venerdì 2 dicembre 2011

Turismo Accessibile

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Il Codice Etico del Turismo sancisce il c.d. diritto al turismo. Ed in particolare l’art. 7 statuisce che: la possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario, ponendo così la pietra miliare di quello che oggi viene definito “turismo accessibile”.
Al pari dell’art. 7 del Codice Etico, altresì estremamente importante è l’art. 30 della convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con Disabilità, resa esecutiva con la Legge n. 18 del 2009 anche in Italia.
L’art. 30 della citata convenzione, che impone agli stati firmatari di riconoscere il diritto delle persone disabili di prendere parte egualmente agli altri soggetti non disabili alla vita culturale, sancisce altresì che è un obbligo per i governi assicurare l’accesso dei disabili ai servizi turistici, ai monumenti nazionali ed ai siti di importanza storica e culturale.
Il Codice del Turismo, entrato in vigore il 21 luglio 2011, riprende la formulazione dell’art. 30 Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 per stabilire quanto segue:
ART. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

In altre parole, per la prima volta il Codice dichiara, espressamente, che si tratti di atto discriminatorio impedire alle persone disabili di fruire in modo completo ed in autonomia dell’offerta turistica, unicamente per motivi legati alla disabilità stessa. Mancando ogni riferimento al sistema sanzionatorio nel caso venisse integrata l’ipotesi ex art. 3 comma 3, si ritengono applicabili le misure ex L. 1 marzo 2006 n. 67, ossia la possibilità per il soggetto vittima di discriminazione di ricorrere giudizialmente per chiedere che il giudice investito del procedimento ordini la cessazione del comportamento discriminatorio e adotti tutte le misure necessarie per rimuovere gli effetti della discriminazione.
Alla luce di quanto veniamo ad accennare, pertanto, il turista affetto da disabilità non solo deve poter accedere all’offerta turistica parimenti agli altri soggetti, ma devono anche essergli garantiti livelli qualitativi ed assistenziali tal ché egli possa, in autonomia ed in modo completo, fruire dell’offerta propostagli.
In caso contrario sarà infatti possibile per il turista agire non solo sulla base del dettato dell’art. 3 comma 3 Cod. Turismo, ma altresì chiedendo il rimborso totale del prezzo pagato al tour operator per l’acquisto del proprio pacchetto turistico, gli ulteriori eventuali danni patrimoniali patiti, nonché il danno da vacanza rovinata.
Esemplificativa in questo senso è la sentenza del Giudice di Pace di Salerno del 9 luglio 2009. Nel caso di specie Tizio, affetto da grave handicap, acquistava un pacchetto turistico tutto compreso avente ad oggetto un soggiorno a Parigi, e comprensivo anche di volo di andata e ritorno.
L’attore però lamentava che giunto in Hotel non riscontrava le qualità ed i servizi idonei ad ospitare una persona disabile. Nonostante la contestazione in loco ed il cambio di hotel, comunque, anche la seconda camera era inadeguata ad accogliere un portatore di handicap. Tizio agiva così giudizialmente chiedendo la condanna dell’agenzia di viaggi e del tour operator, ciascuno secondo le proprie responsabilità, alla restituzione di quanto versato nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti.
Il Giudice di Pace, accolta la domanda attorea, condannava le due convenute al rimborso del prezzo del pacchetto, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali, del danno da vacanza rovinata e del danno morale, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12/3/2002, resa nella Causa C-168/2000, Leitner c/Tui, (G.I. 2002, 1801; Resp.Civ.Prev.2002, 363; Corr.Giur.2002,1000).
La tutela del turista disabile però non si risolve solo nell’art. 3 del Codice del Turismo. Numerose infatti sono le norme che regolano anche i trasporti di persone affette da disabilità. In particolare il regolamento CE n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 si riferisce ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo ed il Decreto Legislativo n. 24/2009 del 24 febbraio 2009 reca la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del predetto Regolamento CE n. 1107/2006.
Per sommi capi, quanto rileva in questa sede è che in forza della citata normativa le compagnie aeree, i loro agenti o gli operatori turistici non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta da e per un aeroporto dell’Unione Europea, purché questa sia ovviamente in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta può verificarsi solo per motivi di sicurezza o a causa delle dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni che non rendono possibile l’imbarco o il trasporto.
In tal caso le motivazioni del rifiuto devono essere rese note immediatamente al passeggero e, su richiesta, comunicate per iscritto alla persona interessata entro 5 giorni lavorativi.
Nondimeno, anche in caso di legittimo rifiuto all’imbarco o alla prenotazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che non provveda al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo alternativo, anche all’eventuale accompagnatore.
Infine, il D. Lgs. 24/2009 nel proprio corpus e negli allegati I e II prevede una serie di obblighi informativi ed assistenziali in capo alla compagnia aerea ed al gestore aeroportuale, la cui violazione può portare alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’art. 7 (la sanzione da euro diecimila ad euro quarantamila).

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