lunedì 5 luglio 2010

Comma “ammazza-blog”:

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la nuova versione dell’emendamento Cassinelli e una critica.


L’On. Roberto Cassinelli si sta davvero adoperando per modificare il testo del comma 29 del ddl intercettazioni, che allo stato attuale viene etichettato – non a torto – “ammazza-blog”. Dopo aver raccolto ulteriori osservazioni ha così deciso di modificareulteriormente la proposta di emendamento esposta qualche tempo fa. Eccone la versione riveduta e corretta:
Quali le novità, in breve?
  • Il termine di adempimento si dilata ulteriormente a 10 giorni per i siti non registrati (nella versione precedente erano 7, in quella originale 2); tuttavia, non decorre più dal momento della “presa a carico” del gestore del sito, ma da quando vi sia “conoscibilità” della richiesta di rettifica.
  • L’importo della sanzione per i siti non registrati e senza “attività imprenditoriale” che indichino un indirizzo di posta elettronica “certificata” dove far pervenire la richiesta di rettifica scende ancora: da 100 a 500 euro. Se non c’è né l’indirizzo mail valido la sanzione è compresa tra 250 e 2500 euro. Invariata la multa (da 7500 a 12500) per le testate registrate e per chi eserciti “attività imprenditoriale” (e non più “scopo di lucro”) attraverso il sito.
  • Per i blog amatoriali la richiesta di rettifica non è valida “se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario”.
  • La nota di rettifica è pubblicata “in calce al contenuto” solo quando “tecnicamente possibile”; in caso contrario, chi pubblica il contenuto “indica il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi” oppure “pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce”.
Fermo restando che continuo a preferire un emendamento di natura abrogativa, si tratta a mio avviso di ulteriori miglioramenti rispetto al testo precedente.

Un unico rilievo, ma sostanziale: inizialmente la norma si applicava ai “siti informatici”, dicitura poi modificata per comprendere le “pagine pubblicate sulla rete Internet”. Ora Cassinelli propone di mutare la definizione riferendosi ai “contenuti pubblicati sulla rete internet”. “Il termine “pagine” – spiega Cassinelli – mal si accosta a quelle realtà nelle quali non pubblichiamo delle pagine, ma semplicemente dei contenuti (pensiamo a Facebook, YouTube, ai commenti su un blog)”. A questo modo si estende esplicitamente l’obbligo di rettifica ai commenti, prima potenzialmente esclusi dalla sfera di applicabilità della norma (sarebbe stato quantomeno discutibile etichettarli come “pagine”).
Tuttavia non mi sembra l’emendamento sia chiaro per i commenti quanto per un post vero e proprio. Se ho ben capito, l’attuale versione dell’emendamento identifica il responsabile in chi pubblica il contenuto – e dunque il commentatore. Corretto: guai se passasse l’idea che il titolare di un blog o di una pagina Facebook debba essere responsabile di tutti i commenti che vi sono inseriti (a questo proposito non mi piace nemmeno che il commentatore abbia la possibilità di indicare il gestore del blog come chi può “tecnicamente” procedere alla rettifica). Ad ogni modo se le cose stanno così il problema diventano la “conoscibilità” dell’obbligo di rettifica e l’essere titolare di un “indirizzo mail certificato” per riceverlo da parte del commentatore - il che mina anche l’applicabilità della clausola di validità della richiesta di rettifica appena introdotta. Senza contare che lo stesso commento riceverebbe una sanzione diversa, in caso di inadempimento, a seconda che sia inserito sul sito del Corriere o su questo blog. Molto spesso, poi, si commenta su svariati siti, pagine Facebook e YouTube ed è impossibile tenere traccia di ciò che si è scritto anche soltanto nell’arco di pochi giorni.
Penso sarebbe dunque meglio ritornare alla più ambigua dicitura “pagine”. A meno che non si voglia meglio definire l’obbligo di rettifica per i commenti. Che, mi pare, sia altro da quello imposto a un vero e proprio “articolo”. Del resto, ipotizzare una sanzione, anche se compresa tra “soli” 100 e 500 euro, per un commento su un social network penso sia francamente indifendibile.
Sempre che non abbia male interpretato il testo dell’emendamento. Attendo chiarimenti dall’On. Cassinelli.

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