giovedì 3 giugno 2010

Canapa medica, tutti i diritti negati ai malati

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Alberto Sciolari (PIC - Pazienti Impazienti Cannabis) fa il punto sulla reperibilità dei farmaci derivati dalla cannabis per la rubrica di Fuoriluogo su il Manifesto del 26 maggio 2010.



Ad Avezzano, un giudice ha imposto alla Asl di pagare per la fornitura di tre grammi al giorno di cannabis ad un malato di sclerosi multipla, pur se non ordinati da un ospedale. E’ un bel segnale a livello culturale, tuttavia i diritti dei malati a curarsi coi cannabinoidi ed a conoscere le procedure per ottenerli, sono ancora ampiamente disattesi. Vale perciò la pena di ricostruire lo stato dell’arte, e fornire ai malati ed ai loro medici le informazioni necessarie.
In Italia la reperibilità di tutti i farmaci derivanti dalla Cannabis prodotti sul pianeta non è affatto difficile, anziì è potenzialmente la migliore possibile. Sono disponibili: Marinol (dronabinol), Cesamet (nabilone), Sativex (a due componenti naturali), Bediol, Bedrobinol e Bedrocan, fitocomplesso intero composto da infiorescenze femminili essiccate (anche grezzo per preparazioni galeniche, sterilizzato, standardizzato e con una concentrazione di principi attivi -Thc, Cbd e Cbn- esattamente definita). Secondo la normativa nazionale, questi farmaci sono importati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, qualora un medico ospedaliero ne richieda l'utilizzo, se il bilancio della struttura lo consente e purché impiegati in ambito ospedaliero (cioè anche in regime di day-hospital o ambulatoriale). Altrimenti, i farmaci richiesti vanno pagati. Qualunque medico, purché richieda la quantità necessaria ogni tre mesi ed il suo paziente firmi il consenso informato, può prescriverli molto più agevolmente rispetto agli stupefacenti di tabella superiore II A (quali morfina, metadone), senza ricettari speciali né limitazioni possibili alla sua libertà di cura, assumendosene la responsabilità. E’ a completa discrezione del medico decidere per quali patologie e sintomi utilizzare il farmaco.
Si inizia la cura entro 2-3 mesi dalla prima richiesta. Il farmacista consegna i farmaci direttamente al medico o anche al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore estero (7 euro a grammo), di molto inferiore a quello pagato in farmacia dai malati del Paese in cui è prodotto: le Asl non applicano alcun tipo di ricarico.  Anche per l'importazione, da parte italiana non si richiede di sostenere alcun costo: i 120 euro fissi per ogni ordine, da dividere tra i pazienti che ricevono il farmaco dalla stessa Asl, sono richiesti dal produttore per la spedizione.
Preparazioni galeniche possono essere allestite nelle farmacie dotate di laboratorio, con materiale reperito dal grossista (Solmag/Artha Galenici), su semplice prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta, per necessità episodiche o in casi d’urgenza. Il farmacista preparatore suddivide la sostanza nelle esatte dosi terapeutiche per la vaporizzazione o l'infusione, ma il costo è quattro o cinque volte superiore.
Non c'è alcun ostacolo normativo reale, anzi l' accesso alla terapia è praticamente senza limiti, sebbene non sempre gratuito. Siamo un Paese all' avanguardia e non lo sapevamo...
Sono in molti, medici e pazienti, a lamentarsi per la difficoltà d’accesso alla cura: in realtà l' unico ostacolo è la volontà dei vertici sanitari regionali di negare di fatto un diritto che è già acquisito, forse per ragioni ideologiche.
I problemi di bilancio di quasi tutte le Asl potrebbero anche giustificare il diniego al pagamento dei farmaci richiesti tramite ospedale; ma purtroppo anche le Farmacie territoriali delle Asl fanno quanto possono per negare l'accesso alla cura con Cannabis Flos, pur essendo il pagamento a totale carico del malato.
i diritti alzano la voceSecondo il Decreto del Ministro della Sanità del 11 febbraio ‘97, alle Farmacie Asl compete solo fungere da intermediarie con il Ministero e il produttore estero, e ricevere il pagamento per l'ordinativo inoltrato, senza alcuna richiesta di ulteriore documentazione. Nessuna di quelle Farmacie può interferire con le scelte terapeutiche del medico, tanto è vero che sulla richiesta di importazione non serve specificare né il nome del paziente, né la patologia o i sintomi da cui è affetto. Purtroppo accade invece l'esatto contrario: la cura è negata con pretesti sempre diversi. Abbiamo chiesto alla Regione Puglia di emanare disposizioni per ovviare a queste illegittime resistenze, tuttavia questo problema esiste ovunque.
Il diritto alla salute è riconosciuto dall' art.32 della Costituzione come inviolabile. Ma perché sia davvero tutelato, è necessaria una corretta informazione.
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