della USL di appartenenza, di cui l'Articolo 6, sono esentati dal pagamento della THC-Tax.


L'introito della THC-Tax, le multe per l'omesso pagamento della stessa, le ammende di cui l' Articolo 2.è suddiviso in due parti: 50% da destinare al fondo del Servizio Sanitario Nazionale e 50% da destinare al finanziamento degli enti di ricerca pubblica in ambito sanitario.


Referendum per la Legalizzazione della Cannabis
di :Referendum.Legalizzazione
      


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