sabato 31 dicembre 2011

Finanziamenti alle Associazioni

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Finanziamenti alle Associazioni
I Finanziamenti alle associazioni vanno ad interessare tutte quelle realtà non lucratice che spesso ricoprono anche ruoli di rilevanza sociale. Scopriamo insieme questa tipologia di finanziamenti.
  
Cos'è un'associazione
L'associazione è un Ente privato senza finalità di lucro che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi: educativi, religiosi, culturali, sociali o di pubblica utilità.
Il Finanziamento alle Associazioni è una particolare forma di prestito rivolta ad ogni organizzazione che svolge, appunto, attività di volontariato nel sociale e senza scopo di lucro.
Chi può usufruire dei finanziamenti
Pertanto, possono ricorrere a tale forma di finanziamento:
- le Associazioni di Volontariato che risultano iscritte agli elenchi regionali (previsti dalla Legge 266/1991)
- le Associazioni che risultano iscritte nell’albo dell’ ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Come impiegare i finanziamenti
I contributi stanziati possono essere impiegati per l’acquisto di beni di primaria importanza (ad esempio ambulanze) oppure possono essere destinati, sottoforma di donazione, a strutture sanitarie pubbliche. E’ importante dire che i finanziamenti concessi alle diversi associazioni non consentono di coprire l’intero importo del costo del bene da acquistare, ma solo una parte e vengono determinati sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
Le associazioni, tuttavia una volta ricevuto il prestito, per almeno 3 anni devono utilizzare direttamente ed esclusivamente il bene acquistato (o concesso in leasing); inoltre, il bene dovrà essere utilizzato unicamente per le attività di utilità sociale e non può essere ceduto a terzi.
Il bene può essere ceduto prima dei tre anni soltanto alle organizzazioni di volontariato o alle  organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Come ottenere i finanziamenti
Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alla domanda bisogna allegare:
- la documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS;
- la copia dell’atto di acquisto della fattura di vendita dell’autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
- nel caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la copia dell’atto di acquisto e di donazione del bene;
- la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un'altra ONLUS o ad un’Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta.
Solitamente il contributo viene erogato trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

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