tag:blogger.com,1999:blog-8525914334364112872024-03-19T22:51:03.631+01:00C'ERA UNA VOLT-IMPORTANT PEOPLEAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/06832332768921390445noreply@blogger.comBlogger1469125tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-21195737100917351112016-10-03T10:33:00.001+02:002016-10-03T10:40:16.208+02:00CREA: «Coltivare la cannabis in famiglia mette a rischio la salute dei più giovani»<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div id="content60" style="background-image: none; border: 0px; display: inline; float: left; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; margin: 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 730px;">
<div class="gainlayout" id="content" style="background-image: none; border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-left-style: solid; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-right-style: solid; border-width: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div class="item-page" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><a href="http://www.crea.gov.it/audizione-del-crea-alla-camera-dei-deputati-coltivare-la-cannabis-in-famiglia-mette-a-rischio-la-salute-dei-piu-giovani/" style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="CREA.IT.GOV - «Coltivare la cannabis in famiglia mette a rischio la salute dei più giovani»"><strong style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«Coltivare la cannabis in famiglia mette a rischio la salute dei più giovani»</strong></a>: è questo il titolo della rassegna stampa pubblicata lo scorso 22 giugno sul sito istituzionale del <strong style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</strong>, per ribadire quanto espresso alla Camera da <strong style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</strong>, primo ricercatore dell’ente, durante le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul disegno di legge<strong style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> “Cannabis Legale”</strong>:</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="color: #f3f3f3;"></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4c7_p7YRhUmUelSgFUCOIPeXG_VZ63sPenyfl-r106tBQTrAxPWN1bQ83cjygi2ffsbLg0oIl8I2bIMlTJ1gUoLh34qYyFohQJzjLTfsVj-mTFXDcg5nADmjTT7yahSVFlxX-SZMXrlE/s1600/gianpaolo-grassi-crea-bufala-per-monopolio-cannabis-legale.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4c7_p7YRhUmUelSgFUCOIPeXG_VZ63sPenyfl-r106tBQTrAxPWN1bQ83cjygi2ffsbLg0oIl8I2bIMlTJ1gUoLh34qYyFohQJzjLTfsVj-mTFXDcg5nADmjTT7yahSVFlxX-SZMXrlE/s640/gianpaolo-grassi-crea-bufala-per-monopolio-cannabis-legale.jpg" width="640" /></a></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<br />
<span style="border: 0px; color: #f3f3f3; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Fonte: <a href="http://www.crea.gov.it/audizione-del-crea-alla-camera-dei-deputati-coltivare-la-cannabis-in-famiglia-mette-a-rischio-la-salute-dei-piu-giovani/" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Audizione del CREA alla Camera dei deputati: “Coltivare la cannabis in famiglia mette a rischio la salute dei più giovani”">http://www.crea.gov.it/</a></span></strong></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.crea.gov.it/" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></a></strong>A tal proposito, sebbene l’intervento di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em>, al pari di altri, avesse già riscosso una discreta attenzione da parte di svariate agenzie di stampa nazionali, data la rilevanza dell’argomento trattato, riteniamo comunque opportuno evidenziare come il <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em>, per mezzo del proprio sito istituzionale, abbia voluto porre l’accento su <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">una avvertenza in particolare</span>, che non ci sembra affatto essere stata determinata dalla ricerca scientifica di cui l’ente si occupa sotto la vigilanza del <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">MIPAAF</strong>, bensì da ben più specifici <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">interessi di natura economica</strong> affinché il suddetto disegno di legge proceda in una determinata direzione e non in altre.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Infatti, poiché la discussione in corso alla Camera verte essenzialmente sulla proposta di alcuni di legalizzare la vendita della cannabis attraverso l’istituzione di un <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">monopolio commerciale</strong>, parrebbe di capire che il <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em>, proprio in base a quanto riferito dal primo ricercatore ai Deputati, sia già perfettamente consapevole di possedere tutti i requisiti necessari per diventare uno dei principali gestori, come del resto è stato previsto dall’<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Intergruppo</em>, all’<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0032971&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3235-e-sede=-e-tipo=" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera.it - testo del DDL 3235, cosidetto "Cannabis Legale"">Art. 5, Comma 5, Lettera “b”</a></strong> della proposta stessa:</span><br />
<span style="color: #f3f3f3;"><img alt="20/06/2016: Gianpaolo Grassi (CREA) in audizione alla Camera sul DDL 3235 "Cannabis Legale"" src="https://www.millionmarijuanamarch.info/images/approfondimenti/gianpaolo-grassi-crea-bufala.jpg" /></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"></span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Il nostro centro è l'unico che è autorizzato da vent'anni, però è in grado di fornire più di 300 varietà e saremmo in grado di fornire in maniera certa e precisa un materiale di cui si sa le origini, la composizione e che cosa potrebbe fare e ci assumeremmo eventualmente, se sono d’accordo ovviamente i responsabili del mio ente, la responsabilità di questi prodotti.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: x-small; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Pertanto, considerando che il DDL<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> “Cannabis Legale”</em> prevede non solo il regime di monopolio sulla vendita, ma anche una deroga per quanto riguarda la <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">coltivazione personale fino a 5 piante</strong>, individuale ed in forma associata (attraverso il modello dei <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CSC</strong>), non c’è da meravigliarsi di come, con massima risolutezza, il <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em> abbia reso un parere nettamente a sfavore proprio di quest’ultimo punto.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Piuttosto, l’inconsistenza e l’arbitrarietà delle argomentazioni espresse da <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> per motivare tale posizione non fanno altro che confermare quanto da noi anticipato in una lunga serie di approfondimenti sulla proposta di legge dell’<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Intergruppo Cannabis Legale</strong> e cioè che la previsione di affiancare la coltivazione personale al monopolio costituisca, per alcuni, davvero un grosso problema, forse proprio perché consentirebbe a molti, se non addirittura troppi, di potersi rendere indipendenti da un mercato che promette sì <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">cifre da capogiro</strong>, ma che evidentemente pretende anche l’acquisizione del maggior numero di clienti possibile:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Se consideriamo il costo del prodotto, noi abbiam detto che forse si può arrivare al 75% di accise e 25% di costo dedicato al prodotto, considerate che siano 10 Euro al grammo, noi abbiam fatto un'idea, un stima, che nel nostro istituto abbiamo 60 ettari e solo 10 ettari consentirebbero alla regione Veneto di avere 250 milioni di euro a disposizione.</span></em><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Perché, il mio punto di vista è che le unità produttive siano concentrate nelle singole regioni e nelle regione autonome a Statuto speciale: ogni regione ha un organismo di ricerca in campo agricolo ed ogni regione sarebbe in grado, attraverso il supporto del Corpo Forestale dello Stato e dei NAS, di tenerli sotto controllo, io penso che fino a 20 ci arriviamo.</span></em><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Se invece si allarga ad un bacino di utenza come è tutto quello che sarebbe auspicabile che avvenisse per alcuni, sarebbe un caos totale.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Se così non fosse, se noi avessimo semplicemente frainteso lo spiccato interessamento di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> ai <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">risvolti economici della questione</strong>, resterebbe da capire a che scopo e sulla base di quali evidenze scientifiche il primo ricercatore del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em> abbia voluto rievocare ed avvalorare, attraverso ben note argomentazioni, proprio quelle più ataviche paure su cui ha sempre e disonestamente fatto leva la <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">propaganda proibizionista</strong>, con la sola differenza di aver prestato la massima attenzione nel circoscrivere ogni possibile <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">allarmismo sulla cannabis</span> all’esclusivo caso in cui venisse consentito a tutti di praticare la coltivazione personale:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Mettiamo un caso, cioè se venisse applicata la legge e che venisse ammessa la coltivazione da parte di un capo-famiglia delle 5 piante nel suo orticello e ci fosse in questa famiglia un minore.</span></em><br />
<span style="color: #f3f3f3;"><em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Questo sarebbe talmente curioso e tanto attratto da questa cosa, che sarebbe portato a provare, perché dice: lo prova mio padre, lo provo anch'io e potrebbe essere anche portato a farlo provare agli amici. </em><em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Per cui, noi inneschiamo un meccanismo di, io direi, contaminazione generalizzato per tutto il Paese.»</em></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Volendo provare a seguire per un attimo questa strana logica, sarebbe molto rischioso che un padre di famiglia coltivasse personalmente alcune piante di cannabis, perché ciò finirebbe irrimediabilmente con l’incentivare anche i propri figli a volerne fare uso, scatenando così un processo di “contaminazione” generalizzato per tutto il Paese. Mentre, al contrario, a quanto pare, non ci sarebbe alcun tipo di problema se i minori vedessero il proprio padre o quello di un coetaneo (ma perchè poi solo il padre e non anche la madre?) vendere quella stessa cannabis in ogni singolo bar e tabaccheria, confezionata in <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">pacchetti da 20 sigarette</strong> pronte per l' uso, giacché la sola prospettiva degli <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">enormi profitti</strong> che ne conseguirebbero, sarebbe evidentemente sufficiente a risolvere ogni problema morale e scongiurare qualsiasi pericolo per i più giovani, secondo il <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Grassi etico pensiero</em>:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«Io avrò anche una ricetta molto banale e semplice, però vedrei che nelle tabaccherie o nei bar ci fossero i pacchetti di cannabis. Magari vogliamo essere anche sofisticati? Facciamo la cannabis a basso titolo, medio e alto. </em><em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">La quantità detenibile? 3 pacchetti, se sono pacchetti di sigarette da 20, oppure, meglio ancora, con uno sconto, se sono cartucce per l'uso della sigaretta elettronica, che è molto meno tossica della sigaretta fumata. Quando una persona rimane senza, va dal tabacchino lì vicino e si compra un altro pacchetto, dove sta il problema?</em></span><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Perché dobbiamo mantenere in una situazione di assoluta impossibilità al controllo i centri dove si produrranno queste sostanze, perché se noi diamo a tutti la facoltà di coltivarsi la canapa, avremo decine e centinaia di migliaia di posti, immaginate sulla Sila, in Sicilia, a Napoli... Il motivo di tenere sotto controllo queste unità produttive, luoghi di produzione e unità consumate è proprio per garantire allo stato di recuperare il massimo dal Monopolio e riciclare il più possibile le risorse.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<br />
<span style="color: #f3f3f3;"></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">La replica di alcune tra le più attive associazioni di utilizzatori a questa ridicola quanto imbarazzante audizione del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em> è stata ovviamente molto dura, a partire dai social network, dove le critiche della <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">comunità “cannabica”</em> hanno letteralmente sommerso lo stesso profilo personale di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> (attualmente chiuso), soprattutto per quanto riguarda il <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">parere “tecnico”</strong> da lui reso in qualità di rinomato ricercatore, le cui attività degli ultimi vent’anni sembrano essersi ininterrottamente concentrate proprio sulla cannabis:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Coltivare in proprio la cannabis sarebbe come ammettere che uno si fa l'alcol in casa sua e ricordiamo quanti sono stati i MORTI per il problema del metanolo. Cioè, farsi delle cose abbastanza complicate è una cosa da tenere bene sotto controllo.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Persino <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dolce Vita Online</strong>, la nota rivista di settore con la quale il ricercatore aveva più volte collaborato, ha ritenuto opportuno prendere le distanze <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">senza mezzi termini</span>:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«L’idea che chi si mette a coltivare senza averne le competenze metta a rischio la propria salute è DEMENZIALE: la canapa – e un ricercatore non può non saperlo – se è coltivata male, semplicemente o non cresce o cresce male. E se cresce male, significa che produce livelli bassi di principio attivo: e questo non nuoce alla salute, semplicemente la rende meno psicoattiva.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">DOLCE VITA ONLINE (fonte: <a href="http://bit.ly/DolceVitaOnline-22-06-2016" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Le audizioni, Gianpaolo Grassi e la voglia di controllare la canapa vietando l’autoproduzione">http://bit.ly/DolceVitaOnline-22-06-2016</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Per quanto ci riguarda, dopo tanti anni spesi a confutare le assurde teorie di personaggi del calibro di <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Giovanni Serpelloni</strong>,<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Carlo Giovanardi</strong> o <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Beatrice Lorenzin</strong>, vorremmo evitare di ribadire tutti quei concetti sulla cannabis che già abbiamo espresso migliaia di volte, a maggior ragione condividendo le critiche operate dalle varie Associazioni, nonché da alcuni colleghi di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi </em>(vedi: <a href="http://bit.ly/Dike-Salute-25-06-2016" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Dike Salute: Lettera aperta a Giampaolo Grassi">http://bit.ly/Dike-Salute-25-06-2016</a>). Pertanto, ci limiteremo ad un paio di precisazioni che non sono state ancora fatte.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">La prima è di natura legale, dato che il ricercatore del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em>, oltre ad aver sfoderato le proprie competenze di sociologo, sembra essere un grande esperto anche di Diritto Internazionale:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Un vincolo molto importante che il nostro Paese deve rispettare è quello che ha stilato nel '61 per le Nazioni Unite, cioè abbiamo firmato un Trattato che ci impone di comunicare agli organismi organizzati dalle Nazioni Unite quanto produciamo, dove va a finire e come viene utilizzato tutto quanto è stupefacente. Noi, in un caos come sarebbe la liberalizzazione o la legalizzazione, sarebbe pressoché impossibile seguire questo aspetto.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Ci sembra doveroso informare <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> di come la <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Convenzione Unica sulle droghe narcotiche del 1961</strong> (e le successive del 1971 e del 1988) non costituiscano certamente un vincolo alla decriminalizzazione della coltivazione di cannabis, qualora tale condotta sia propedeutica all’esclusivo <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">consumo personale</strong> e non per scopi di lucro. Esiste infatti una certa flessibilità concessa ai Paesi membri, circa la persecuzione penale del consumo, la quale è soggetta <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«ai principi costituzionali ed alle concezioni fondamentali del sistema legale” nazionale»</em>.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Infatti, la decriminalizzazione del consumo personale è alla base dei <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">cofeeshop olandesi</em> ed i <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Cannabis Social Club</strong> possono utilizzare le norme nazionali di equiparazione tra possesso e coltivazione ad uso personale, laddove entrambe le condotte siano state depenalizzate, senza attrarre le critiche dei principali organismi di controllo delle Nazioni Unite, ossia l’<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">INCB</em>(<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">International Narcotics Control Board</em>) e l’<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">UNODC</em> (<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">United Nations Office on Drugs and Crime</em>), come è il caso della <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Spagna</strong> e del <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Belgio</strong>, due Paesi che il ricercatore del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em> fa molta attenzione a non menzionare, preferendo ripotare l’esempio del<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Canada</strong>:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«C'è un esempio eclatante, quello che è successo in Canada, cioè in Canada si è dato la legalizzazione con la facoltà di coltivarsi la canapa ai pazienti. I pazienti si sono registrati per 25.000. Ora, se noi dobbiamo rispettare il trattato delle Nazioni Unite, andare a controllare 25.000 unità produttive è impossibile. Noi siamo il doppio della popolazione, cioè 60 milioni: sarebbero 50.000 siti di produzione da andare a controllare, verificare, sapere esattamente cosa producono, per cui sarebbe assolutamente ingestibile.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Sorvolando sul fatto che il fine di ogni ragionamento di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> sia sempre e solo quello di <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">inventarsi</span> un buon motivo secondo cui la coltivazione personale dovrebbe essere vietata, l’esempio del Canada è eclatante per davvero, anche se per ragioni completamente diverse rispetto alle sue.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Fino all’entrata in vigore della normativa del 2013, con cui è stato definitivamente regolato l’impiego della <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">“medical cannabis”</strong>canadese, il precedente decreto del 2001 aveva la stessa impostazione del DDL <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">“Cannabis Legale”</em> depositato presso il Parlamento italiano, cioè era caratterizzato da una apertura alla coltivazione personale ed allo sviluppo dei CSC, seppur di fatto vincolato ad un regime di monopolio che non ha tardato a prendere il sopravvento.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Nell’aprile del 2014, infatti, attraverso un decreto promulgato per <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«questione di sicurezza e salute pubblica»</em> e grazie ad un archivio con i dati che tutti i coltivatori domestici erano obbligatoriamente tenuti a comunicare (…), <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">il governo ha imposto a più di trentasettemila privati cittadini di distruggere le proprie piante</strong>, i semi ed eventuali scorte di cannabis legalmente detenute fino a quel momento, affidandone la produzione e la vendita a pochissime società concessionarie, ad oggi circa 27 in tutto il Paese.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Il paradosso, da noi per l’appunto definito “eclatante”, è che non solo il permesso di praticare la coltivazione personale venne revocato per salvaguardare gli interessi di pochissimi, a discapito di tutti gli altri, dato che <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">il prezzo subì un vertiginoso aumento</span>, dai 3-4 dollari iniziali al grammo a più di 12, ma ci fu anche una altrettanto <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">drastica diminuzione delle varietà</span> fino a quel momento disponibili e, cosa ancora ben peggiore, alle pochissime società concessionarie è stato imputato l’impiego di<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">tecniche di coltivazione</strong> pericolose e l’utilizzo di <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">prodotti nocivi</strong>, con il tacito benestare del <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dipartimento della Salute</strong>canadese ed il coinvolgimento di multinazionali del calibro della <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Monsanto</strong>, come dettagliatamente documentato dal portale<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Cannabis Life Network</em> (vedi: <a href="http://bit.ly/CLN-01-02-2016" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="CLN - Monsanto and Health Canada Cannabis">http://bit.ly/CLN-01-02-2016</a>) ed in lingua italiana anche sul nostro sito web: <a href="http://bit.ly/Monsanto-Health-Canada-Cannabis" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="MMM (Italia) - Monsanto and Health Canada Cannabis"><strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Monsanto and Health Canada Cannabis</strong></a>.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Pertanto, ci dispiace molto per il CREA e per i 250 milioni di euro a disposizione solo per la regione Veneto, che <em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> già ha iniziato a contare, tuttavia siamo dell’opinione che non sia la coltivazione personale ad essere pericolosa, bensì l’eccessiva bramosia di ottenere a tutti i costi un ingente profitto dalla vendita della cannabis.</span></strong></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Nel caso in cui una eventuale riforma normativa in Italia si basasse esclusivamente sul regime di <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">monopolio commerciale</strong>, riteniamo che non ci sarebbe alcuna differenza rispetto a qualsiasi altro tipo di mercato tradizionale, dove la regola principale di ogni produttore o distributore è sempre stata quella di realizzare <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">il più alto profitto possibile</strong>, spesso a discapito della qualità dei prodotti, ma cercando ugualmente di massimizzare il consumo pro-capite e mettendo in atto politiche di vendita finalizzate ad aumentare in continuazione il numero dei clienti. Questo si, che è uno scenario in cui la <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Salute Pubblica</em>diventerebbe un problema da gestire esclusivamente in maniera tale da non influire negativamente sulle vendite ed abbiamo già avuto modo di constatarlo con <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">alcool</strong> e <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">tabacchi</strong>, entrambi da qualche anno vietati ai minori, ma pur sempre di immediata disponibilità per tutti, uomini, donne e bambini.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Non ci sono dubbi, quindi, che sia fondamentale la previsione di un sistema normativo in grado di attenuare il grosso impatto che avrebbe sull’intera popolazione l’eventuale legalizzazione della vendita di cannabis, tuttavia reputiamo assolutamente fallimentare la prospettiva di <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> di voler <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">gestire i consumi</strong> seguendo quella stessa logica proibizionista che ne ha fatto aumentare in maniera esponenziale la portata, puntando tutto sui divieti, sui controlli a tappeto e sull’allarmismo più sfrenato:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">«Immaginiamo che tre tipologie di persone inizino a coltivare la canapa, c'è chi è esperto e riesce a farsele, chi ha un'infarinatura di quali sono le tecniche e le modalità di coltivazione e chi proprio non ce la fa, perché è anziano o malato o ha dei problemi. Ovviamente quest'ultima categoria che sarebbero migliaia di persone deve farsi supportare da chi è volontario o da chi vuol fare tipo le community o cose di questo genere. Ma io sono dell'avviso che questo non potrebbe andare a buon fine, perché poi le narcomafie non si lascerebbero scappare questo business, a mio avviso. Poi è impossibile da controllare una moltitudine di fonti di produzione di questi materiali.»</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIANPAOLO GRASSI - CREA 20/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9646" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 20/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9646</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Ciò che <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em> forse ignora – e che magari potrebbe chiarirgli il suo amico<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Enrico Fletzer</em>, silente coordinatore italiano di <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Encod</strong>, durante una delle sue tante comparsate ad eventi e convegni “del settore” – è che il modello dei <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Cannabis Social Club</strong>, così come la pratica della <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">coltivazione domestica</strong> consentono di attenuare le politiche commerciali dettate unicamente dal profitto ed allo stesso tempo permettono agli utilizzatori di rendersi indipendenti, svincolandosi innanzitutto dal narcotraffico, dato che se ognuno potesse provvedere al proprio fabbisogno, diminuirebbe immediatamente la domanda e quindi anche l’offerta.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">La natura <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">no-profit</strong> dei <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CSC</em>, il sistema di funzionamento a “circuito chiuso” e la cultura di utilizzo consapevole solo tra soci ed esclusivamente all’interno della sede, contribuirebbe a limitare la diffusione della cannabis all’esterno, riducendo di molto, rispetto ai tanto prospettati bar e tabaccherie, le possibilità (soprattutto per i più giovani) di entrare in possesso della sostanza.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Pertanto, al contrario di quanto affermato dal primo ricercatore del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em>, che forse già immagina i <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Cannabis Social Club</em>come <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">i suoi peggiori concorrenti</strong>, essi potrebbero invece rappresentare un modello di transazione, che aiuti a stabilire norme sociali e comportamenti sani rispetto al consumo di cannabis, senza interferire con lo sviluppo di un sistema commerciale, così come sta accadendo in <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Uruguay</strong>, dove, per combattere ed estinguere il narcotraffico senza la necessità di controlli a tappeto in tutte le case dei liberi cittadini, la cannabis sarà venduta ad 1 dollaro circa al grammo, una cifra completamente diversa dalle previsioni in Italia:</span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Rispetto al prosciugamento del mercato illegale, il primo problema che si pone è come si spostano i consumatori dal mercato illegale a quello legale e ci sono 3 elementi. Il primo, mi sembra quello fondamentale, che è una proposta economica conveniente e quindi questo cosa vuol dire: che abbiamo un valore soglia economico oltre quale, probabilmente, non si può salire, che sono 10, 12 Euro al grammo, all'incirca, in linea di massima, questo poi va stabilito. Altrimenti, se il prezzo fosse superiore, la proposta economica sarebbe penalizzante ed il mercato non lo spostiamo.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione LEOPOLDO GROSSO (Gruppo Abele), 15/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9621" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 15/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9621</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">A giudicare dall’orientamento in generale delle audizioni – su cui ritorneremo senz’altro, a partire da un approfondimento sull’intervento di <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Leopoldo Grosso</strong> del <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gruppo Abele</strong> – la nostra impressione è che<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Gianpaolo Grassi</em>, contrariamente a quanto ripotato dal magazine <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dolce Vita Online</em> nell’articolo di cui sopra (vedi: <a href="http://bit.ly/DolceVitaOnline-22-06-2016" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Le audizioni, Gianpaolo Grassi e la voglia di controllare la canapa vietando l’autoproduzione">http://bit.ly/DolceVitaOnline-22-06-2016</a>), non possa affatto essere considerato <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«un fantasma»</em> che <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«si aggira per le audizioni sulla cannabis alla Camera»</em>, avendo assunto un atteggiamento innegabilmente settario, ma che sembra per niente costituire un caso isolato.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Piuttosto, nel corso delle indagini conoscitive sul DDL <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">“Cannabis Legale</em>”, ci sembra di assistere al tentativo di una vera e propria spartizione delle quote di mercato di un<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> gigantesco business</strong>, il cui valore – stimato dagli stessi promotori dell’iniziativa parlamentare in almeno <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">8 miliardi annui</strong> – sta avidamente influenzando il parere degli esperti, soprattutto quando a parlare sono gli stessi portavoce dei principali beneficiari di un possibile monopolio della cannabis.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">L’audizione del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CREA</em>, per quanto ci riguarda, non rappresenta altro che il naturale proseguo di un ragionamento intavolato qualche giorno prima e più precisamente il 15 giugno scorso dal <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Maggior Generale Giocondo Santoni</strong>, sempre per ciò che concerne la pericolosità della coltivazione personale, i rischi derivanti dall’uso di semi non certificati e la necessità di affidare la gestione in mano a pochi soggetti, che guarda caso sono loro stessi.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Sebbene il <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dr. Santoni</em> abbia tenuto a precisare di essere stato convocato <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">«esclusivamente a titolo privato»</em>, facciamo molta fatica a considerare il suo intervento “disinteressato”, avendo ricoperto il ruolo di Direttore dello <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze</strong> per 10 anni, fino al 2015, quando è divenuto responsabile della Business Unit da cui lo stabilimento dipende e ce lo dimostra proprio il parere che ha reso ai Deputati:</span><br />
<span style="color: #f3f3f3;"><img alt="15/06/2016 Il Maggior Generale Giocondo Santoni in audizione alla Camera sul DDL 3235 "Cannabis Legale"" src="https://www.millionmarijuanamarch.info/images/approfondimenti/maggior-generale-giocondo-santoni-aduzione-cannabis-legale.jpg" /></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"></span></div>
<div style="border-left-color: rgb(225, 225, 225); border-left-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 8px; font-size: 12.8px; margin: 15px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="border: 0px; color: #f3f3f3; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Sulla pericolosità della coltivazione personale:</strong></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«All'Art. 1, quando si parla della coltivazione personale o in forma associata, io, per questa novità, esprimo parere negativo. Esprimo parere negativo perché mi sembra una "deregulation" troppo veloce, troppo accentuata.</span></em><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Il tabacco e l'alcol vengono prodotti da strutture professionali: facciamo produrre la cannabis anche per uso ricreativo - se si va in quella direzione - da chi, professionalmente e strutturalmente e sotto un controllo pubblico fa certe cose. Io credo che sia, oltre non legittimo, anche non sicuro fare un distillato in casa. Il pericolo dell'alcol metilico, scusate, non ce lo dobbiamo dimenticare.</span></em><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Una coltivazione personale, ma anche in forma associata che non è sotto il controllo anche qualitativo di strutture preposte, mi sembra un rischio notevole. Io suggerirei di fare un passo per volta, 5 piante mi sembrano troppe, vado un pochettino più nello specifico, ogni pianta può arrivare a produrre anche oltre 100 gr di infiorescenze, se coltivata in certe situazioni, per non parlare delle foglie e per non parlare che se coltivata in certe situazioni particolari si possono fare 3 cicli di coltivazione all'anno, quindi a che quantità arriviamo, sia a livello personale, sia in forma associata, come coltivazioni che praticamente sono fuori da ogni controllo?»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="border: 0px; color: #f3f3f3; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Sui rischi derivanti dall’uso di semi non certificati:</strong></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: medium; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Se non altro, prevediamo che le sementi, anche per questo tipo di coltivazione, siano secondo la filiera che è prevista per i monopoli di Stato, cioè sementi certificate, perché non è l'uso medico, ma è comunque una pianta con alte attività, rischiosa, ha degli effetti importanti anche dal punto di vista e acuto e cronico.</span></em><br />
<em style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Il fatto che il soggetto che è abituato a coltivare una certa specie vegetale e voi sapete che le varietà di cannabis hanno composizioni diverse, io non voglio nemmeno prendere in considerazione le situazioni di aggiunta di cannabinoli esterni, ma le singole varietà vegetali possono avere composizioni completamente diverse, dallo 0,2 di THC al 20%. Allora, il soggetto che non ha un'origine controllata dei semi e che può arrivare ad avere coltivato delle piante che magari hanno un THC decisamente più alto, si rischiano dei sovradosaggi, attenzione, con degli effetti acuti tossici veramente importanti.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="border: 0px; color: #f3f3f3; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Sul controllo delle varietà:</strong></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Dico qualche flash puntuale: per quanto riguarda il miglioramento genetico, io al CREA non affiderei tanto le attività specifiche di miglioramento genetico, ma affiderei il controllo e la certificazione, perché attività di coltivazione per studio e sperimentazione sono già autorizzate dal 309 per i laboratori pubblici. Questo disegno di legge lo prevede anche per i laboratori privati, quindi, come dire, alla scienza, all'iniziativa di studio non ci dovrebbe esser limite. Organo di controllo il CREA, per andare a certificare le nuove varietà.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="border: 0px; color: #f3f3f3; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Sul controllo della produzione:</strong></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">«Ci deve essere possibilmente un'unica Autorità. In questo momento, l'assetto del 309/90 prevede il Ministero della Salute, l'AIFA, la Guardia di Finanza, i NAS... Noi abbiamo dovuto conseguire, scusate se lo cito, come stabilimento, sequenzialmente, l'autorizzazione per l'articolo 26, cioè la ricerca scientifica, l'autorizzazione per l'articolo 27, non in modo unitario eh, ma in modo sequenziale, 27 per uso produttivo, 49 per la detenzione e l'acquisizione, poi abbiamo avuto l'ispezione dell'AIFA ed abbiamo dovuto avere l'autorizzazione dell'AIFA, poi, infine, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 32 per la produzione e la fabbricazione del medicinale. Abbiamo avuto l'ispezione del Ministero della Salute, della Guardia di Finanza, dell'AIFA, dell'ONU, io credo che se si vuol favorire l'accesso dei pazienti in modo controllato, sicuro, di qualità ai medicinali, dobbiamo favorire anche però quelle che sono delle fasi preliminari di chi lo vuol produrre.»</span></em></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-size: x-small; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: #f3f3f3;">Audizione GIOCONDO SANTONI, 15/06/2016 (fonte: <a href="http://webtv.camera.it/evento/9621" style="border: 0px; font-size: 10px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Camera dei Deputati - Audizioni DDL 3235 del 15/06/2016">http://webtv.camera.it/evento/9621</a>)</span></strong></div>
</div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Fatto salvo il <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">DIRITTO IRRINUNCIABILE</span> di ognuno/a di poter coltivare le proprie piante di cannabis, individualmente oppure in forma associata, come ben chiarito <a href="http://finedelmondoproibizionista.net/carta-dei-diritti-delle-persone-che-usano-sostanze/" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Carta dei diritti delle persone che usano sostanze – Genova 2014"><strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">CARTA DEI DIRITTI (GENOVA 2014)</strong></a>, agli <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Articoli 12</strong>, <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">13</strong> e <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">14</strong>, mai abbiamo assunto una posizione di chiusura nei confronti del mercato, sebbene ci siamo sempre opposti all’ipotesi di un monopolio, a causa proprio delle speculazioni e delle assurde prese di posizione che abbiamo appena messo in evidenza.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">È stato a più riprese dichiarato che la coltivazione personale di cannabis è pericolosa, così come l’utilizzo di semi non certificati presenta rischi notevoli, che potrebbero portare ad effetti acuti tossici veramente importanti, eppure non ci risultano evidenze scientifiche o documentazioni a supporto di queste teorie.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Al contrario, è un dato di fatto inconfutabile la presenza su tutto il territorio nazionale di <span style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">oltre 200 negozi specializzati</span>, chiamati<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">growshop</strong>, che da molti anni ormai commercializzano semi di cannabis provenienti dalla <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Spagna</em>, dall’<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Olanda</em> e dall’<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">America</em>, oltre ad ogni tipo di attrezzatura e prodotti specifici per la coltivazione domestica. Dunque, ci chiediamo: se i negozi ci sono da anni, sono più di 200 ed ancora non hanno chiuso i battenti, nonostante la crisi, le tasse e la fortissima repressione in Italia, quanti potranno mai essere, a questo punto, i clienti? Quanti i casi di intossicazione acuta, disturbi cronici, malori e/o danni alla salute pubblica per cause riconducibili alla coltivazione personale di cannabis?</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Poiché queste domande avrebbero meritato una adeguata risposta, ci saremmo aspettati che almeno l’Onorevole <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Vittorio Ferraresi (M5S)</strong>, sempre presente in Commissione Giustizia durante le audizioni, insieme a <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Daniele Farina (SEL)</strong>, si fosse dimostrato un po’ più intransigente, come lo è stato, per esempio, con <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">San Patrignano</em> ed<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Exodus</em>, a cui è stato giustamente chiesto di fornire un’adeguata documentazione rispetto a quanto dichiarato alla Camera. Evidentemente, però, le nostre aspettative erano troppo alte, dato che nessuno dei due Deputati ha avuto nulla da eccepire per quanto riguarda i pareri (poco tecnici), ma molto, molto rappresentativi dei Dottori <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Giocondo Santoni</em> e <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Gianpaolo Grassi</em>, il primo chimico farmacista ed il secondo agronomo.</span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;">Pertanto, ci auguriamo che almeno in sede di Discussione in Aula – pare tra qualche settimana – vengano tenute in seria considerazione, per le ragioni di cui sopra, non solo i pareri degli “esperti” per ciò che concerne le proprie aspettative, ma anche le istanze del <em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">movimento antiproibizionista autorganizzato</em>, così come ampiamente descritto nell’<strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Appello del 3 marzo 2016</strong>, che invitiamo TUTT* coloro che si riconosco a condividere e sottoscrivere: <strong style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><a href="http://finedelmondoproibizionista.net/cannabis-legale-ma-a-quale-prezzo/" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank" title="Finedelmondoproibizionista.net - Appello 3 Marzo 2016">CANNABIS LEGALE? ...MA A CHE PREZZO!?</a></strong></span><br />
<span style="color: #f3f3f3;"><br /></span>
<span style="color: #f3f3f3;"> <strong style="border: 0px; font-size: 24px; line-height: 19.2px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">NIENTE SU DI NOI SENZA DI NOI</span></strong></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br /></strong></em>
<em style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">FONTE: <a href="http://www.millionmarijuanamarch.info/2-non-categorizzato/64-grassi-crea-bufala.html" target="_blank">Million Marijuana March (Italia)</a></strong></em></span></div>
<div style="border: 0px; font-size: x-large; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><br /></span></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="sidebar-2" style="background-image: none; border: 0px; display: inline; float: left; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; margin: 0px 15px; outline: 0px; padding: 3px 0px 0px; vertical-align: baseline; width: 190px;">
<div class="moduletable" style="background-image: none; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 12.8px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div class="custom" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #f3f3f3;"><br /></span></div>
<div class="moduletable" style="background-image: none; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 12.8px; margin: 40px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div class="custom" style="border: 0px; font-size: 12.8px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<h4 style="border: 0px; color: #2c6f1f; font-size: 1.1em; margin: 0.5em 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-62807770599056424192016-09-26T23:10:00.002+02:002016-09-26T23:28:42.110+02:00PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni in materia di utilizzo della cannabis e dei suoi derivati per fini terapeutici <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>Presentata il 21 luglio 2016</b><br />
<br />
ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le proprietà terapeutiche
della cannabis sono note da
tempo, in particolare nell’ambito del trattamento
del dolore incoercibile derivante
da contrazioni spastiche muscolari, mancano
ancora tuttavia studi completi basati
sulla evidence based medicine che consentano
da parte della comunità scientifica la
definizione di uso appropriato della cannabis
con finalità di cura.
Attualmente viene riconosciuta da più
parti della comunità scientifica il suo ruolo
nel trattamento sintomatico del dolore con
spasticità associati alla sclerosi multipla o a
danni del midollo spinale (Lynch 2015;
Koppel et al. 2014; Corey-Bloom et al.,
2012; Rog et al., 2007; Ibegdu et al., 2012;
Giacoppo et al. 2014; Aggarwal et al., 2007);
di nausea, perdita di appetito, perdita di
peso e debilitazione a causa di cancro o
sindrome da immunodeficienza acquisita,
nella anoressia da sindrome da immunodeficienza
acquisita (Beai et al., 1995; Beai
et al., 1997; Carter et al., 2004; Haney et al.,
2007); nausea e vomito associati alla chemioterapia
utilizzata nella trattamento del
cancro, o di terapie anti virus dell’immunodeficienza
umana (Tramèr et al. 2001;
Smith 2011; Cinti, 2009); nel dolore cronico
(principalmente il dolore associato al sistema
nervoso, ad esempio, causato da un
nervo danneggiato, dolore fantasma, nevralgie
facciali o dolore cronico che resta
dopo il recupero da herpes zoster), nel
dolore nel paziente oncologico in sostituzione
intermittente degli oppiacei, al fine di
ritardarne l’assuefazione (Lucas, 2012; Aggarwal,
2009; Ellis et al., 2009; Abrams et
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
al., 2009; Eisenberg et al., 2014; Wilsey et
al., 2013); nel glaucoma resistente a terapie
convenzionali (Tomida et al., 2004; Tomida
et al., 2006); e nella riduzione dei movimenti
involontari nella Malattia di Gilles de
la Tourette (Muller-Vahl, 2013) che non
può essere ottenuta con altro trattamento.
Ma se da una parte della comunità scientifica,
in particolare da chi si occupa di
terapia del dolore, arriva la sollecitazione
all’estensione della prescrivibilità dei prodotti
terapeutici a base di cannabis a tutti
i medici del Servizio sanitario nazionale,
dall’altra non si può ignorare la necessità
di una maggiore informazione che eviti
speranze illusorie nei pazienti, riconduca
su basi scientifiche l’impiego della cannabis,
non ne sottostimi l’interferenza con
altre terapie e supporti i medici in un
percorso formativo ad hoc. Resta molto
alta la prudenza rispetto al metabolismo
dei bambini, degli adolescenti e delle donne
in gravidanza per le possibili interazioni
della cannabis con lo sviluppo del sistema
nervoso e per gli effetti sul sistema mnesico
e con le possibili ripercussioni sulla maturazione
psicologica.
In Italia nel 2007 l’allora Ministro della
salute, Livia Turco, aveva autorizzato l’uso
terapeutico del delta-9-tetraidrocannabinolo
(THC), principale principio attivo
della cannabis e successivamente il Ministro
Balduzzi ha inserito i « medicinali di
origine vegetale a base di cannabis (sostanze
e preparazioni vegetali, inclusi
estratti e tinture) » tra le sostanze psicoattive
autorizzate a fini medici.
Il decreto del Ministro della salute 9
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 (meglio
noto come « decreto Lorenzin ») con
riferimento anche alla Convenzione unica
sugli stupefacenti adottata a New York il 30
marzo 1961, individua nello Stabilimento
chimico-farmaceutico militare di Firenze,
già oggetto del Protocollo tra Ministero
della difesa e Ministero della salute siglato
nell’Accordo del 18 settembre 2014, quale
luogo di coltivazione e produzione della
« sostanza attiva » che deve essere effettuata
in conformità all’Active Substance
Master File (ASMF) depositato all’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), con l’obiettivo
di garantire unitarietà e sicurezza nella
produzione e di evitare il ricorso a prodotti
non autorizzati, contraffatti o illegali. Nello
stesso testo si definisce l’uso terapeutico
della cannabis e le indicazioni, supportate
da bibliografia, per il suo utilizzo.
Nonostante questo però ancora oggi la
possibilità di accedere alla cannabis terapeutica
è, di fatto, pregiudicata da vincoli
amministrativo-burocratici, per superare i
quali è necessario un intervento legislativo
di semplificazione delle procedure, sia per
l’approvvigionamento delle materie prime
per la produzione nazionale, sia per la
concreta messa a disposizione dei preparati
per i malati, superando la disomogeneità
del panorama legislativo regionale.
Sono dodici le regioni, ovvero Piemonte,
Puglia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria,
Basilicata e Lombardia, che hanno
adottato leggi o provvedimenti relativi all’uso
terapeutico di medicinali a base di
cannabis.
La presente proposta di legge intende
regolamentare in maniera omogenea sul
territorio nazionale il regime di produzione,
prescrizione e dispensazione di farmaci
a base di cannabis, facilitando l’accesso
alle cure.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3993
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Definizione).
1. Per uso terapeutico della cannabis si
intende il trattamento a scopo di cura, con
composti farmacologici e galenici derivanti
da piante di cannabis, a cui si applicano le
previsioni dell’articolo 27 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, con esclusione delle piante di canapa
coltivate esclusivamente da sementi
certificate per la produzione di fibre o per
altri usi industriali, come consentito dalla
normativa dell’Unione europea. L’uso terapeutico
della cannabis è consentito esclusivamente
su specifica prescrizione medica.
ART. 2.
(Funzioni del Ministero della salute).
1. Il Ministro della salute, nel rispetto
delle attribuzioni a esso conferite dal citato
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
provvede, con propri decreti:
a) di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, a
disciplinare le modalità di individuazione
delle procedure e delle attività per il miglioramento
genetico delle varietà di cannabis
per uso terapeutico, attraverso la
ricerca e la selezione di sementi idonee,
individuando il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura quale ente
preposto a svolgere tali attività;
b) ad autorizzare la coltivazione delle
piante di cannabis da utilizzare per la
produzione di medicinali di origine vegetale
a base di cannabis, sostanze e preparazioni
vegetali;
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3993
c) a individuare le aree da destinare
alla coltivazione di piante di cannabis per
la produzione delle relative sostanze e preparazioni
di origine vegetale e la superficie
dei terreni su cui la coltivazione è consentita;
d) all’importazione, all’esportazione e
alla distribuzione sul territorio nazionale,
ovvero ad autorizzare l’importazione, l’esportazione,
la distribuzione all’ingrosso e
il mantenimento di scorte delle piante e
materiale vegetale a base di cannabis, ad
eccezione delle giacenze in possesso dei
fabbricanti di medicinali autorizzati;
e) alla determinazione delle quote di
fabbricazione di sostanza attiva di origine
vegetale a base di cannabis sulla base delle
richieste delle regioni e delle province autonome
e ad informarne l’International
Narcotics Control Boards (INCB) presso le
Nazioni Unite;
f) a promuovere, d’intesa con l’Agenzia
italiana del farmaco, la conoscenza e la
diffusione di informazioni sull’impiego appropriato
dei farmaci contenenti princìpi
naturali o sintetici della pianta di cannabis
e a disporne l’inserimento nella farmacopea
ufficiale.
ART. 3.
(Detenzione, prescrizione e trasporto di cannabis
e di suoi derivati per uso terapeutico).
1. È consentita la detenzione personale
di cannabis e dei prodotti da essa derivati
in quantità maggiori di quelle previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
di prodotti di sintesi a base di delta-9-
tetraidrocannabinolo (THC) esclusivamente
previa prescrizione medica nel limite
indicato nella prescrizione stessa.
2. Nella prescrizione il medico deve indicare
le generalità dell’assistito, la patologia
per la quale il farmaco è prescritto, la
dose prescritta, la posologia, la durata del
trattamento, il domicilio professionale e il
recapito del medico da cui è rilasciato. La
prescrizione deve recare altresì la data di
rilascio, la firma e il timbro del medico.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3993
3. Chiunque è autorizzato a trasportare
preparazioni e sostanze vegetali a base di
cannabis purché munito di certificazione
medica per l’effettuazione di terapie domiciliari.
ART. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Alle attività derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3993<br />
<br />
<b> D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI:<i> </i></b><br />
<b><i>AMATO, MIOTTO, BENI, PAOLA BOLDRINI, CAPONE, CARNEVALI,
CASATI, D’INCECCO, FOSSATI, GRASSI, LENZI, MURER, PIAZZONI,
GIUDITTA PINI</i></b><br />
<br />
Fonte: <a href="http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044900.pdf">http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0044900.pdf</a></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-7023289012680610492016-08-28T12:27:00.002+02:002016-08-28T18:05:46.240+02:00Cosa ci fanno fumare? un punto di vista<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px;">
<img height="244" src="https://i2.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/Scene_iltest-n08-forweb2.png?resize=1040,398" width="640" /></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px;">
Quando ho ricevuto la mail della Dr.ssa Barillà sono rimasto veramente molto sorpreso nell’essere stato contattato per un’<a href="http://www.testmagazine.it/test-rivista-novembre-2015/" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;">inchiesta sulla Cannabis di strada</a>. Il mio ruolo era quello di chiarire alcuni punti sulla<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">fisiopatologia del sistema endocannabinoide</strong> e sulla f<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">armacocinetica</strong> e<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">farmacodinamica dei cannabinoidi</strong>.<br />
<span style="text-align: justify;">Mai e poi mai avrei creduto – mea culpa – che questa inchiesta fosse davvero così importante da comportare conferenza stampa ricca di ospiti illustri (</span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.radioradicale.it/scheda/459813/cosa-ci-fanno-fumare" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">video della conferenza stampa</a></em><span style="text-align: justify;">), articoli di giornale (</span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.repubblica.it/salute/2015/11/26/news/marijuana_che_cosa_offre_il_mercato_illegale_erba_dopata_e_ogm-128186962/" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">Repubblica1</a>, <a href="http://www.repubblica.it/salute/2015/11/24/news/l_uso_di_marijuana_in_italia_e_nel_mondo_ecco_i_dati-128051478/?ref=fbpr" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">Repubblica2</a></em><span style="text-align: justify;">) e addirittura citazione in un telegiornale (</span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.tg.la7.it/repliche-tgla7?id=168855" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">TgLA7 cronache</a> dal minuto 12’13</em><span style="text-align: justify;">)</span><br />
<span style="text-align: justify;">Condivido in pieno lo spirito e le conclusioni dei ragionamenti dei protagonisti della vicenda e riportati attraverso i media, umilmente, però mi permetto di dare il mio punto di vista su alcune questioni con cui non mi trovo pienamente d’accordo.</span><br />
<span style="text-align: justify;">L’argomento dello spaccio di strada è molto complesso e richiede una visione molto ampia per essere compreso. Durante il corso della mia vita ho avuto modo di conoscere molto bene quel mondo, a questa conoscenza esperienziale ho poi associato, come è noto, lo studio vero e proprio della Cannabis come fitoterapico. La mia curiosità, però, spazia anche attraverso la storia della pianta e del suo proibizionismo. Unendo molti punti che attraverso tutti i campi traggo il mio quadro.</span><br />
<strong style="box-sizing: border-box; font-family: "playfair display", serif; font-size: 24px; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">Questione della Modifica Genetica, la cannabis è cambiata?</strong><br />
<span style="text-align: justify;">Per iniziare questo ragionamento dobbiamo ricordare la cronaca recente. Nelle piazze di spaccio di Napoli, dal 2015 più o meno, è iniziato lo spaccio di una Marijuana che prendeva il nome di </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><em style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Amnesia</em></strong><span style="text-align: justify;">. La criminalità ha utilizzato questo nome non a caso, </span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">Amnesia Haze</em><span style="text-align: justify;"> è infatti uno degli strain più famosi di Cannabis, vincitore della </span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">Cannabis Cup del 2004</em><span style="text-align: justify;"> (</span><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Cannabis_Cup" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">vedi altri vincitori</a><span style="text-align: justify;">).</span><br />
<span style="text-align: justify;">L’amnesia partenopea, però, di simile alla Amnesia Haze ha solo il nome. Come riporta un articolo del </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/06/marijuana-tagliata-con-eroina-davvero-la-camorra-vuole-trasformare-fumatori-tossici/1937858/" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">Fatto Quotidiano</a></strong><span style="text-align: justify;">, infatti, le analisi su questo tipo di Cannabis hanno dimostrato una radicale alterazione del prodotto, venivano aggiunte, infatti, sostante note per il loro potere di “creare sballo” e, assieme a questo, un forte desiderio di riassumere la sostanza stessa vedremo poi il perchè.</span><br />
<span style="text-align: justify;">Questi fatti di cronaca hanno indotto l’opinione pubblica a pensare che sul mercato nero la marijuana fosse TUTTA alterata e che quindi che fosse in atto un programma di modifica genetica della pianta stessa al fine di incrementarne il principio attivo e quindi il potere drogante.</span><br />
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">Io credo che questo pensiero sia fuorviante, per vari motivi.</em><br />
<span style="text-align: justify;">Da quando è iniziata l’era del </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">proibizionismo</strong><span style="text-align: justify;">, la produzione di canapa, è cessata repentinamente, con essa la produzione di semi con cui mantenere le varie linee genetiche che questo pensiero sia fuorviante e non renda</span><br />
<span style="text-align: justify;">onore a comedi modifica genetica della pianta al fine di incrementarne il pdelle piante. La soppressione del mercato legale ha aperto uno spazio enorme a quello illegale, di fatto, quindi, il proibizionismo, ha condotto alla selezione di liee genetiche sulla base dei soli effetti psicotropi in maniera, quindi, empirica.</span><br />
<span style="text-align: justify;">La prima e unica variante di cannabis geneticamente modificata è stata </span><a href="http://worldnewsdailyreport.com/monsanto-creates-first-genetically-modified-strain-of-marijuana/" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">registrata dalla Monsanto</a><span style="text-align: justify;"> all’inizio di quest’anno, come riporta un interessante </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.hightimes.com/read/where-all-gmo-weed" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">articolo su High Times</a></strong><span style="text-align: justify;">. Lo stesso articolo riporta una breve excursus sui vari strain presenti attraverso gli anni negli USA.</span><br />
<span style="text-align: justify;">La criminalità organizzata non bada minimamente alla qualità, analogamente purtroppo alla società moderna, il suo unico scopo è il profitto. Se per un momento ci mettiamo nei panni di un capo mafioso che debba intraprendere il commercio di Cannabis ci troviamo di fronte a due problemi:</span><br />
<em style="box-sizing: border-box; font-family: "playfair display", serif; font-size: 18px; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">Come posso massimizzare il rapporto costo/prodotto e quindi quanto posso guadagnare?</em><br />
<span style="text-align: justify;">La </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">coltivazione di Cannabis</strong><span style="text-align: justify;"> è illegale quindi la coltivazione </span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">outdoor</strong><span style="text-align: justify;"> (all’aperto) è molto rischiosa perché molto meno controllabile in termini di odore e di visibilità. Buisness a rischio. La percentuale di marijuana</span><br />
<a name='more'></a></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">
<img alt="indoor.0" class=" wp-image-452 alignright" height="259" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" src="https://i0.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575-300x199.jpg?resize=390,259" srcset="http://i1.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575.jpg?resize=300%2C199 300w, http://i1.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575.jpg?resize=1024%2C681 1024w, http://i1.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575.jpg?resize=1040%2C692 1040w, http://i1.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575.jpg?resize=272%2C182 272w, http://i1.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/indoor.0-e1448725127575.jpg?w=1152 1152w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; float: right; height: auto; margin: 10px 0px 20px 20px; max-width: 100%; outline: none; padding: 0px;" width="390" /> coltivata in questo modo è pertanto bassa. Il buisness più redditizio è la coltivazione <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">indoor</strong>. È sufficiente prendere qualche precauzione per rendere completamente integrata la coltivazione di cannabis anche all’interno di una intera casa.<br />
Il mio obiettivo successivo quindi è di<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">massimizzare la resa delle piante per ottenere una maggiore quantità di prodotto finale da vendere</strong>. L’interesse è che ne sia prodotta di più, non di qualità migliore. Per conseguire questo risultato vengono utilizzate tecniche botaniche che spingono il metabolismo della pianta ad ottenere il massimo di prodotto vegetale, a prescindere dal contenuto di THC che, ovviamente, non viene mai analizzato. Queste tecniche comprendono l’utilizzo di pressioni positive di anidride carbonica e l’utilizzo di ampie quantità di fertilizzanti (biologici o meno, dipende dall’approvvigionamento disponibile). La coltivazione indoor non prevede pesticidi dato l’ambiente controllato e quindi, la pianta, non ha possibilità di essere alterata di per se stessa o per alterata coltivazione. L’unica variabile sono i fertilizzanti che possono essere incorporati dalla pianta, se questi contenessero sostanze nocive anche la pianta le conterrebbe.<br />
Questo ragionamento “criminale” rende perfettamente ragione di quanto riportato dell’inchiesta “<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Era come osservare i muscoli di un culturista che ha assunto notevoli quantità di aminoacidi, le foglie avevano un aspetto pompato</strong>”. I muscoli di un atleta vengono “pompati” perché l’eccessivo apporto di amminoacidi spinge al massimo la sintesi proteica intracellulare per l’aumento dei substrati facendo quindi assumere un aspetto cellulare “gonfio” alla visione microscopica.<br />
Tirando le somme, in termini economici, una pianta di cannabis, coltivata al meglio delle sue possibilità, può rendere, da indicazioni che forniscono i venditori di semi, fino a 500 g/m2. L’inchiesta riporta che ogni bustina conteneva circa 0.5g di marijuana, Perugia unica eccezione con 1g, il che corrisponde ad un costo di circa 20 euro al grammo, in 10m2, ogni circa 3 mesi, si possono pertanto ottenere 5kg di prodotto per un “guadagno” di 100.000 euro le spese di produzione non supererebbero i 7-8 mila euro per il set-up e 2000 euro per i cicli successivi.<br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">Un bel guadagno no? E per quanto riguarda il contenuto di THC?</strong><br />
<em style="box-sizing: border-box; font-family: "playfair display", serif; font-size: 18px; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: left;">Quale marijuana coltivare?</em><br />
Come criminale, non ho idea e non m’interessa quale pianta utilizzare, m’interessa solo che funzioni e che rispecchi i requisiti sopra descritti. Non mi preoccupo pertanto del contenuto di THC. <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">L’inchiesta dimostra come il contenuto medio sia circa del 10%.</strong> Questo contenuto è stato riportato, dai media come <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">“molto più alto di quello di 10 anni fa tanto da indicare una marijuana modificata e correlata allo sviluppo di psicosi ponendosi molto più vicina alle droghe pesanti, che a quelle leggere”.</strong> Mi permetto, senza minimamente voler accusare nessuno, di dissentire profondamente da questa affermazione. Cercherò di motivarne il perché.<br />
Un contenuto medio di THC del 10% si attesta a valori medio bassi se confrontato con le altre percentuali presenti nelle Marijuane Olandesi, Statunitensi, Spagnole e Canadesi (paesi leader nell’utilizzo di Marijuana Medica). In un Coffee Shop di Amsterdam si possono tranquillamente acquistare tipologie di Marijuana che contengono fino al 20-25% di THC, alcuni tipi particolari di Hashish arrivano anche, a detta dei venditori, al 60%.<br />
Il <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Bedrocan</strong>, <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">prescrivibile come farmaco in Italia</em>, ha un <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">contenuto di THC certificato standardizzato al 22%</strong> (con <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">percentuale minima garantita del 19%</strong>), il <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">CBD ammonta invece a meno dell’1%</em>. Da questi dati possiamo dedurre che non è la percentuale di principio attivo la responsabile degli effetti devastanti che possono essere prodotti da erba di strada senza nessun controllo.<br />
Non è la modifica genetica che rende dannose le piante bensì sostanze esogene che mai finirebbero su una pianta coltivata secondo le buone norme di agricoltura.<br />
È la criminalità organizzata che al termine di produzione aggiunge sostanze per “bagnare” l’erba per diversi fini, il più frequente è quello di aumentarne il peso, ricordate i calcoli che abbiamo fatto precedentemente?, immaginate di aggiungere un ulteriore 30% di peso dovuto al trattamento postumo con conseguente aumento di introito, la differenza economica è notevole.<br />
Sfruttando questo ragionamento economico si sono però anche presi <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">due piccioni con una fava</strong>. Se comunque bisognava aumentare il peso con qualcosa, perché non utilizzare qualcosa di drogante, i costi di produzione sarebbero saliti un po’, ma il ritorno di indotto ne avrebbe tratto un enorme giovamento!<br />
Le <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">sostanze aggiunte</strong>, infatti, sono a tutti gli effetti classificabili come <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">droghe pesanti</strong>, e sono queste stesse sostanze che gravano di effetti collaterali il consumatore e lo avvicinano a questa classe di droghe facendo assumere alla cannabis la veste immeritata di droga di passaggio. I maggiori esperti mondiali sulla Cannabis hanno riportato, infatti, come questa sostanza sia utile a <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">curare le dipendenze piuttosto che a causarle</strong>.<br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Questione cannabis e psicosi</strong><br />
La correlazione tra Cannabis e sviluppo di psicosi non è ancora ufficialmente accettata da parte della comunità scientifica in quanto si dibatte ancora sull’interferenza dei Bias che possono essere occorsi negli studi che si sono occupati della materia. Nella società moderna, infatti, la criminalizzazione della Cannabis, come riporta </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">
<img alt="Ralph is slowly going insane" class=" wp-image-458 alignright" height="274" sizes="(max-width: 365px) 100vw, 365px" src="https://i2.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/ReeferMadness_09.jpg?resize=365,274" srcset="http://i2.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/ReeferMadness_09.jpg?resize=300%2C225 300w, http://i2.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/ReeferMadness_09.jpg?w=640 640w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; float: right; height: auto; margin: 10px 0px 20px 20px; max-width: 100%; outline: none; padding: 0px;" width="365" />egregiamente la Dr.ssa Barillà in conferenza stampa su radio radicale, avvicina ad un mondo sommerso, dove gli spacciatori quasi sempre sono utilizzatori di più sostanze. Ne hanno, infatti, piena disponibilità.<br />
A volte risulta semplice indurre nel consumatore quella curiosità di provare una sensazione differente, la <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Cannabis provoca rilassamento</strong>, la <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">cocaina eccitazione</strong>, <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">le metamfetamine</strong> <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">ancora di </strong>più <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">ecc</em>,<br />
Se una persona prova la Cannabis (<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">solitamente si inizia cosi, è vero, ammettiamolo</em>) significa che mostra una <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">curiosità verso gli stati alterati di coscienza</strong>, così criminalizzati nel mondo moderno come inutili e fuorvianti, non conoscendone quindi alcuno, inizia con quello che è considerato più comune e più sicuro. Senza un’appropriata educazione su cosa questi stati siano, però, si perde il controllo e <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">si ricercano altre sensazioni</strong>, <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">per “vivere più a pieno” alcune situazioni</strong> (mi riferisco agli utilizzi sociali delle droghe, i problemi di dipendenza meriterebbero una discussione a parte).<br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">A mio avviso le droghe sono pericolose e vanno totalmente evitate semplicemente perché possono prendere possesso della tua vita, rubandola, e distruggerla lentamente. Una vita così non merita di essere vissuta.</strong><br />
È proprio per questo motivo che non riesco a considerare la Cannabis una droga. La Cannabis non si impadronisce di te, non è fisiologicamente predisposta a farlo, in quanto attiva un meccanismo che interferisce negativamente con la dipendenza limitando di fatti molto l’instaurarsi della stessa. La confusione frequente che si crea è con la dipendenza da nicotina, dimostrata essere molto elevata, presente nel tabacco con cui la cannabis viene frequentissimamente mischiata per essere fumata. (<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">il cosiddetto “purino” infatti – uno spinello di sola erba – ha degli effetti che risultano piacevoli e sopportabili solo ai profondi conoscitori della sostanza</em>).<br />
Io credo che la cannabis faccia paura perché mette a nudo le coscienze, fa percepire il sentimento di unità collettiva, come viene confermato dai resoconti sul suo utilizzo nelle cerimonie indiane degli Shadu. Se ci soffermiamo a pensare, questo è proprio <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">l’antitesi dei tempi in cui viviamo ora</strong>, costretti ad avere paura quando usciamo di casa, adirati contro la religione in generale musulmana in primis ma anche cristiana (vedi scandali Nuzzi e Fittipaldi). <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">La parte interiore dell’uomo sta perdendo completamente importanza</strong>. (o ci stanno insegnando che è così)<br />
Mi ha sempre incuriosito il perché la Cannabis sia stata eradicata volontariamente dalla cultura dell’uomo per volere di pochi, purtroppo però, non ho ancora trovato risposta alla mia domanda.<br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Che cosa è veramente preoccupante</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">
<img alt="download" class="size-full wp-image-451 alignleft" height="254" src="https://i0.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/download.jpg?resize=199,254" style="border: 0px; box-sizing: border-box; float: left; height: auto; margin: 10px 20px 20px 0px; max-width: 100%; outline: none; padding: 0px;" width="199" />Ho provato a dare una chiave diversa alle preoccupazioni espresse dai media in merito alla Cannabis modificata in circolazione. Alla luce di quello che ho scritto finora non credo si possa parlare di modifica genetica però il reperto rimane preoccupante lo stesso.<br />
La <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">percentuale di THC</strong> delle piante è, ad eccezione di un caso, sorprendentemente simile in tutte le piazze anche se molto distanti tra loro. Questa considerazione indica che le piante potrebbero avere un’origine comune, difficile stabilire se siano appartenenti tutte allo stesso tipo di pianta o ancora di più alla stessa pianta. Per avere questa certezza si dovrebbero eseguire analisi molto dettagliate. La potenziale origine comune delle piante, resta però una teoria valida, perché è difficile che semi differenti producano piante con un contenuto di THC così simile, la <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">variabilità del campione è troppo bassa</strong>.<br />
Non solo le piante sono le stesse, anche il <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">metodo di distribuzione è identico</strong>, bustine preconfezionate, solitamente vendute per più pesanti di quello che sono in realtà – quando si contratta con gli spacciatori solo una piccola fetta di clientela di informa del contenuto in grammi della bustina e qualora lo facesse non avrebbe modo di controllare la veridicità dell’informazione nei 5 secondi di contrattazione –. Devo dire che gli autori dell’inchiesta sono stati “fortunati” perché sono incappati nel modo più professionale di “fare affari”, verosimilmente riferibile alla criminalità organizzata. Il mercato nero però si avvale anche di vendite molto più approssimative, dall’erba passata di mano in mano senza alcuna protezione, all’hashish spezzato a morsi dal pusher di turno con l’annoso dubbio che ti assale “e se aveva qualche malattia posso prendermela anche io?” – <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">si ho sentito anche questi racconti</em> –<br />
Chiarita la questione THC/salute vorrei dedicare la conclusione di questo mio lungo parere alla situazione legislativa della Cannabis in questo contesto con un paio di dubbi che da quando ho letto la proposta di legge mi affliggono. Procedo per punti:<br />
Dall’inchiesta svolta dal mensile il Test si può tranquillamente evincere, sia dal tipo di marijuana venduta, sia dalle modalità della vendita stessa che l’organizzatore di questo mercato è uno solo, chi sia non si sa, lascio a voi la risposta, qui lo chiamerò <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">TOTO’</strong><br />
<blockquote class="tr_bq">
Il mercato della Cannabis ha un giro di affari milionario come dimostrano i dati del Colorado, Uruguay e degli altri paesi che hanno legalizzato la pianta. (<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">TOTO’ <em style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">è molto interessato ai quattrini</em></strong>)</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
La <a href="http://www.cannabislegale.org/proposta-di-legge/" style="box-sizing: border-box; color: #cea476; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s;" target="_blank">Proposta di Legge dell’Intergruppo Parlamentare</a> è eccezionale, tratta tutti i punti salienti del problema Cannabis in Italia, <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">possesso, coltivazione personale, detenzione del materiale coltivato, alla possibilità di associarsi a fini produttivi sul modello dei Cannabis Club Spagnoli, accessibilità delle cure, divieto di guida sotto effetto della sostanza, 5%</em> (per me ancora pochi) <em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">dell’introito destinati alla prevenzione tramite educazione.</em> (<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">TOTO’ quindi si caca il cazzo che gli si tolga l’abbondante pane quotidiano</strong>)</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Fin qui tutto bene, ma io sono Veneto e pertanto di natura diffidente.</em></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Nella proposta si legge:</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">“Per la coltivazione in forma associata, è necessario costituire una associazione senza fini di lucro, sul modello deicannabis social club spagnoli, cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta”</em></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">“È istituito il regime di monopolio per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio. Per queste attività sono autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anche soggetti privati”</em></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">“La violazione delle norme del monopolio comporta, in ogni caso, l’applicazione delle norme di contrasto alla produzione e al traffico illecito di droga”</em></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Io sono un Veneto Italiano e quindi penso, rifletto, e mi guardo intorno nel mondo in cui vivo.</blockquote>
</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #252525; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 15px; line-height: 24px; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px; text-align: justify;">
<div style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;">
</div>
Vivo nell’italia che ha fatto morire Falcone e Borsellino, che sta diventando un paese egoista perché il modo di pensare mafioso è diventato l’unico possibile, dove i pregiudicati si alleano a pensatori di stampo neofascista per “condurci verso un italia migliore”, dove il cancro mafioso ha contagiato le istituzioni a tutti i livelli lasciando il nostro paese nella condizione di malato terminale, che si accontenta di alleviare il sintomo perché sa che la cura non è possibile. Mi guardo intorno e mi chiedo…<br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">E se TOTO’ si fosse organizzato</strong><span style="text-align: center;">?</span><br />
attivando le lunghe ramificazioni della macchina burocratica statale italiana, preparando il terreno con largo anticipo, come solo gli italiani sanno fare? Se avesse le possibilità di ottenere le concessioni di monopolio, veramente poi le casse dello stato ne trarrebbero beneficio o ci troveremmo di fronte ad un caso slot/machines bis?<br />
Introdurre il limte numerico di persone che possono associarsi a mio avviso non ha ragione di esistere in una legge completamente liberale. Si è vero, serve a fornire al consumatore la “garanzia” che il prodotto sia fatto secondo certi standard. Le cronache degli ultimi tempi ci insegnano che purtroppo le cose vanno spesso in maniera differente, lasciare, come in Spagna, liberta del numero di associati garantirebbe la responsabilità imputabile al singolo detentore di Cannabis Club, il passaggio attraverso la macchina burocratica statale, permette nominalmente ma impedisce di fatto un rigoroso controllo degli esercizi commerciali.<br />
<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Purtroppo siamo in Italia e specialmente su un tema particolare come la Droga dobbiamo prestare attenzione ad evitare qualsiasi infiltrazione malavitosa. Restituiamo questa pianta al suo naturale posto in natura, lo chiede la gente, lo implorano i pazienti, socialmente è estremamente utile e soprattutto la natura non deve possedere monopolio, la natura è di tutti.</em><br />
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">“Quando ti trovi di fronte ad una decisione lancia in aria una moneta, non perché farà la scelta giusta al posto tuo ma perché nelll’istante esatto in cui la moneta sarà in aria, improvvisamente, saprai in cosa stai sperando.”</strong><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://i0.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/8376759636_59bda1de9a_b.jpg?resize=270,300" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="8376759636_59bda1de9a_b" border="0" height="320" src="https://i0.wp.com/www.dikesalute.com/wp-content/uploads/2015/11/8376759636_59bda1de9a_b.jpg?resize=270,300" style="text-align: center;" width="288" /></a></div>
<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">Bob Marley</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; outline: none; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="color: #252525; font-family: "noto" serif , serif;"><span style="font-size: 15px; line-height: 24px;">fonte: <a href="http://www.dikesalute.com/it_IT/index.php/2015/11/28/cosa-ci-fanno-fumare-un-punto-di-vista/">http://www.dikesalute.com/it_IT/index.php/2015/11/28/cosa-ci-fanno-fumare-un-punto-di-vista/</a></span></span></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-7685571800367547822016-07-25T18:59:00.000+02:002016-07-25T19:22:50.891+02:00Cosa c'è che non va nella proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<img alt="" class="vmp-image" data-original-height="512" data-original-width="768" src="https://motherboard-images.vice.com/content-images/contentimage/35859/1469443718315841.jpg" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto !important; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div class="photo-credit" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 0.625rem; line-height: 1.2rem; margin-top: -0.5rem; position: relative;">
Immagine via Gianpaolo Grassi</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
Gianpaolo Grassi lavora come primo ricercatore al CREA-CIN, azienda sperimentale per le Colture Industriali di Rovigo. L'ho <a href="http://bit.ly/29wsCe3" style="box-sizing: border-box; color: #7974bd; padding-bottom: 0.1rem; text-decoration: none; transition: color 0.08s ease-in;" target="_blank">intervistato</a> qualche tempo fa perché si occupa in prima persona della coltivazione delle talee di cannabis terapeutica che vengono poi fatte crescere all'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze—nell'ambito del progetto sperimentale che al momento alimenta la speranza di tutti i malati italiani che hanno bisogno della sostanza.<br />
<span style="line-height: 30.4px;">Durante la lunga intervista avevamo toccato gli argomenti più disparati, che riguardavano però prevalentemente la cannabis a uso medico e tutti gli ostacoli economici e burocratici in cui bisognava imbattersi per coltivarla e farsela prescrivere.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">La settimana scorsa, Gianpaolo Grassi mi ha inviato via mail un documento che ha presentato alle audizioni della Commissione Affari sociali della Camera il 20 giugno scorso in relazione alla </span><a href="http://bit.ly/29jT9en" style="box-sizing: border-box; color: #7974bd; line-height: 30.4px; padding-bottom: 0.1rem; text-decoration: none; transition: 0.08s ease-in;" target="_blank">proposta di legge</a><span style="line-height: 30.4px;"> che verrà discussa oggi. Mi ha riferito che, in quella sede, il suo intervento è stato tra i pochi a suscitare delle reazioni tra i promotori.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">In effetti, i punti di vista di Grassi possono essere definiti in parte</span><em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;"> estremi </em><span style="line-height: 30.4px;">e non del tutto</span><em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;"> progressisti</em><em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">. </em><span style="line-height: 30.4px;">Ma si tratta pur sempre del parere ponderato di un ricercatore esperto, che ha dedicato parte della sua vita alla cannabis e a cui vale la pena dare un po' di credito. Qui riporto l'intervento quasi per intero, lievemente editato per motivi di lunghezza e di forma.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">"La mia esperienza sulla canapa parte da bambino, quando a 6 anni ci giocavo in mezzo con gli amici. Più di 22 anni fa ho iniziato a studiarla e a occuparmene professionalmente.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Una delle condizioni prioritarie da garantire nel metter mano a questo argomento spinoso è quella di non attuare cambiamenti che possano causare maggiori danni di quelli che si sono avuti con la situazione di proibizionismo attuale.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per limitare eventuali problemi, si devono avere ben presenti gli aspetti derivanti da una maggiore e più facile reperibilità delle sostanze derivate dalla Cannabis. Si deve partire dalla piena consapevolezza del danno che può arrecare la sostanza al consumatore stesso e a chi, pur non consumandola, può causare danni in forma indiretta (vedi Figura 1), apparsa sulla prestigiosa rivista </span><em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Lancet</em><span style="line-height: 30.4px;"> il 1 novembre 2015, con di seguito i valori numerici desunti dalle osservazioni.</span></div>
<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
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<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/OVYCj7yOpxK_KmIVKyk8VYYTRKVM-DGEgYDAhXKreat5_J5MY0LmRqXiM5IdjzwgVpsiSTooutEhW5eqz_cKukHNgFcuT704jre3ccHAY6BH4g83GhYx7hOImIOScUV-1ZwD_SXQvbv9cDTmyA" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto !important; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<strong style="box-sizing: border-box;"></strong><br />
<a name='more'></a><strong style="box-sizing: border-box;">Sia l’alcool che il tabacco causano danni diretti superiori a quelli causati dalla Cannabis </strong>e questo è già un punto di partenza che pone a favore della legalizzazione di questa sostanza. Anche per quanto riguarda i danni indiretti, il rapporto è lo stesso. Non considerando ora i problemi per la salute, vanno analizzati nel dettaglio quali possono essere i problemi indiretti derivanti dal consumo della Cannabis.<br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per esperienza vissuta personalmente, il danno più grave che può arrecare l’uso di questa sostanza è quello che coinvolge le fasce di età più giovani che sono le più esposte. Nel caso di ragazzi al di sotto dei 18 anni, l’uso della Cannabis comporta quasi sempre l’avvicinamento a persone dedite allo spaccio, che certamente hanno uno stile di vita e principi morali che non possono e non devono essere un esempio o modello.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">In un caso seguito personalmente, lo spacciatore era in cittadino italiano quarantenne, con precedenti di droga, musicista e parassita della sua stessa famiglia. Nonostante il soggetto avesse queste caratteristiche, era capace di apparire ai suoi clienti, di età compresa tra i 15 e 17 anni, come una persona carismatica, libera, divertente e degna di fiducia.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Immaginiamo ora la condizione in cui in un nucleo famigliare in cui sono presenti dei minori, si dia la possibilità al capo di famiglia di coltivare un orticello di cinque piante di Cannabis per uso personale. Quale potrà essere l’esito di un tale esperimento? Certamente il minore non riuscirà a capire che differenza c’è tra ciò che fa il genitore e che potrebbe fare lui. Lo spirito di emulazione lo spingerebbe quanto meno a provare e consumare la sostanza e sicuramente a considerare la Cannabis sicura, innocua e disponibile anche per lui. Inoltre il ragazzo potrebbe essere portato a vantarsi con gli amici, facendo provare anche a loro l’effetto della sostanza.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Sottovalutare questi fondati pericoli è da sconsiderati e superficiali, unicamente con la scusante dell’interesse economico o dell’egoismo di ampliare la libertà personale. Per queste ragioni, la società civile, assieme alle famiglie ed agli educatori di ogni ordine e grado, deve prevenire certi comportamenti, evitando il lucro che sempre accompagna le sostanze stupefacenti e soprattutto facendo efficace e precoce informazione, prevenzione partendo già dalle scuole elementari. Pare banale e ovvio dirlo, ma la prevenzione è sempre l’intervento più efficace e meno costoso da adottare.</span><br />
<span style="color: #7974bd; font-size: 1.8rem; line-height: 2.5rem; text-align: center;">Mai e poi mai si dovrebbe consentire che venga lasciata nelle mani del singolo consumatore</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per arrivare agli interventi pratici da porre in atto per gestire in modo corretto ed efficace la distribuzione della Cannabis e i suoi derivati, ritengo non si debbano adottare provvedimenti inesplorati, speciali e completamente nuovi, ma sarebbe più prudente ripercorrere le strade già sperimentate con sostanze dello stesso genere di pericolosità, come alcool e tabacco. Le differenze sono unicamente dovute alle specifiche sostanze stupefacenti presenti: nicotina nel primo e cannabinoidi nel secondo.</span><br />
<strong style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Partendo dalla questione della produzione della Cannabis, mai e poi mai si dovrebbe consentire che venga lasciata nelle mani del singolo consumatore.</strong><span style="line-height: 30.4px;">Sarebbe esattamente come si consentisse al singolo cittadino di distillarsi il proprio alcool (ricordiamo i morti da metanolo) o di coltivare le proprie piante di tabacco. Per entrambe le due sostanze considerate, se la loro produzione venisse resa libera, la sicurezza relativa alla salubrità, qualità e costo finale del prodotto non sarebbe così garantita come lo sarebbe se gestita professionalmente da aziende autorizzate e controllate direttamente dallo Stato.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Se uno degli scopi prioritari fosse quello di garantire il consumo di Cannabis, sicura dal punto di vista dell’assenza di sostanze contaminanti e pericolose, sarebbe necessario che ogni singolo consumatore fosse a conoscenza delle tecniche agronomiche che gli permettono di prodursi personalmente la sostanza da consumare. Immaginando l’ipotesi di consentire l’autocoltivazione: ci sarebbero tre categorie di produttori:</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">A) quelli che sono in grado di coltivarsi e produrre adeguatamente le piante;</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">B) quelli che coltivano le piante, ma non essendo esperti, non riuscirebbero ad ottenere un prodotto sicuro e valido;</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">C) quelli che non potendo o non sapendo come fare, dovrebbero acquistarlo da altri.</span><br />
<span style="color: #7974bd; font-size: 1.8rem; line-height: 2.5rem; text-align: center;">Il libero mercato porterebbe a un incremento dei prezzi o di sperequazioni</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">In questa ultima categoria rientrerebbero più di frequente le persone ammalate o meno abbienti che non avrebbero la possibilità di auto approvvigionarsi. Persone disabili perché ammalate, inesperte o anziane. Non è auspicabile che decine di migliaia di persone possano dipendere dal volontariato di altri. Certamente chi lavora per altri dovrà ricevere un compenso e i fortunati che sanno come coltivare la cannabis, verosimilmente gli stessi che clandestinamente lo hanno fatto sino ad ora, diventerebbero detentori del potere di gestire la sostanza di cui altri avrebbero bisogno di utilizzare e pagare a prezzo non controllabile.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Il libero mercato porterebbe a un incremento dei prezzi o di sperequazioni, in base al luogo e alle condizioni economiche in cui i soggetti opereranno. Sarebbe pressoché impossibile controllare adeguatamente tutte le situazioni e condizioni che si verrebbero a creare. </span><u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Non è possibile escludere a priori che le narcomafie restino escluse o disinteressate a questo affare, anzi...</u><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Un vincolo molto importante da considerare è quello che vede il nostro Paese aderire al trattato delle Nazioni Unite che deriva dalla </span><a href="http://www.politicheantidroga.gov.it/media/343027/convenzione%20unica%20sugli%20stupefacenti%20del%201961..pdf" style="box-sizing: border-box; color: #7974bd; line-height: 30.4px; padding-bottom: 0.1rem; text-decoration: none; transition: 0.08s ease-in;" target="_blank">Convenzione Unica sugli Stupefacenti</a><span style="line-height: 30.4px;"> di New York del 1961, poi aggiornato nel 1972 ed ulteriori revisioni, che riguarda la regolamentazione della produzione delle sostanze stupefacenti. In questi accordi è previsto che ogni Paese aderente rendiconti annualmente le quantità di ogni sostanza stupefacente prodotta e trasmetta questi dati all’ufficio centrale dell’INCB (International Narcotic Council Boreau). </span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Il Canada ha già sperimentato la scelta di lasciare, limitatamente a tutti gli ammalati che necessitavano di Cannabis, la facoltà di prodursi la quantità necessaria, ma è emerso in modo evidente e irrisolvibile la questione del rispetto delle regole imposte dal trattato sulle sostanze stupefacenti. Insorgerebbe per l’Italia la stessa questione critica di rapporti con le Nazioni Unite.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Pochi altri Paesi stranieri hanno ignorato queste norme: Uruguay, alcuni Stati dell’America, però non a livello federale, ma in Europa nessun Paese ha ignorato i diversi articoli (14; 16, 20 etc.) del trattato dell’ONU, adottati e rispettati fino ad ora (allegato n° 4).</span><br />
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Sul contenuto del principio attivo psicotropo della Cannabis</u><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Sono state messe in circolazione ad arte, notizie false relativamente alle ragioni per cui nella Cannabis ci sono livelli sempre più elevati di THC. Il limite descritto negli Stati Uniti, ma non verificato da noi, parla del 35% del peso secco dei fiori di sostanza stupefacente.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Va considerato che al momento non esistono prove certe che la pianta di Cannabis possa essere geneticamente trasformata. Perciò è priva di ogni fondamento l’idea che i livelli elevati di THC siano stati indotti da manipolazioni genetiche. Una pianta, che attraverso la semplice applicazione di tecniche agronomiche specifiche produce il 30 percento o più, di THC, è già naturalmente un bioreattore ad elevata efficienza e non c’è proprio motivo di modificarla. Inoltre, la maggioranza di chi è interessato alla Cannabis è fermamente contrario agli OGM, perciò non sarebbe neppure una valida operazione di marketing.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Ritenere che sia </span><u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">un grave pericolo</u><span style="line-height: 30.4px;"> avere a disposizione materia vegetale con così elevati livelli di THC non mi vede del tutto d’accordo. Credo che l’esempio che porterò dovrebbe far comprendere le miei ragioni.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Se il consumatore desidera raggiungere un determinato stato euforico attraverso l’inalazione del fumo di Cannabis deve riuscire ad assorbire circa 10 mg di THC attivo.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Se ha a disposizione uno spinello del peso complessivo di 1000 mg di Cannabis e in questa c’è l’1 percento (uguale a 10 mg per 1000 mg) di THC, significa che se la deve fumare tutta. Inalerà perciò quasi 900 mg di altre sostanze tra cui molte cancerogene.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Se nello spinello invece è presente Cannabis che contiene il 30 percento di THC, già dopo averne fumato 1/30 del peso avrebbe assunto i 10 mg e se fosse intelligente, informato e consapevole, si fermerebbe e lascerebbe agli amici finire il resto o la prossima volta ne preparerebbe uno con un quantitativo di Cannabis adeguato.</span><br />
<span style="font-family: "open sans" , sans-serif; line-height: 30.4px; text-transform: uppercase;">L<b>A DISPONIBILITÀ DI CANNABIS AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI THC OFFRE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA SOSTANZA EVITANDO DI INALARE ELEVATE QUANTITÀ DI MOLECOLE CANCEROGENE E PERICOLOSE. </b></span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">E’ come se paragonassimo le bevande soft drink o birra a bassa gradazione alcoolica con 3-5° di alcool ed i super alcolici che arrivano ai 40° di alcool. Se il consumatore è misurato e consapevole, può raggiungere lo stato di appagamento e gradevolezza dovuta all’alcool con una dose ben proporzionata. Se il soggetto vuole ubriacarsi, lo può fare con entrambe le tipologie di bevande. La situazione estrema di pericolosità che si traduce con il coma etilico è certamente più rapido e facile da raggiungere con il super alcolico, ma la differenza sta nella consapevolezza e misura del soggetto che la consuma, non sulla disponibilità dell’una o altra bevanda. In ogni caso ai minori o ai soggetti più vulnerabili dovrebbe essere impedito di utilizzare sia la sostanza a bassa pericolosità che quella ad alta e per gli altri consumatori fare adeguata informazione e prevenzione.</span><br />
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Aspetti salutistici legati alla Cannabis</u><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Personalmente ritengo che la regolamentazione delle sostanze stupefacenti sia una materia complessa, e per riuscire a fare chiarezza e provare a gestirla in modo pragmatico e migliore rispetto all’atteggiamento vecchio e fallimentare del proibizionismo, serva evitare l’errore costante, usato come strategia vincente dai proibizionisti, che consiste nel fare continua confusione e commistione tra Cannabis per uso ricreativo e Cannabis per uso medico. L’impiego in ambito medico della Cannabis deve e può essere regolato solo ed esclusivamente seguendo le norme che sono previste in tutto il Mondo dai Paesi che prevedono la gestione dei farmaci solo in modo professionale e controllato da agenzie pubbliche specifiche per gli aspetti attinenti alla Salute.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Immaginiamo solo la reazione che potranno avere i medici italiani quando si vedranno autorizzare dalla Stato l’auto produzione della medicina personalizzata costituita da qualsiasi tipo o varietà di Cannabis.</span></div>
<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/hT9WiDKIUr_Eu95NWCSHl9ckr3GE03Mo3MmBg1fmelldAiQsk3_PUCV9XQ-ZTwT9nBcnMfMvvJZlykH5MxtnjqjHpHhSKwlj9tjXrVO8LcEnZ08GThmr0WXJqFG0daOKx9zGcAxDX29KDI5WUA" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto !important; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
Fino a qualche decennio fa la Cannabis, con i suoi derivati, era compresa nelle Farmacopea italiana ed in diverse altre europee, inclusa quella degli Stati Uniti. Sia prima, che ora, è possibile distribuire farmaci galenici, che non hanno richiesto ingenti investimenti per la loro registrazione e produzione. Con le preparazioni magistrali si offre anche un’ulteriore possibilità alla categoria dei farmacisti di impegnarsi e aumentare l’interazione tra medici e pazienti. Già ora si può percepire il positivo livello di approvazione da parte di quei farmacisti che hanno iniziato a distribuire i derivati della Cannabis. Sono in grado di preparare oleiti, estratti, capsule, supposte, alimenti che derivano dalla Cannabis con grande apprezzamento da parte dei medici e pazienti, nonostante il prezzo sia abbastanza sostenuto (circa 3 volte quello che dovrebbe ragionevolmente avere).<br />
<span style="line-height: 30.4px;">I cannabinoidi e in particolare il CBD, inibiscono l'attività dell'enzima citocromo P450-2C19 (</span><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318708" style="box-sizing: border-box; color: #7974bd; line-height: 30.4px; padding-bottom: 0.1rem; text-decoration: none; transition: 0.08s ease-in;" target="_blank">Jiang et al.</a><span style="line-height: 30.4px;"> 2013). Enzimi del complesso citocromo P450 sono responsabili della degradazione anche degli altri medicinali. Farmaci che vengono degradati dal complesso dell'enzima 2C19, tra cui molti inibitori della pompa protonica, come Pantoprazolo e farmaci antiepilettici, come Clobazam, possono essere degradati più lentamente se somministrati insieme con il cannabidiolo CBD. Inoltre, esso inibisce l'attività del CYP2D6, che può causare interazioni con l'inibitore della pompa protonica, rallentando l’eliminazione dell’Ondansetron e il farmaco antiepilettico Risperidon. Secondo una ricerca presso l'Università di Hokuriku a Kanazawa, Giappone, diversi fitocannabinoidi (THC, CBN, CBD) riducono il metabolismo del Warfarin e di Diclofenac, aumentando il loro effetto e la durata d'azione. Warfarin è un medicinale utilizzato per ridurre la coagulazione del sangue e Diclofenac riduce il dolore e l'infiammazione.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Nel caso fosse ammessa l’auto coltivazione, sarebbe logico attendersi che il medico si rifiuti di seguire un paziente che pretende di auto approvvigionarsi, di auto diagnosticarsi la malattia e curarsi con un prodotto di cui nessuno è in grado di garantire la salubrità, la concentrazione dei principi attivi, la continua ed uniforme disponibilità e così via. </span><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Si determinerebbe l’anarchia assoluta</strong><span style="line-height: 30.4px;"> e l’abbandono da parte dei medici della cura dei pazienti affetti anche da malattie importanti come il cancro o malattie degenerative invalidanti.</span><br />
<span style="color: #7974bd; font-size: 1.8rem; line-height: 2.5rem; text-align: center;">Lo Stato non può o meglio detto, non dovrebbe assumersi una simile responsabilità.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">La produzione di sostanze consumate per inalazione, come il tabacco, vengono prodotte seguendo particolari regole. Sono vendute nelle tabaccherie e bar di tutto il paese. La stessa modalità di distribuzione potrebbe essere seguita per i derivati della Cannabis, aggiungendo farmacie ed erboristerie.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">A mio personale parere è </span><u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">inammissibile</u><span style="line-height: 30.4px;"> che una sostanza inalata come il fumo del tabacco venga derivata da un prodotto ottenuto senza adottare quanto meno le buone norme di produzione agricola (GAPS) o le regole richieste per la produzione degli alimenti (regole HCCP). Almeno per la Cannabis si deve prevedere che la produzione della materia prima vegetale venga prodotta seguendo regole che non ammettono l’impiego di prodotti chimici come diserbanti, insetticidi o fungicidi (cosa invece ammessa per il tabacco). Nessuno forse ha mai pensato e proposto di analizzare l’inquinamento microbiologico del tabacco usato per le sigarette. Certamente non le lobby del tabacco.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Se vediamo quale può essere il carico di funghi e batteri, anche patogeni per l’uomo, in campioni di Cannabis venduti nei coffe shop olandesi, c’è da spaventarsi (tabella seguente).</span></div>
<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/hG3xGO6uSw8Q_a9fX683tjTNc0GT-Chrw5av6zutL4M6GMhL3og7DCGj4r7gVMoXLEs2bv7dsskLGhUKlvyd1bp8S9TqLJC8hmWS9s3_x0hKuldi-g7r_oW4tMCgXv43ppchcq4rfiSK1bgNJA" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto !important; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
I primi due campioni della lista sono Cannabis di grado farmaceutico, prodotti e gestiti dal Ministero della Salute Olandese, mentre i campioni identificati con le lettere che vanno dalla A alla K sono campioni di Cannabis acquistati dal mercato libero di strada.<br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per riuscire a garantire alcuni standard di qualità e sicurezza è necessario che le aziende produttrici siano di un numero limitato (al massimo una per ogni Regione o Provincia Autonoma). Si suggerisce di affidare a ogni singola Regione, in quanto tutte hanno un organismo di ricerca che si occupa di agricoltura, la produzione diretta o la concessione ad una sola azienda privata, facendo seguire precisi protocolli produttivi e seguendo regole che lo Stato, attraverso i suoi organismi di controllo come NAS o Corpo Forestale della Stato, potrebbe far applicare in modo preciso e puntuale. Anche i quantitativi prodotti potrebbero essere adeguatamente verificati perché al massimo sarebbero 20 i siti produttivi da seguire e controllare costantemente.</span></div>
<div class="has-image" style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/Bt2ibXz90EpCGltxeRMHErRHHKeIdvnvBU5qSNTojZabJgqNRDcDr2buyJ4Bn5B3U36nQ7Za0Q9Dk8YSLs85-3-Qs4Q2FvECnGZDzuWoauyF6t3I2ztgPbGn13bNDC2IPNOhWUvZiVMvgBgCXg" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto !important; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
In Canada ora sono operative 26 aziende private autorizzate dallo Stato a produrre Cannabis. Con l’auto coltivazione erano state concesse più di 25.000 autorizzazioni ad altrettanti pazienti-produttori. La popolazione canadese è di 30 milioni circa. Noi siamo 60 milioni, come controllare 50.000 siti produttivi o gestire altrettanti fonti di sostanze stupefacenti? Come monitorare ciò che chiedono le Nazioni Unite?<br />
<span style="line-height: 30.4px;">Si ribadisce che le caratteristiche di qualità e standardizzazione richieste per la Cannabis medicinale destinata a curare pazienti, impone senza ombra di dubbio, la produzione esclusivamente da parte di aziende farmaceutiche autorizzate e controllate dall’AIFA.</span><br />
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">L’argomento Cannabis medicinale non dovrebbe essere mescolato e confuso con quello della Cannabis ludica, se si vuole tentare di licenziare un provvedimento normativo attuabile e condivisibile da tutti. Nello steso tempo però ci si deve prefiggere di tutelare e garantire nel più breve tempo possibile i diritti alla cura dei malati che richiedono questa sostanza.</u><br />
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Sulle sementi e la certificazione delle varietà impiegate</u><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per quanto riguarda l’origine della pianta da coltivare, è indispensabile bloccare e rimuovere dal mercato la circolazione delle innumerevoli qualità di semi che nella quasi totalità provengono dall’estero. L’auto produzione del seme è cosa non ammessa e non consentita neppure per tutte le altre specie e colture agricole. Non si capisce perché per la Cannabis ci dovrebbe essere una deroga.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">L’unico centro autorizzato da più di 20 anni dal Ministero della Salute a coltivare e selezionare la Cannabis è l’Istituto di ricerca pubblico afferente al CREA (il CIN, Centro di ricerca per le Colture Industriali) vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Le varietà di Cannabis devono essere stabili, sicure, si deve conoscere il loro profilo chimico, sapere che origine hanno e l’adattabilità alle diverse tecniche di coltivazione ed ambienti di produzione. Solo con l’intervento di un organismo già fornito di conoscenze e attrezzature adeguate si può avviare un serio lavoro di selezione e registrazione di varietà di cannabis. Tale lavoro, in seguito, potrà essere affiancato anche dall’attività di aziende regionali pubbliche o private, in funzione delle scelte che ogni Regione potrà fare.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Per riuscire a controllare adeguatamente il mercato delle sementi certificate devono essere ammesse a questa attività solo organismi verificabili, controllabili, e gestibili in sicurezza. Le regole derivano dal Regolamento 2002/57/CE che prevede l’obbligo della certificazione per la commercializzazione delle sementi (allegato n° 5).</span><br />
<em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Capo I bis DELLA DETENZIONE:</em><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Pare opportuno focalizzare l’attenzione su un punto della proposta di legge. Risulta problematico far collimare la possibilità di coltivare fino a 5 piante di Cannabis e nelle steso tempo limitare la quantità detenuta di Cannabis che è indicato non dover essere superiore a 5 gr o 15 gr, o di più</span><em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">, in funzione di quanto prescritto dal medico curante</em><span style="line-height: 30.4px;">. Le piante di Cannabis possono dare una produzione per singola pianta che va da un minimo di 10 gr, sino ad arrivare anche a più di 500 gr e complessivamente le 5 piante potranno perciò fornire anche 2.500 gr e più di fiori.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Come farà il coltivatore a gestire la sua produzione? Dovrebbe raccoglierne progressivamente per non più di 5 gr e il resto? Dovrebbe andare distrutta registrando la produzione complessiva? Ora, la 309/90 prevede che la produzione in eccesso venga smaltita attraverso l’incenerimento sotto il controllo della ASL e della Guardia di Finanza. Si immagina migliaia di situazioni da controllare allo stesso modo? Sarebbe ingestibile una sovra produzione del genere e causerebbe problematiche continue per la sua detenzione. La soluzione che il testo della legge propone e che il produttore non deve rispettare questo limite minimo di 5 o 15 gr. Ciò porterà ad un ovvio escamotage: cioè tutti quelli che vorranno evitare contestazioni sulla quantità detenuta coltiveranno o avranno in casa almeno una pianta, perciò sul territorio italiano avremo milioni di siti produttivi di Cannabis.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Il produttore industriale di sostanze derivate dalla Cannabis deve riuscire a gestire il magazzino e la produzione rispettando i limiti massimi di sostanze stupefacenti detenute derivate dalla Cannabis. Al produttore industriale deve essere concesso di detenere quantità importanti di derivati di Cannabis, registrandone negli appositi registri di Carico e Scarico le quantità e le concentrazioni stimate di principio attivo (THC) che il materiale potrebbe contenere. I registri dovranno essere vidimati e controllati da personale ispettivo. Quanto meno il produttore deve essere autorizzato e registrato anche perché deve operare e garantire il regime di monopolio statale. Il loro numero però non potrà eccedere quello dei siti produttivi, altrimenti i controlli saranno difficoltosi o estremamente costosi.</span><br />
<em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Titolo II bis MONOPOLIO DELLO STATO</em><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Le varietà di Cannabis ammesse alla coltivazione sul territorio nazionale devono essere registrate nel Registro Nazionale delle Novità Varietali o protette da una Privativa Comunitaria in modo da conoscere il costitutore e chi ha la responsabilità della sua conservazione in purezza, in modo da rintracciare l’origine e le responsabilità derivanti dall’uso della varietà. Le cultivar possono essere dioiche monoiche e femminizzate (tutte femmine). Per quanto attiene alle varietà destinate a produrre le piante di Cannabis è previsto per legge:</span><br />
<em style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Articolo 9 del DPR 1065/73, i prodotti sementieri di varietà di canapa iscritte nel registro nazionale o comunitario devono provenire comunque da lotti regolarmente certificati, anche nel caso di confezioni di limitate quantità.</em><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Questo significa che non potranno essere ammesse le attuali sementi di Cannabis che circolano liberamente attraverso gli smart shops o internet. Dovrà esserci una certificazione ed una regolare tracciabilità delle sementi che possono consentire di garantire le qualità dei prodotti derivati. Non è possibile che succeda come adesso, dove chiunque si improvvisa sementiere e mette in circolazione qualsiasi tipo di semente, senza rispettare norme, pagare tasse o rispettare le regole che valgono per tutte le altre piante coltivate ed i regolari imprenditori del settore sementiero.</span><br />
<span style="line-height: 30.4px;">Qualora dal mercato delle sementi emergessero significativi introiti, questi dovrebbero obbligatoriamente essere reinvestiti nella ricerca pubblica e così si autofinanzierebbe il lavoro di miglioramento genetico che già da ora, dal CREA-CIN di Rovigo, parte con una dotazione di più di 300 diversi tipi di Cannabis (per 1/3 circa destinabili alla produzione di sostanze stupefacenti). Buona parte dei materiali vegetali raccolti sono stati caratterizzati e studiati e le linee con buone caratteristiche sono già in fase di registrazione. Da questo punto di vista l’Italia parte con una dotazione e situazione varietale che ben pochi altri Paesi europei si possono permettere.</span><br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/dFLWSp9aqFZopwH0UmugqXNcs6xdEwvTBw8isvjUO_2IxjbiF8cBuCKtjFDh-V_8BM9ZBmv2k-mz_P-W5tNoNKfXRq_jI4kWXPDOh2Hs5bVpBotXe_LxdV1ryZr5Zrn4mZkMXnZxBY7GYPrY1w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: auto; line-height: 30.4px; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; font-family: "open sans", helvetica, arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<div style="color: #222222;">
Le tecniche di coltivazione attualmente più applicate per la coltivazione della Cannabis hanno sofferto delle norme proibizioniste esistenti nel nostro Paese. Ci sarebbe da migliorare e diffondere adeguatamente le conoscenze richieste per una coltivazione in piena aria che garantirebbero maggiori rese produttive, con costi decisamente più contenuti rispetto a quelli che sono richiesti per le colture realizzate in ambienti chiusi o protetti. Con tutto il sole che abbiamo la fortuna di poter utilizzare, pensare di coltivare la Cannabis solo sotto lampade, pare assurdo e fuori da ogni logica. Se ipotizziamo un prezzo al grammo (una singola sigaretta potrebbe pesare 1 grammo) pari a 10 euro, con il 75% di accise, si riserverebbero 2,5 euro/grammo per il costo della materia vegetale, somma che garantirebbe il rispetto di livelli di sicurezza e standardizzazione ben superiori a quelli richiesti per la produzione del tabacco da sigarette.</div>
<div style="color: #222222;">
<span style="line-height: 30.4px;">L’azienda sperimentale dove opera il CREA-CIN di Rovigo ha una superficie utile coltivabile di 60 ettari (di proprietà del Demanio dello Stato). Per mandato della Regione Veneto, in questo sito si potrebbero ottenere 10 q.li di fiori per ettaro e al prezzo di 2,5 euro/grammo farebbero ricavare 25 milioni di euro all’ettaro, aggiungendo le fasi di raccolta, essiccazione, lavorazione, sterilizzazione e confezionamento. Con solo 10 ettari coltivati a cannabis di potrebbero introitare 250 milioni di euro. Dal 2000 ad oggi, dal MiPAAF o dal Ministero della Salute non abbiamo ottenuto neppure 1 euro per ricerca sulla Cannabis, neppure quella medicinale.</span></div>
<div style="color: #222222;">
<span style="line-height: 30.4px;">In effetti era stato presentato un progetto di costituzione di uno spin off basato sui prodotti della canapa industriale, immaginando anche in un futuro di poter avviare la produzione di cannabis derivata da varietà contenenti cannabinoidi “non stupefacenti” come il CBD. Il progetto presentato a diverse manifestazioni e sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione del CREA aveva trovato d’accordo la maggior parte dei membri. Purtroppo, per la </span><u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">posizione contraria del solo direttore del nostro stesso centro</u><span style="line-height: 30.4px;">, il progetto non ha avuto la possibilità di essere avviato, nonostante avesse avuto la prospettiva di dare lavoro ad un discreto numero di persone, tra cui alcuni precari che da anni frequentano il centro di ricerca e sperano di acquisire una professionalità ed un ruolo che valorizzi le preziose e quasi uniche competenze maturate su questo argomento.</span></div>
<div style="color: #222222;">
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Falso mito della contrazione del numero dei detenuti legati allo spaccio</u></div>
<div style="color: #222222;">
<span style="line-height: 30.4px;">Il costo stimato per la gestione dei detenuti associati allo spaccio di stupefacenti arriva attorno ad un miliardo di euro e riguarda alcune decine di migliaia di detenuti. Eliminando la causa di arresto per spaccio di droghe leggere, il risparmio economico sarebbe molto relativo, se a questi detenuti non si dà la possibilità di inserirsi e provvedere al proprio sostentamento economico con attività lecite. Diversamente, succederà che lo stesso detenuto non sarà in seguito incarcerato per ragioni di spaccio, ma per furto o altra attività illegale che gli consentirà di recuperare il denaro che gli serve per vivere. In pratica avverrà unicamente la variazione della tipologia del reato che ha causato l’incarcerazione, ma il costo per la gestione della popolazione carceraria rimarrà pressoché identico, se non si investirà in sviluppo economico, educazione, progresso e miglioramento dello stato sociale in generale.</span></div>
<div style="color: #222222;">
<span style="line-height: 30.4px;">Certamente verrà trasferita l’attività legata alla gestione della droga leggera come la Cannabis, dalle mani delle narcomafie allo Stato e questo è certamente un progresso, ma il ricavato dovrà essere destinato prevalentemente al recupero delle persone che in origine erano dedite allo spaccio della Cannabis.</span></div>
<div style="color: #222222;">
<u style="box-sizing: border-box; line-height: 30.4px;">Problema della contaminazione delle coltivazioni di canapa industriale</u></div>
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<span style="line-height: 30.4px;">La libera coltivazione di qualsiasi varietà o tipo di Cannabis, specialmente se comprende piante maschili che liberano milioni di granuli pollinici che portano l’informazione genetica dell’elevata concentrazione del THC causerebbe l’inevitabile ed incontrollabile diffusione nell’ambiente di informazione genetiche che andrebbero ad inquinare le coltivazioni lecite di canapa industriale. Queste, per godere della libertà di essere ovunque realizzate, devono essere fatte con varietà il cui contenuto di THC non superi lo 0,2 percento. Se saranno milioni e sparse in ogni dove le piante coltivate ad alto tenore di THC, il polline da esse prodotto andrà a fecondare il fiore di varietà lecite e nelle successive generazioni si avrà un significativo inquinamento e aumento del livello del THC. Si comprometterebbe l’attività degli imprenditori agricoli e sarebbe a rischio la salubrità dei prodotti alimentari derivati dalla canapa industriale.</span></div>
<div style="color: #222222;">
<span style="line-height: 30.4px;">Avendo concentrate in pochi siti le produzioni ed in questi venissero coltivate unicamente le piante clonate e femminili, il problema ed il rischio sopra descritto sarebbe azzerato."</span></div>
<span style="color: red;">Fonte: <a href="http://motherboard.vice.com/it/read/legalizzazione-cannabis-parere-gianpaolo-grassi" style="line-height: 30.4px;" target="_blank">http://motherboard.vice.com/it/read/legalizzazione-cannabis-parere-gianpaolo-grassi</a></span></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial; font-size: 16px; line-height: 30.4px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; position: relative;">
<br /></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-88222423746397571682016-07-18T11:43:00.003+02:002016-07-25T19:22:24.560+02:00XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3235<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBRHVUCn6SRq-QI2LKAAuBluPuVB85i_H1OhEkxkdD6AwRfGz7NBZs1d5Q" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBRHVUCn6SRq-QI2LKAAuBluPuVB85i_H1OhEkxkdD6AwRfGz7NBZs1d5Q" /></a></div>
Onorevoli Colleghi! Negli ultimi decenni l'applicazione delle convenzioni internazionali sulla droga ha comportato un progressivo inasprimento delle legislazioni nazionali finalizzate al contrasto della diffusione e alla repressione del traffico delle sostanze proibite. Anche il nostro Paese, a partire dalla fine degli anni ’80, ha reso più stringente e punitiva la normativa applicabile non solo al commercio illecito, ma anche al consumo personale, prescindendo da qualunque valutazione sulla diversa pericolosità sociale e sanitaria delle droghe, oggetto di una complicata e sempre controversa classificazione giuridica.<br />
Questo processo legislativo ha subìto, di fatto, due sole battute d'arresto, entrambe realizzatesi per via extraparlamentare. Nel 1993, è stato approvato unreferendum popolare abrogativo che ha mitigato l'impianto sanzionatorio introdotto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162. Nel 2014, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 59, cosiddetta legge Fini-Giovanardi, ha cancellato l'equiparazione tra le cosiddette droghe leggere, quali l’hashish e la marijuana, e quelle pesanti, come l'eroina e in genere gli oppiacei, la cocaina, le anfetamine e gli allucinogeni.<br />
Sulla base dell'esperienza di questi decenni, possiamo concludere che l'attività di repressione nei Paesi produttori non ha arginato l'influenza economica e politica delle organizzazioni criminali che controllano la produzione delle materie prime e nei Paesi consumatori non ha ridotto i profitti dei trasformatori e degli intermediari – in Italia rappresentati in primo luogo dalla criminalità mafiosa – né arginato la diffusione delle droghe proibite.<br />
L'adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo stesso modo tutte le sostanze e punisce in modo analogo o identico tutti i consumatori, ha accresciuto in modo straordinario i costi e quindi aggravato l'inefficienza delle legislazioni proibizioniste.<br />
La Direzione nazionale antimafia (DNA), nella sua ultima relazione annuale, ha denunciato apertamente, a proposito dell'azione di contrasto della diffusione dei derivati della cannabis, «il totale fallimento dell'azione repressiva» e «la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi». D'altra parte, aggiunge la DNA, dirottare ulteriori risorse su questo fronte ridurrebbe l'efficacia dell'azione repressiva su «emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di rifiuti, corruzione eccetera» e sul «contrasto al traffico delle (letali) droghe “pesanti”».<br />
In questo quadro, è proprio la DNA a proporre politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati «in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell'ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite».<br />
Questo approccio pragmatico, prima di ogni altra valutazione teorica o di principio sulla natura, sui fini o sui limiti delle legislazioni proibizioniste, oltre a ispirare le considerazioni della DNA, è stato alla base della modifica della legislazione sulle droghe leggere proprio nel Paese che è stato per decenni un guardiano e un garante inflessibile dell'ordine proibizionista. Negli Stati Uniti d'America (USA), infatti, cresce rapidamente il numero degli Stati che hanno legalizzato la produzione e la vendita della marijuana per uso ricreativo. Colorado, Washington, Oregon e Alaska e il distretto di Columbia segnano una tendenza che è destinata a consolidarsi e che la politica del Presidente Obama non intende minimamente avversare.<br />
L'opzione antiproibizionista sulla marijuana non è più semplicemente un'idea, ma è diventata una concreta opzione di Governo, con una dimostrabile efficienza sul piano fiscale ed effetti positivi sul piano sociale e sanitario grazie al controllo della qualità delle sostanze vendute, e del contrasto delle organizzazioni criminali.<br />
Le diverse stime sulla diffusione della cannabis in Italia e sul valore del relativo mercato illegale chiariscono che si tratta di un fenomeno dalle dimensioni socialmente ed economicamente imponenti. Ad esempio, la professoressa Carla Rossi, ordinaria di statistica medica all'università di Roma «Tor Vergata» e componente del board dell'Osservatorio europeo sulle droghe, in uno dei lavori scientifici più recenti – Monitoring the size and protagonists of the drug market: combining supply and demand data sources and estimates, Drug Abuse Rev. 2013 Jun;6(2):122-129 – avanza una stima di 7,2 miliardi di euro.<br />
Anche volendo considerare le sole stime fornite nelle relazioni al Parlamento del Governo o delle agenzie e istituzioni impegnate nell'attività di repressione, il dato che emerge è ancora più impressionante.<br />
<a name='more'></a><br />
Come scrive proprio la DNA nella già citata relazione annuale «per avere contezza della dimensione che ha, oramai, assunto il fenomeno del consumo delle cosiddette droghe leggere, basterà osservare che – considerato che, come si è detto, il quantitativo sequestrato è di almeno 10/20 volte inferiore a quello consumato – si deve ragionevolmente ipotizzare un mercato che vende, approssimativamente, fra 1,5 e 3 milioni di Kg all'anno di cannabis, quantità che soddisfa una domanda di mercato di dimensioni gigantesche. In via esemplificativa, l'indicato quantitativo consente a ciascun cittadino italiano (compresi vecchi e bambini) un consumo di circa 25/50 grammi pro capite (pari a circa 100/200 dosi) all'anno».<br />
Se si incrociano questi dati con quelli del prezzo di vendita al dettaglio stimato delle sostanze (per l’hashish 12,4 euro e per la marijuana 10,1 euro al grammo – fonte Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri – relazione annuale al Parlamento 2014 - pagina 52), il mercato dei derivati della cannabis, nella più ottimistica delle ipotesi, supererebbe oggi i 15 miliardi di euro e, nella più pessimistica, supererebbe i 30 miliardi di euro.<br />
La legalizzazione della cannabis in Italia, oltre a consentire un risparmio dei costi legati alla repressione penale del fenomeno e a riassorbire buona parte dei profitti criminali del mercato nero, genererebbe un gettito fiscale assolutamente consistente, considerando che, con una regolamentazione analoga a quella dei tabacchi – come quella prevista dalla presente proposta di legge – circa i tre quarti del prezzo di vendita dei prodotti sarebbero costituiti da componenti di natura fiscale. Parte di queste risorse potrebbero essere destinate a interventi di natura preventiva e riabilitativa rivolti ai consumatori di droghe e ai tossicodipendenti, ma la parte più consistente potrebbe finanziare altri capitoli del bilancio pubblico.<br />
D'altra parte, proprio l'esperienza degli Stati che hanno regolamentato in forma legale il mercato della marijuana dimostra che il numero dei consumatori non è affatto cresciuto, né è aumentato l'impatto sociale e sanitario direttamente o indirettamente connesso al consumo. A crescere sono stati solo il reddito legale e il gettito fiscale del mercato legalizzato.<br />
Anche in Italia è possibile seguire questo esempio, adattandone le caratteristiche al nostro contesto sociale e giuridico.<br />
A questo fine lo scorso marzo si è costituito, per iniziativa del senatore Benedetto Della Vedova, l'Intergruppo parlamentare per la legalizzazione dellacannabis, cui hanno aderito oltre cento parlamentari di quasi tutti i gruppi politici e che, in tre mesi di lavoro, partendo da alcuni dei testi già depositati sul tema in questa legislatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (atti Camera nn. 972-Gozi ed altri, 1802-Scalfarotto ed altri, 2015-Civati ed altri, 2611-Ferraresi ed altri e 2982-Farina ed altri; atti Senato nn. 701-Barani, 1340-Manconi ed altri e 1811-Buemi ed altri), ha redatto la presente proposta di legge.<br />
L'articolo 1 (Coltivazione in forma personale e associata di cannabis), al comma 1, intervenendo sull'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito «testo unico», inserisce la coltivazione in forma personale e associata di cannabis tra le fattispecie lecite, come condotta non sottoposta ad alcun regime autorizzatorio. In sostanza: 1) si legalizza la coltivazione della cannabis a scopi cosiddetti ricreativi (e la conseguente detenzione del prodotto da essa ottenuto) a determinate condizioni ed entro precisi limiti, concernenti sia i requisiti soggettivi (persone maggiorenni), sia i quantitativi ammissibili (cinque piante di sesso femminile); 2) si consente, altresì, la coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, sul modello dei cannabis social club spagnoli cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta. È possibile associarsi a uno solo di questi enti, pena la cancellazione d'ufficio da tutti quelli cui il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. È stabilito che non possono far parte degli organi direttivi coloro che siano stati condannati, in maniera definitiva, per alcuni reati di maggiore pericolosità sociale (associazione di tipo mafioso, commercio illecito di precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Per quanto concerne i termini di avvio della condotta (coltivazione e conseguente detenzione), essa può essere effettuata, per la coltivazione individuale, dal giorno successivo all'invio della comunicazione di dati obbligatori all'ufficio regionale dei monopoli territorialmente competente; per la coltivazione in forma associata, invece, decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione. Restano comunque sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto quantitativi di sostanza inferiori ai limiti indicati, che integrano le previsioni dell'articolo 73 del testo unico. Questa disposizione, unitamente a quelle di cui all'articolo 30-bis (detenzione personale) – introdotto dall'articolo 2 – e all'articolo 73, comma 3-bis (cessione gratuita), dello stesso testo unico – introdotto dall'articolo 3 –, definisce indirettamente specifici princìpi volti a disciplinare l'uso personale e le condotte ad esso prodromiche, stabilendo i «confini quantitativi» della coltivazione e della detenzione consentite e di pratiche di gruppo (tipicamente, il «passaggio» dello spinello) non punibili; al comma 2, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali comunicati all'ufficio regionale dei monopoli per poter effettuare la coltivazione di cannabis, disciplinata dal comma 1, inserisce gli stessi tra i cosiddetti dati sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.<br />
L'articolo 2 (Detenzione personale di cannabis) inserisce la disciplina della detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati nel titolo III del testo unico, concernente alcune tipologie di condotte lecite. In sostanza si capovolge l'impostazione vigente, per consentire alle persone maggiorenni la detenzione di una piccola quantità di cannabis (5 grammi innalzabili a 15 grammi in privato domicilio), non subordinata ad alcun regime autorizzatorio. Restano, comunque, sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto la cannabis in quantità inferiori ai limiti stabiliti, per le fattispecie previste dall'articolo 73 (ad esempio, il piccolo spaccio). In sostanza, come già detto, si introducono specifici princìpi volti a disciplinare l'uso personale, sancendone la piena legalizzazione. Si disciplina, inoltre, la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti per finalità terapeutiche (non di prodotti medicinali contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis, su cui già esiste una specifica disciplina), anche in deroga ai limiti previsti al comma 1 dell'articolo 30-bis, introdotto dall'articolo 2 in esame, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Si stabilisce, infine, un principio generale di esclusione dell'assunzione (fumo) di prodotti derivati dalla cannabis in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.<br />
L'articolo 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità), modificando l'articolo 73 del testo unico, al comma 1: la lettera a) sancisce la non punibilità della cessione gratuita di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti a determinate condizioni ed entro specifici limiti. In sostanza si depenalizza la cessione gratuita a una persona maggiorenne (e comunque la cessione che avvenga tra soggetti minori) di una modica quantità di cannabis (comunque nel limite massimo previsto per la detenzione personale consentita), in quanto presuntivamente preordinata al consumo personale. Tale previsione, unitamente a quella di cui all'articolo 30-bis (detenzione personale), introduce un limite quantitativo entro il quale le condotte si considerano di per sé rientranti, salvo prova contraria, nell'ambito del consumo individuale o collettivo; la lettera b) riformula la disciplina dei reati di lieve entità, adeguandola alla ripristinata distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 2014), al fine di ovviare all'irrazionale equiparazione del trattamento sanzionatorio per fatti illeciti di lieve entità, a prescindere dalla tipologia di sostanza.<br />
L'articolo 4 (Illeciti amministrativi), modificando l'articolo 75 del testo unico, al comma 1: la lettera a) esclude la sanzionabilità amministrativa ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 75 (ad esempio sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto) delle condotte ivi indicate, finalizzate all'uso personale dei derivati della cannabis ovvero riguardanti, altresì, le sostanze inserite nella tabella IV del testo unico; la lettera b), sancisce che alle condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo 75 (compresa, in questo caso, la coltivazione), aventi ad oggetto la cannabis e i prodotti da essa derivati, si attribuisce una rilevanza di illecito amministrativo, e si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria, solo nel caso in cui avvengano in violazione dei limiti e delle modalità prescritti in tema di detenzione e coltivazione consentite, da parte di una persona maggiorenne (pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro, in proporzione alla gravità della violazione commessa). Le sanzioni sono accresciute sensibilmente (quintuplicate) nel caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata. Tale disposizione, sostituendo il vigente comma 1-bis dell'articolo 75, sopprime il riferimento al necessario accertamento della destinazione delle sostanze a un uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo che non sia accertata una condotta rientrante nelle previsioni dell'articolo 73 (cioè la coltivazione, importazione, detenzione eccetera a fini di spaccio).<br />
L'articolo 5 (Monopolio della cannabis) prevede che il sistema delle autorizzazioni per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio nel mercato legale avvengano istituendo un monopolio di Stato e prevedendo anche forme di autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, trasformazione e vendita da parte di soggetti privati; al comma 1 sono escluse esplicitamente dal regime di monopolio la coltivazione in forma personale e associata della cannabis, come disciplinata dal novellato articolo 26 del testo unico e la coltivazione per la produzione di farmaci, come disciplinata dall'articolo 6 della proposta di legge, nonché la coltivazione della canapa esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali; al comma 2 sono apportate le modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, con l'introduzione di un autonomo titolo relativo al monopolio della cannabis. Il quadro della disciplina che emerge è particolarmente restrittivo sia sotto il profilo fiscale, dove è sostanzialmente equiparato a quello dei tabacchi, sia sotto il profilo economico-commerciale (tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e di esportazione di piante di cannabis e prodotti derivati, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle tipologie e delle caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle modalità di confezionamento). La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VIII del testo unico. L'obiettivo è complessivamente quello di giungere a un sistema di offerta in grado di soddisfare (cioè sottrarre al mercato criminale) la domanda di cannabis, senza incentivarne né ampliarne il consumo; ai commi 3, 4 e 5 sono dettagliati i criteri generali dei tre decreti interministeriali attuativi della disciplina del monopolio; al comma 6 è infine sancito l'espresso divieto della propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati, pena l'applicazione al responsabile della violazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. È comunque prevista una clausola di salvaguardia per le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità e tutelate dalla legge sul diritto d'autore.<br />
L'articolo 6 (Coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis): al comma 1 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle modalità di individuazione delle aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale; il comma 2 autorizza espressamente enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica e semplifica le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenticannabis. Oggi la possibilità di accedere alla cosiddetta cannabis terapeutica è di fatto pregiudicata da vincoli amministrativo-burocratici, per superare i quali è utile un intervento legislativo di semplificazione delle procedure, sia per l'approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i malati.<br />
L'articolo 7 (Destinazione delle risorse finanziarie) stabilisce: al comma 1, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione dei limiti e delle modalità previsti per la coltivazione e per la detenzione di cannabis, in forma personale o associata, siano interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e a tossicodipendenti; al comma 2, che i proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis siano destinati per il 5 per cento del totale annuo al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.<br />
L'articolo 8 (Relazione alle Camere): al comma 1, impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a presentare alle Camere, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti, fissando alcuni parametri di valutazione legati al consumo e alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe leggere e altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato clandestino dellacannabis, nonché all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati. Tale relazione annuale è unificata a quella sullo stato generale della diffusione delle droghe e del relativo consumo in Italia, oggi prevista dall'articolo 131 del testo unico, abrogato dal comma 2.<br />
L'articolo 9 (Rideterminazione delle pene) prevede che il giudice dell'esecuzione, con proprio decreto, anche d'ufficio, ridetermini automaticamente – riducendole di due terzi – le pene irrogate per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico in applicazione delle norme della legge Fini-Giovanardi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.<br />
L'articolo 10 (Entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni, prevedendo una gradualità temporale nell'entrata a regime delle modifiche introdotte al testo unico e alla legge n. 907 del 1942. In particolare, entrano in vigore: a) subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, le norme di riforma del sistema sanzionatorio, quelle relative alla detenzione consentita di cannabis e dei prodotti da essa derivati, nonché quelle sulla cannabisterapeutica e sulla rideterminazione delle pene; b) novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, quelle relative alla coltivazione consentita, in forma personale e associata; c) centottanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di disciplina dell'attività di coltivazione, di preparazione dei prodotti e di vendita al dettaglio (che devono essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), le norme che disciplinano il mercato legale della cannabis e dei suoi derivati; d) un anno dopo la data di entrata in vigore della legge, le norme relative all'obbligo di invio alle Camere della relazione sullo stato di attuazione del provvedimento e sui suoi effetti.<br />
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PROPOSTA DI LEGGE<br />
Art. 1.<br />
(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis).<br />
1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;<br />
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:<br />
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.<br />
1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile<br />
legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabiscome attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».<br />
2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».<br />
Art. 2.<br />
(Detenzione personale di cannabis).<br />
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:<br />
«Capo I-bis.<br />
DELLA DETENZIONE<br />
Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.<br />
2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.<br />
3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».<br />
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».<br />
Art. 3.<br />
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).<br />
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:<br />
«3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;<br />
b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».<br />
Art. 4.<br />
(Illeciti amministrativi).<br />
1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;<br />
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:<br />
«1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;<br />
c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;<br />
d) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».<br />
Art. 5.<br />
(Monopolio della cannabis).<br />
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.<br />
<br />
2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:<br />
«TITOLO II-BIS<br />
MONOPOLIO DELLA CANNABIS<br />
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.<br />
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.<br />
Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.<br />
Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.<br />
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.<br />
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la<br />
coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;<br />
b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».<br />
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:<br />
a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;<br />
b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;<br />
c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;<br />
d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.<br />
4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:<br />
a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;<br />
b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9- tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.<br />
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:<br />
a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;<br />
b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).<br />
6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.<br />
Art. 6.<br />
(Coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis).<br />
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:<br />
a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il CRA quale ente preposto a svolgere tali attività;<br />
b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;<br />
c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto di competenza.<br />
2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre<br />
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»;<br />
b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;<br />
c) all'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;<br />
d) all'articolo 43:<br />
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;<br />
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:<br />
«5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l'indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;<br />
3) dopo il comma 8 è inserito il seguente:<br />
«8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;<br />
e) all'articolo 45:<br />
1) il comma 1 è abrogato;<br />
2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»;<br />
3) al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis,»;<br />
4) al comma 9, le parole: «da euro 100 ad euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 52 ad euro 258».<br />
Art. 7.<br />
(Destinazione delle risorse finanziarie).<br />
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.<br />
2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,<br />
nella misura del 5 per cento del totale annuo.<br />
Art. 8.<br />
(Relazione alle Camere).<br />
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:<br />
a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:<br />
1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;<br />
2) alle fasce di età dei consumatori;<br />
3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;<br />
4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;<br />
5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;<br />
6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;<br />
b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;<br />
c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;<br />
d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione,<br />
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.<br />
2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.<br />
Art. 9.<br />
(Rideterminazione delle pene).<br />
1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.<br />
2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.<br />
3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.<br />
4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.<br />
5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.<br />
Art. 10.<br />
(Entrata in vigore).<br />
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.<br />
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3, 4, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, e 9 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.<br />
3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 2, e 7, comma 2, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedei decreti di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5.<br />
4. Le disposizioni dell'articolo 8 entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.<br />
<div>
<br /></div>
<center style="background-color: white; color: #333333; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <em>cannabis</em> e dei suoi derivati</center>
<center style="background-color: white; color: #333333; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
<em>Presentata il 16 luglio 2015</em></center>
<center style="background-color: white;">
<center style="color: #333333; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
<strong>PROPOSTA DI LEGGE</strong></center>
<center style="color: #333333; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
d'iniziativa dei deputati</center>
<center style="color: #333333; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
<strong>GIACHETTI, FERRARESI, DANIELE FARINA, ANTONIO MARTINO, VARGIU, CIVATI, LOCATELLI, AGOSTINELLI, ROBERTA AGOSTINI, AIELLO, AIRAUDO, ALBANELLA, ALBERTI, ALBINI, AMATO, AMODDIO, ARGENTIN, BALDASSARRE, BARGERO, BARUFFI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, BENI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, STELLA BIANCHI, PAOLA BOLDRINI, BONAFEDE, FRANCO BORDO, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BRUNO BOSSIO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CANI, CAPOZZOLO, CAPUA, CARELLA, CARIELLO, CARINELLI, CARLONI, CARRA, CASO, CASTELLI, CATALANO, CAUSI, CECCONI, CENNI, CENSORE, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZOLINO, CRIPPA, CULOTTA, CUPERLO, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, DI LELLO, LUIGI DI MAIO, DI SALVO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'OTTAVIO, DURANTI, D'UVA, FABBRI, FAENZI, FANTINATI, FASSINA, FERRARA, FICO, FOSSATI, FRACCARO, FRAGOMELI, FRATOIANNI, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALGANO, CARLO GALLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GANDOLFI, GASPARINI, GIACOBBE, GINOBLE, GIANCARLO GIORDANO, SILVIA GIORDANO, GIULIANI, GNECCHI, GRANDE, GREGORI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, GUERRA, IACONO, CRISTIAN IANNUZZI, IMPEGNO, IORI, KRONBICHLER, L'ABBATE, LABRIOLA, LAFORGIA, LATTUCA, LAURICELLA, LAVAGNO, LEVA, LIUZZI, LODOLINI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, ANDREA MAESTRI, PATRIZIA MAESTRI, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANNINO, MANTERO, MARCHETTI, MARCON, MARZANA, MARZANO, MATTIELLO, MAZZOLI, MELILLA, MICILLO, MIGLIORE, MINNUCCI, MONTRONI, MOSCATT, NESCI, NICCHI, NUTI, OLIARO, PAGANI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PARENTELA, PASTORELLI, PASTORINO, PELLEGRINO, PES, PESCO, PETRAROLI, PETRINI, PIAZZONI, GIORGIO PICCOLO, GIUDITTA PINI, PIRAS, PISANO, PLACIDO, POLLASTRINI, QUARANTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, QUINTARELLI, RACITI, RAGOSTA, RAMPI, REALACCI, RICCIATTI, RIZZO, ROMANINI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, PAOLO ROSSI, RUOCCO, SANI, SANNICANDRO, SARTI, SCAGLIUSI, SCHIRÒ, SCOTTO, SEGONI, SGAMBATO, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, STUMPO, TENTORI, TERROSI, TERZONI, TIDEI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TULLO, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VECCHIO, VENTRICELLI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZARATTI, ZOGGIA, ZOLEZZI</strong></center>
<center style="color: #333333; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
<strong><br />
</strong></center>
<center style="font-size: 13.2px;">
<span style="color: #333333; font-family: "roboto" , sans-serif;"><span style="font-size: 13.2px;"><b><span style="color: #333333;"> </span><span style="color: red;">Fonte : </span><a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0032971&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3235-e-sede=-e-tipo=" style="color: #333333;" target="_blank">http://www.camera.it/</a></b></span></span></center>
</center>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13.2px;">
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-86006925558596147402015-09-26T12:26:00.001+02:002015-09-27T13:21:51.826+02:00Eclisse lunare in Bilancia<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Fonte :<a href="http://www.yogavitaesalute.it/2015/09/25/eclisse-lunare-in-bilancia-20850.html">http://www.yogavitaesalute.it/2015/09/25/eclisse-lunare-in-bilancia-20850.html</a><br />
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Il 28 settembre 2015 alle h. 4.50 sarà l’ora puntuale delplenilunio della Bilancia ma quest’anno, nelle ore precedenti, esattamente dalle h. 1.07 alle h. 4.27, potremo anche assistere ad una eclisse lunare totale, visibile in tutta Italia. Oltre allo spettacolo straordinario che ci offrirà il cielo in quella notte, tanti ed importanti sono gli influssi e gli effetti di questa eclisse sulla coscienza umana, sia collettiva che personale.<br />
<a href="http://yogavitaesalute.it/wp/wp-content/uploads/2015/09/300x240xEclissi-lunare-in-bilancia-300x240.jpg.pagespeed.ic.SkytVcLm4b.webp" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Eclissi lunare in bilancia" border="0" src="http://yogavitaesalute.it/wp/wp-content/uploads/2015/09/300x240xEclissi-lunare-in-bilancia-300x240.jpg.pagespeed.ic.SkytVcLm4b.webp" /></a>Tecnicamente, il momento di massima oscurità sarà alle h. 2.47 durante la notte di lunedì 28 settembre, ma molto più ampio sarà l’oscuramento che tenterà di offuscare la nostra mente, esaltando i nostri desideri più densi e personali. La materia tenterà di esercitare la sua massima attrazione, tenterà di portarci a lei, nelle sue pieghe più recondite, dove la luce fatica ad arrivare.<br />
Questa eclisse lunare è l’ultima delle quattro eclissi che formano la tetrade iniziata con l’eclisse del 15 aprile 2014, ma è la più lunga e potente, e cosa da non sottovalutare, la prima visibile dall’Italia. La Terra frapponendosi fra il Sole e la Luna in perfetto allineamento, colorerà la Luna di rosso, a causa di un effetto di rifrazione della luce, e ci regalerà una meravigliosa eclisse di Luna rossa.<br />
La Luna sarà al perigeo, il punto più vicino alla Terra, quindi apparirà più grande del solito nel cielo, e sarà di un colore rossastro, sanguigno, come per sottolineare la carnalità dell’evento. Lo Spirito che discende nella carne, lo spirito che vuole ardentemente manifestarsi, ora, nella materia.<br />
Osservando il cielo che ospiterà questa eclisse, subito la mia attenzione è andata ai segni cardinali coinvolti in questo plenilunio, e ho visto, come un’apparizione, un ritorno del Climax di Capricorno, attivo dal 2011 e di cui tanto vi ho parlato, ed eccolo che si ripresenta all’improvviso, potente più che mai, pronto a sferzare il suo ultimo colpo di coda.<br />
Il Sole e Mercurio congiunti in Bilancia si oppongono alla Luna e Urano congiunti in Ariete e come magneti opposti attivano la legge di attrazione e repulsione che tutto muove nell’universo. Il terzo aspetto, la materia, accoglie il principio attivo e creatore del primo aspetto. Il Fuoco penetra nella materia, forgia la forma e attraverso l’esperienza purifica ed eleva la coscienza.<br />
Oltre ad Ariete e Bilancia, un terzo segno della croce cardinale entra in gioco durante questo plenilunio ed è il Capricorno, le cui energie sono attivate dal transito di Plutone, che si pone in aspetto di doppia quadratura. Plutone in Capricorno esalta il lato più denso della creazione, ma al tempo stesso esprime la luce più intensa dello Spirito.<br />
Prepariamoci, quindi, a resistere al canto ammaliatore delle sirene, saldi come rocce resistiamo alla tempesta. L’energia prorompente di questa eclisse ci sferzerà la pelle, ci getterà nel bel mezzo di un conflitto interiore, dove saremo sospinti ora da una parte ora dall’altra dalle onde delle nostre emozioni, che ci sommergeranno facendoci perdere il respiro.<br />
La fatica sarà quella di restare a galla e di non mollare il timone della nostra vita, per non perdere la retta via. Dovremo cercare di attuare il distacco dalla materia proprio quando essa è al massimo della sua potenza attrattiva.<br />
Inoltre il Sole e Mercurio essendo in Bilancia, ci trasmettono l’energia di 3° raggio, il quale nel suo terzo aspetto, si manifesta come energia concreta del denaro. Denaro che ora soddisfa l’avidità e la sete di potere di pochi sui molti, ma che in futuro, proprio attraverso il potere equilibrante della Bilancia, verrà ridistribuito per creare uguaglianza nel mondo. Questa trasformazione deve avvenire anche in ognuno di noi, affinché possa eliminare le piccole meschinità che il nostro egoismo mette in atto nella quotidianità di tutti i giorni.<br />
Poi la Luna e Urano in Ariete apportano il valore dell’elemento Fuoco, una forza creativa esplosiva, un impulso vitale che attraverso Urano distruggerà le vecchie forme, che la Luna tenta di proteggere, e ne costruirà di nuove per esprimere i nuovi ideali di unione e di fratellanza.<br />
Le eclissi annunciano spesso eventi potenti e danno inizio a cicli vitali, che attraverso conflitti e sofferenza, ci conducono alla disillusione e ci portano verso un risveglio della coscienza. La straordinarietà di questo momento è rappresentata da questa tetrade lunare, poiché in questo secolo ce ne saranno ben otto, evento che non si era più verificato dal lontano 9° secolo.<br />
In astrologia il 4 è un numero simbolico che riguarda la natura e la Luna: 4 fasi lunari, 4 come il raggio che emette la Luna, 4 le eclissi che compongono le tetradi lunari. Poi i 4 elementi, le 4 stagioni, i 4 punti cardinali, i 4 venti dei navigatori, e 4 sono anche i cavalieri dell’Apocalisse.<br />
Nell’apocalisse di Giovanni, si riporta che il cavaliere del cavallo nero aveva una bilancia in mano e al suo arrivo una voce enunciava: “Una misura di frumento per un denaro e tre misure d’orzo per un denaro.”<br />
Questa eclissi, non a caso, avverrà nel segno della Bilancia, quindi misura e denaro sono le parole chiave per comprenderne l’insegnamento. Dobbiamo imparare ad usare le risorse della terra con giudizio e smettere di distruggere la vita. Dobbiamo comprendere che ogni azione produce delle conseguenze e che dobbiamo rispettare le leggi della natura e ritornare ad essa, se vogliamo lasciare un pianeta migliore ai nostri meravigliosi bambini.<br />
Ora siamo chiamati a presentarci al cospetto del cavaliere dal cavallo nero e a confrontarci con le energie dalla croce cardinale. Non c’è più tempo per dubbi e ripensamenti, ora dobbiamo metterci in gioco per concludere un ciclo, l’Era dei Pesci, ed aprirne uno nuovo, l’Era di Acquario.<br />
Il Fuoco discende su di noi come mai prima. Spetta solo a noi rispondere, accogliendolo nel nostro cuore, perché se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, noi siamo pronti per cogliere quest’opportunità ed entrare in contatto con il Fuoco dello Spirito.<br />
Siamo pronti per compiere il grande balzo, verso un’evoluzione di coscienza collettiva che ci farà entrare di diritto nella Nuova era. La nuova Gerusalemme è pronta a scendere dal cielo per dimorare sulla terra, sii pronto anche tu, bussa alla sua porta e sarai accolto nella gloria dei cieli.<br />
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El 28 de septiembre 2015 en h. 04:50 habrá tiempo delplenilunio puntual Libra pero este año, en las horas antes, exactamente el h. 07.01 h. 4.27, también podemos ver un eclipse total de Luna, visible en toda Italia. Además del espectáculo extraordinario que nos dará el cielo esa noche, y muchas influencias importantes y los efectos de este eclipse de la conciencia humana, tanto colectivas como personales.<br />
Técnicamente, el tiempo será en la hora más oscura. 2:47 de la noche del lunes 28 de septiembre, pero mucho más amplio que el apagón que intentará nublar nuestras mentes, la mejora de nuestros deseos más denso y personal. El asunto se tratará de ejercer su mayor atractivo, tratará de llevarla en su santuario interior, donde el esfuerzo luz en llegar.<br />
Este eclipse es el último de los cuatro eclipses que forman el cuarteto comenzó con el eclipse del 15 de abril 2014, pero es la más larga y más potente, y algo a tener en cuenta, la primera visible desde Italia. Tierra se interpone entre el Sol y la Luna en perfecta alineación, la Luna aportan color rojo, debido a un efecto de la refracción de la luz, y nos dará un lunar maravilloso eclipsar rojo.<br />
La luna estará en el perigeo, el punto más cercano a la Tierra, a continuación, aparecerá más grande en el cielo de lo habitual, y será un color rojizo, tipo de sangre, como para enfatizar la carnalidad del evento. El Espíritu descendió en la carne, el espíritu que anhela a manifestarse ahora en el asunto.<br />
Mirando al cielo que acogerá este eclipse, ahora mi atención se ha ido a los signos cardinales involucrados en esta luna llena, y vi, como una aparición, un retorno del Climax de Capricornio, en activo desde 2011 y de la que he hablado mucho, y Aquí vuelve de repente, más potente que nunca, dispuesto a arremeter contra su último suspiro.<br />
El Sol y Mercurio en conjunción en Libra oponerse a la conjunción Luna y Urano en Aries y como oponerse imanes activar la ley de atracción y repulsión que se mueve todo en el universo. El tercer aspecto, el tema, da la bienvenida el creador activo y del primer aspecto. Fuego penetra en el material, la forma y forjar a través de la experiencia purificar y elevar la conciencia.<br />
Además de Aries y Libra, una tercera señal de la cruz cardinal entra en juego durante esta luna llena y Capricornio, cuyas energías se activan por el tránsito de Plutón, que surge en relación con doble cuadratura. Plutón en Capricornio trae la parte más densa de la creación, pero al mismo tiempo expresa la luz más brillante del Espíritu.<br />
Preparar, a continuación, para resistir el canto seductor de las sirenas, firmes como rocas resistir la tormenta. La energía bulliciosa de este eclipse no sferzerà piel, se lanzará en medio de un conflicto interno, donde seremos empujados de un lado a otro por las olas de nuestras emociones que nos abruman haciéndonos perder el aliento.<br />
El esfuerzo será para mantenerse a flote y no darse por vencido el timón de nuestra vida, para no perder su camino. Vamos a tratar de poner en práctica la separación de la materia en el momento en que está en su poder más atractiva.<br />
Además, el Sol y Mercurio estar en Libra, que transmiten la energía de la tercera Ray, quien en su tercer aspecto, se manifiesta como el poder concreto de dinero. El dinero que ahora se encuentra con la codicia y el ansia de poder de los pocos sobre los muchos, pero que en el futuro, sólo a través del equilibrio de poder de Libra, será redistribuido para crear igualdad en el mundo. Esta transformación también debe tener lugar dentro de cada uno de nosotros, que puede eliminar pequeñas mezquindades que nuestro egoísmo pone en acción en la vida cotidiana todos los días.<br />
Luego la Luna y Urano en Aries llevar el valor de Fuego, una fuerza creativa explosivo, un impulso vital que a través de Urano destruye las viejas formas, que trata de proteger a la Luna, y se construirán otras nuevas para expresar los nuevos ideales de unión y la fraternidad.<br />
Los eclipses anunciar eventos menudo potente y dan lugar a ciclos de vida, a través del conflicto y el sufrimiento, nos llevan a la desilusión y nos llevan a un despertar de la conciencia. Lo extraordinario de este tiempo está representado por esta luna tétrada, ya que en este siglo habrá tantos como ocho, un evento que no ocurría desde el más lejano siglo noveno.<br />
En astrología, el cuatro es un número simbólico en la naturaleza y la Luna: la fase lunar 4, 4 como el rayo que emite la Luna, 4 eclipses que conforman las tétradas lunares. A continuación, los cuatro elementos, las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos de los marineros y 4 también son jinetes del apocalipsis.<br />
Apocalipsis de Juan, se informó que el jinete del caballo negro tenía una balanza en la mano y, a su llegada una voz enunció: "Una medida de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario."<br />
Este eclipse, como es lógico, estará en Libra, a continuación, medir y dinero son las palabras claves para entender la enseñanza. Tenemos que aprender a utilizar los recursos de la tierra con sabiduría y detener la destrucción de la vida. Debemos entender que cada acción tiene consecuencias y que debemos respetar las leyes de la naturaleza y volver a ella, si queremos dejar un planeta mejor para nuestros hijos maravillosos.<br />
Ahora estamos llamados a presentarnos ante el caballero del caballo negro y el trato con las energías de la cruz cardinal. No hay más tiempo para dudas y dudas, ahora tenemos que participar para poner fin a un ciclo, la Era de Piscis, y abrir una nueva, la Era de Acuario.<br />
Fuego desciende sobre nosotros como nunca antes. Nos corresponde a nosotros para responder, dándole la bienvenida en nuestros corazones, porque si alguien, incluso si no se hubiera dado cuenta, estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad y ponerse en contacto con el fuego del Espíritu.<br />
Estamos listos para dar el gran salto hacia una evolución de la conciencia colectiva, que marcará el comienzo de la nueva era de la ley. La nueva Jerusalén está dispuesto a bajar del cielo a morar en la tierra, estar listo también, usted golpea a su puerta y te da la bienvenida en la gloria del cielo.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-4285217364103954202015-04-25T15:02:00.002+02:002015-04-25T15:09:28.873+02:00Alla Salute – Curare (non) è permesso<div class="entry-content" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 18px;">
<div class="wp-caption alignleft" id="attachment_36084" style="background-color: #f4f4f4; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); float: left; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 5px 0px 0px 1px; text-align: center; width: 310px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a data-slb-active="1" data-slb-group="36082" data-slb-internal="0" href="http://milanoinmovimento.com/wp-content/uploads/2015/04/Immigrati-italiani-Brasile.jpg" style="clear: left; color: #538795; float: left; font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 18px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img alt="Migranti Italiani In Brasile" class="wp-image-36084 size-medium" src="http://milanoinmovimento.com/wp-content/uploads/2015/04/Immigrati-italiani-Brasile-300x225.jpg" height="225" style="border: none;" width="300" /></a></div>
<div class="wp-caption-text" style="font-size: 11px; line-height: 12px; padding: 0px 0px 15px;">
Migranti Italiani In Brasile</div>
</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Curare, senza chiedere il permesso, colmando le sempre più ampie lacune del sistema sanitario, e allo stesso tempo evitare di sostituirsi a uno dei compiti più importanti che spetta alle istituzioni: la garanzia di un pieno accesso alle cure per tutti coloro che abitano il territorio, cittadini italiani e stranieri “irregolari”.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
È questo l’arduo compito di un’associazione come il Naga, che proprio questa mattina ha presentato i risultati di un’indagine qualitativa sull’accesso alle cure per i cittadini stranieri irregolari negli ospedali milanesi. Perché se da un lato la “questione migranti” viene di fatto affrontata, da istituzioni e media, come un susseguirsi di ondate di emergenza, è anche vero che il sistema sanitario lombardo, da certi punti di vista ancora eccellente, è sempre più inadeguato – soprattutto per alcune categorie di pazienti, come i migranti, appunto – e richiede riforme strutturali per far fronte a qualcosa che emergenziale non è.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Stiamo parlando del diritto alla salute, un diritto inalienabile, che prescinde dallo stato giuridico dell’individuo e che richiede di essere garantito 365 giorni all’anno, a tutti, cittadini con passaporto italiano, comunitari ed extracomunitari. Un diritto garantito da innumerevoli testi di legge, a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, passando per la Costituzione italiana, per il Testo Unico sull’Immigrazione e per innumerevoli sentenze della Corte Costituzionale, non ultima la n. 252 del 5/7/01, in cui la salute viene riconosciuta come un “ambito inviolabile della dignità umana”, non barattabile con ragioni quali il contenimento della spesa pubblica o la discriminazione in ragione della regolarità o meno del soggiorno.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Ma veniamo ai dati del Naga, una pesante testimonianza di come, aldilà della legge, il diritto alla salute sia tutt’altro che uguale per tutti.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
<strong>I risultati dell’indagine</strong></div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
La ricerca – di tipo qualitativo e basata sulla raccolta della documentazione clinica di 155 casi di pazienti che si sono presentati presso l’ambulatorio del Naga tra il gennaio 2014 e il febbraio 2015 – descrive le difficoltà da essi riscontrate dopo il ricovero o l’accesso al pronto soccorso di ospedali milanesi o limitrofi.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
<a data-slb-active="1" data-slb-group="36082" data-slb-internal="0" href="http://milanoinmovimento.com/wp-content/uploads/2015/04/Senza-titolo.png" style="color: #538795;"><img alt="Senza titolo" class="alignleft wp-image-36086 size-medium" src="http://milanoinmovimento.com/wp-content/uploads/2015/04/Senza-titolo-223x300.png" height="300" style="border: none; display: inline; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" width="223" /></a>Armiamoci di coraggio, perché con la salute non si scherza e per capire cosa non funziona, e quindi individuare delle auspicabili soluzioni, è indispensabile addentrarsi in una serie di intricatissimi meandri, fatti di codici, sigle e procedure, in parte burocratiche, in parte dettate da volontà politiche. Basti ad incoraggiarvi, che la complessità di quanto è qui scritto non è nulla in confronto alla fatica che chi ha bisogno di cure è costretto ad affrontare.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Nella pratica, sul campione analizzato (per il <strong>20% composto da cittadini comunitari</strong>, prevalentemente bulgari e rumeni, e per l’80% da cittadini extracomunitari, perlopiù provenienti da nord Africa, centro America e sud-est Asiatico), l’assenza o l’inadeguatezza di assistenza sanitaria derivano dalla mancata assegnazione o dal mancato utilizzo di tre codici/sigle:</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
1- l’<strong>STP</strong> (straniero temporaneamente presente), il codice che garantisce l’assistenza ai cittadini extracomunitari;<br />
2- l’ <strong>X01</strong>, altrimenti noto come dichiarazione di indigenza, per l’esenzione da ticket;<br />
3- il <strong>CSCS</strong> (comunitari senza copertura sanitaria), la sigla introdotta in Regione Lombardia in sostituzione del codice <strong>ENI</strong> (quello adottato dalle altre regioni italiane) per i cittadini della Comunità Europea.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Questa mancanza, apparentemente di natura burocratica, ha portato nei casi analizzati a delle conseguenze tristemente pratiche per i pazienti, tra cui:<strong> l’impossibilità di accedere agli esami di secondo livello, l’impossibilità di accedere alle terapie e l’impossibilità di ricevere la prescrizione dei farmaci</strong>. Nella sostanza, quindi, i pazienti non hanno avuto accesso all’assistenza necessaria, soprattutto se si considera che le patologie registrate, in 80 casi su 155, avrebbero richiesto cure, esami e assistenza continuativa. In particolare, non sono stati adeguatamente assistiti: 13 casi di diabete mellito; 12 casi di fratture ossee; 9 casi di patologie cardiache importanti; 7 casi di tumore; 39 casi di asma, trombosi venosa profonda, ulcera gastrica o duodenale, sincope, osteomielite, iridociclite, epilessia, epatite B e C.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Per buona pace di chi si appella alla mancanza di fondi per dare sfogo a istinti razzisti (chiamiamo le cose col loro nome), scioriniamo gli ultimi dati di questo paragrafo: “gli irregolari“ che arrivano in Italia sono perlopiù giovani e costano mediamente 140/150 euro all’anno, contro i 1900 dei cittadini italiani. Inoltre, ammesso che l’approccio economico sia prioritario, visto che quella sanitaria non è un’economia perfetta, garantire tutti un accesso alle cure, continuato e diffuso sul territorio, permetterebbe di liberare di un’immane mole di lavoro strutture molto costose, come i Pronto Soccorso.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
<strong>Le cause</strong></div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Le falle dell’assistenza sanitaria ai cittadini privi di passaporto italiano evidenziate dal Naga hanno diverse origini e richiedono interventi e soluzioni diversificate.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
La mancanza di conoscenza dei dispositivi di legge che regolano l’assistenza sanitaria per gli irregolari da parte degli operatori sanitari non è mai stata affrontata e dal 1998 (anno di emanazione del Testo Unico Immigrazione) a oggi la Regione Lombardia non ha mai avviato i corsi di formazione necessari. A questo si aggiunga che <strong>i Pronto Soccorso, l’unico luogo dove i cittadini irregolari, privi di accesso ai medici di medicina generale, possono recarsi per le cure</strong>, sono sovraccarichi di lavoro e comunemente tra i medici che vi operano non è diffusa l’abitudine di prescrivere su ricettario regionale gli accertamenti e le terapie necessarie per i pazienti.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Le conseguenze? I pazienti, che per primi non sono a conoscenza del proprio diritto ad avere un codice STP e l’esenzione per indigenti, solo raramente accedono alle cure necessarie e, anche laddove questo avvenga, la continuità di tali cure è molto difficile da garantire. Come è possibile avere continuità nell’assistenza sanitaria senza l’accesso ai medici di medicina generale o senza degli ambulatori sul territorio accessibili e diffusi?</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
In questo scenario, a complicare ulteriormente la situazione, interviene il fatto che g<strong>li ospedali privati convenzionati, per disposizione regionale, non possono utilizzare il codice STP su ricettario regionale</strong>: ne consegue che i pazienti, anche quelli con codice STP, se si rivolgono ai Pronto Soccorso di queste strutture, non hanno accesso alle prescrizioni di farmaci e a nulla sono finora valse le pressioni del Naga per una modifica della normativa regionale in tal senso.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Tristemente peculiare di Regione Lombardia è anche la <strong>carenza di assistenza per i cittadini comunitari</strong>. Mentre altre regioni italiane, infatti, hanno adottato il codice ENI (Europeo Non Iscritto), un codice paragonabile, all’atto pratico al codice STS, la Lombardia ha adottato la sopracitata sigla CSCS, utilizzato per uso interno solo in alcuni ospedali, che non garantisce la copertura e l’assistenza sanitaria necessaria. Questo aspetto risulta particolarmente grave, se si considera che alcuni cittadini comunitari, in particolare rumeni e bulgari (il 20% della casistica del Naga), dal 2007 non hanno più diritto al codice STP in quanto non più considerabili “cittadini extracomunitari”.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Infine, ciliegina sulla torta, si tenga in considerazione che tra gli ospedali milanesi è diffusa l’<strong>abitudine di attribuire alle associazioni di volontariato un ruolo sostitutivo al servizio sanitario pubblico</strong>. Un fattore culturale, questo, che rischia di demandare la garanzia del diritto alla salute a soggetti a cui questo ruolo non spetterebbe e che non hanno la possibilità, anche volendo – e non è il caso del Naga – di sopperire a un servizio che deve essere garantito su tutto il territorio regionale, anche laddove non vi sia un presidio delle associazioni di volontariato (basti pensare ad esempio ai paesini di alcune valli lombarde).</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
<strong>L’accanimento burocratico non ha limiti!</strong></div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Per comprendere nella pratica la complessità e le traversie di chi ha bisogno di esercitare null’altro che un proprio diritto, riportiamo di seguito uno dei casi presentati dai volontari del Naga. Siamo di fronte a una frattura in seguito ad incidente, una di quelle cose che potrebbero capitare a chiunque viva in una città come Milano.</div>
<blockquote style="background-color: #f4f4f4; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); margin: 0px 15px 15px; padding: 10px 20px 0px 15px;">
<div style="padding: 0px 0px 15px;">
Cittadino rumeno di 46 anni, senza dimora, parla bene l’italiano. Il 19 gennaio 2014 viene investito da un’auto. Al Pronto Soccorso del San Raffaele viene riscontrata una frattura di una vertebra cervicale (C3), e viene confezionato un collare rigido da portare 24 ore su 24 per almeno 45 giorni, fino al controllo neurochirurgico fissato in data 6 marzo 2014. l 14 febbraio 2014 si presenta al Pronto soccorso dell’Ospedale Sacco per dolori alla gamba destra: viene riscontrata di frattura del perone sinistro, non recente. Viene confezionato uno stivaletto gessato da tenere per 20 giorni, e sulla lettera di dimissione viene scritto di eseguire una radiografia di controllo alla gamba il 6 marzo 2014 al San Raffaele, in occasione della visita neurochirurgica (probabilmente hanno ritenuto che la frattura fosse sfuggita al San Raffaele e fosse compito loro chiudere il caso). Il giorno 6 marzo 2014 prima della visita neurochirurgica viene chiesto al paziente di pagare 102 € (in quanto rumeno non ha diritto al codice STP), cosa per lui impossibile. Il giorno 7 marzo 2014 si presenta al Naga e il medico di turno scrive una lettera al San Raffaele chiedendo che, visto il caso particolare, eseguano gratuitamente la visita neurochirurgica e la radiografia ala gamba. Il giorno 8 marzo 2014 con la lettera del Naga il paziente si presenta al CUP del San Raffaele dove viene fissato un appuntamento per visita neurochirurgica in data 13 marzo 2014, con richiesta di portare l’impegnativa del medico curante, evidentemente impossibile dato che il paziente non può avere un medico curante! Il 9 marzo 2014 il paziente torna al Naga e lo inviamo all’Ospedale Sacco, dove era stata fatta la diagnosi di frattura al perone, con richiesta di utilizzare la sigla CSCS per poter prendere in carico il paziente. Al Sacco accettano di prenderlo in carico, ma non viene fatta firmare la dichiarazione di indigenza, per cui al momento della visita gli viene richiesto il pagamento di 65€ di ticket per visita e radiografia, spesa impossibile da sostenere per lui. Il giorno seguente torna al Naga e il medico di turno scrive ai medici del Sacco chiedendo di applicare l’esenzione per indigenza. Il giorno seguente, risolto il problema dell’esenzione, esegue al Sacco, gratuitamente, la radiografia del perone e viene rimosso lo stivaletto gessato alla gamba. Ma, problema sfuggito ai medici Naga, al Sacco non c’è un reparto neurochirurgico! Fortunatamente l’ortopedico del Sacco, molto disponibile, si è premurato di fissare al paziente un appuntamento neurochirurgico al Fatebenefratelli in data 15 aprile 2014, e ha fatto l’impegnativa su ricettario regionale, utilizzando la sigla CSCS. Il 15 aprile 2014 il paziente si presenta al Fatebenefratelli e gli viene rifiutata la visita in quanto l’ospedale non accetta la sigla CSCS. Il giorno stesso si è tolto il collare di sua iniziativa, fortunatamente senza conseguenze, ma correndo un grosso rischio.</div>
</blockquote>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
<strong>Che cosa fare?</strong></div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Abbiamo una notizia buona, e una cattiva. Quella buona è che quando i problemi sono noti, si possono mettere a fuoco delle soluzioni.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Quella cattiva è che per mettere in pratica tali soluzioni deve esserci la volontà politica. Una volontà che la Regione Lombardia ha dimostrato più volte di non avere.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Ma noi ci proviamo lo stesso, e riportiamo di seguito per punti le quattro principali raccomandazioni del Naga:</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
1- La Regione Lombardia renda concretamente possibile, non solo limitandosi a darne indicazione nelle circolari, l’accesso alle “strutture sanitarie del territorio” per i pazienti stranieri irregolari, come peraltro previsto dall’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 201212, sottoscritto anche dalla Lombardia, permettendo loro l’iscrizione agli ambulatori dei medici di medicina generale.<br />
2- La Regione Lombardia decida di utilizzare il codice ENI, riconosciuto a livello nazionale, per i cittadini dell’Unione Europea indigenti privi di assistenza sanitaria.<br />
3- La Regione Lombardia dia il permesso anche agli ospedali privati convenzionati di prescrivere farmaci ed esami su ricettario regionale per i pazienti stranieri irregolari.<br />
4- La Regione, le ASL e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere attuino una campagna di informazione e formazione sul Testo Unico Immigrazione, rivolta a medici, infermieri e personale amministrativo, anche tramite periodiche circolari scritte che richiamino al rispetto della legge.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Le competenze e le proposte, quindi, ci sono. Chi ha il potere e la responsabilità di decidere dimostri anche di avere la volontà politica di farlo.</div>
<div style="padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">
Per approfondimenti, vai al sito del <a href="http://www.naga.it/" style="color: #538795;">Naga</a></div>
Di Anna_MiM, Pubblicato il 23 aprile 2015 </div>
<div class="entry-content" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 18px;">
<br /></div>
<div class="entry-content" style="background-color: white;">
<span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 14px; line-height: 18px;"><a href="http://milanoinmovimento.com/primo-piano/alla-salute-curare-non-e-permesso" target="_blank">http://milanoinmovimento.com/</a></span></span></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-13992242108486645842015-04-22T18:33:00.000+02:002015-04-22T18:33:34.606+02:00L'intervento di Matteo Gracis "L'ERBA VOGLIO"<div id="fb-root">
</div>
<script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><br />
<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/dolcevitamagazine/videos/10152955980394495/" data-width="500">
<div class="fb-xfbml-parse-ignore">
<blockquote cite="https://www.facebook.com/dolcevitamagazine/videos/10152955980394495/">
L'intervento di Matteo Gracis (direttore editoriale di Dolce Vita) alla convention "L'ERBA VOGLIO" di ieri a Milano."I...<br />
Posted by <a href="https://www.facebook.com/dolcevitamagazine">Dolce Vita Magazine</a> on <a href="https://www.facebook.com/dolcevitamagazine/videos/10152955980394495/">Martedì 21 aprile 2015</a></blockquote>
</div>
</div>
<br />
<br />
L'intervento di Matteo Gracis (direttore editoriale di Dolce Vita) alla convention "L'ERBA VOGLIO" di ieri a Milano.<br />
<br />
"I politici che sono qui questa sera, dov'erano mentre la Fini-Giovanardi mandava in galera migliaia di persone?..."Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-31453968173269691072015-04-21T07:46:00.001+02:002015-04-21T07:46:43.805+02:00L'Erba Voglio - Legalizzare è giusto e conviene<a href="http://www.epossibile.org/lerba-voglio-legalizzare-e-giusto-e-conviene/">http://www.epossibile.org/lerba-voglio-legalizzare-e-giusto-e-conviene/</a><br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/TCvdThowTV0" width="640"></iframe>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-77194405461066196982015-04-09T07:21:00.001+02:002015-04-09T07:21:05.669+02:00Ganja Fiction (FILM COMPLETO 2015 HD)ATTENZIONE - il film contiene linguaggio volgare, scene di violenza esplicita, scene di nudo parziale e attività sessuale non esplicita. Non adatto ai minori di 14 anni.<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="370" src="https://www.youtube.com/embed/pQTxcFKHmSs" width="640"></iframe>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-23973104126614211442014-07-23T18:22:00.002+02:002014-07-23T18:23:20.797+02:00Cannabinoidi e dolore cronico. Cosa farmacia non vuole che tu sappia<div class="post clearover" style="overflow: hidden;">
<h1 class="post-title" id="post-xxx" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px;">Trattamento · Articoli · dolore</span></h1>
</div>
<div id="cc-matrix-2502497521">
<div class="n j-imageSubtitle" id="cc-m-9502878521" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 360px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div class="clearover" style="overflow: hidden;">
<div class="cc-m-image-resizewrapper cc-imagewrapper cc-m-image-align-1" id="cc-m-imagesubtitle-9502878521" style="float: left; position: relative; width: 480px;">
<a href="https://www.flickr.com/photos/schizomaniac/4746989813/" target="_blank"><span style="color: #a64d79;"><img alt="da Casey McClain" class="" src="http://u.jimdo.com/www63/o/s9ab1a8bfad1838aa/img/i64b83b45a109b47c/1399465556/std/by-casey-mcclain.png" data-src-height="614" data-src-width="865" id="cc-m-imagesubtitle-image-9502878521" style="border: 0px; display: block; height: 340px; width: 480px;" title="da Casey McClain" /></span></a></div>
</div>
<div class="clearover" style="overflow: hidden;">
<div class="caption cc-m-image-align-1" style="float: left; font-size: 12.727272033691406px; width: 480px;">
<span style="color: #a64d79;">da Casey McClain</span></div>
</div>
</div>
<div class="n j-header" id="cc-m-9502974921" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 23.636363983154297px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<h3 class="" id="cc-m-header-9502974921" style="font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">
Il dolore neuropatico e infiammatorio</span></h3>
</div>
<div class="n j-text" id="cc-m-9502982921" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 480px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Nocicezione (percezione del dolore) è un meccanismo fondamentale del corpo autodifesa, inducendo di interrompere un stimoli potenzialmente deterioramento.</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><span class="">Quando il dolore è vissuto cronicamente, spesso come conseguenza di una disfunzione neurale o metabolica, come nel caso di dolore neuropatico (NP), è fondamentale trovare agenti capaci di agire sulle vie producono allodinia (sensazione di dolore evocato da uno stimolo che non sarebbe, normalmente, produrlo) ed infine per eliminarle. </span>[1]</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">E 'stato stimato che il 7-8% di tutta la popolazione dei Paesi occidentali, si sviluppa il dolore neuropatico, che è spesso causato da altre patologie (cancro, diabete, <a href="http://www.naturegoingsmart.com/medical-articles/multiple-sclerosis/" target="">sclerosi multipla,</a> HIV o ictus, solo per citarne alcuni). [2]</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Nonostante l'eziologia della malattia è multiforme, essa fa sì che il sistema nervoso deve essere ipersensibili a causa di impulsi prolungati.</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Il dolore neuropatico da sola è una malattia cronica debilitante che colpisce fino a 4 milioni di persone solo in Europa; data la scarsa esito dei farmaci attualmente in uso per la gestione dei sintomi, (gabapentin, oppioidi e antidepressivi triciclici principalmente) molti studi sono focalizzati su questo campo di studio. [3]</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
</div>
<div class="n j-header" id="cc-m-9504589421" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 34.54545211791992px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<h2 class="" id="cc-m-header-9504589421" style="font-size: 25px; font-style: italic; line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">
Perchè usare cannabinoidi?</span></h2>
</div>
<div class="n j-text" id="cc-m-9504590321" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 260px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Fitocannabinoidi sono stati ampiamente utilizzati nel corso della storia per vari scopi terapeutici, in particolare analgesici. Tuttavia, il circuito cannabinoide è relativamente giovane, con soli 20 anni dalla sua prima caratterizzazione dagli studi pionieristici di Raphael Mechoulam, le cui scoperte trasmesso queste sostanze chimiche da casa rimedi tradizionali farmacologico. [4]</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Dalla scoperta di recettori dei cannabinoidi regolamento dolore è diventato una delle zone principale dello studio. Prove schiaccianti hanno dimostrato che i cannabinoidi riducono allodinia sia termica e meccanica, dimostrando il loro ruolo nel trattamento del dolore neuropatico. [5]</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
</div>
<div class="n j-imageSubtitle" id="cc-m-9504701721" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 265px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div class="clearover" style="overflow: hidden;">
<div class="cc-m-image-resizewrapper cc-imagewrapper cc-m-image-align-1" id="cc-m-imagesubtitle-9504701721" style="float: left; position: relative; width: 315px;">
<img alt="Foglia di cannabis" class="" src="http://u.jimdo.com/www63/o/s9ab1a8bfad1838aa/img/i738d553244b9fb2c/1399561418/std/image.png" data-src-height="316" data-src-width="375" id="cc-m-imagesubtitle-image-9504701721" style="border: 0px; display: block; height: 265px; width: 315px;" title="Foglia di cannabis" /></div>
</div>
<div class="clearover" style="overflow: hidden;">
</div>
</div>
<div class="n j-header" id="cc-m-9504675721" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 23.636363983154297px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<h3 class="" id="cc-m-header-9504675721" style="font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">
Cannabinoidi vs oppioidi</span></h3>
</div>
<div class="n j-text" id="cc-m-9504676621" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 620px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Il principale mediatore dell'effetto antinocicettivo è pensato per</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">essere il recettore dei cannabinoidi CB1. Il vantaggio di mira direttamente recettori CB1 è responsabile per il loro distribuzione anatomica nei centri principali di dolore del cervello (grigio periacqueduttale-substantia gelatinosa-midollo allungato-dorsale corno). [6]</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"> Agonisti CB1 (tutti i farmaci che attivano i recettori CB1, come il THC) impediscono fenomeno del "wind-up" nel corno dorsale (una sensibilizzazione esagerata al dolore che porta alla allodinia e iperalgesia e segno distintivo del dolore neuropatico). (Iperalgesia = maggiore sensazione di dolore, di solito a causa di recettori del dolore danneggiato e terminali nervosi)</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">E 'quindi essenziale individuare che la manipolazione circuiteria cannabinoide è più vantaggioso rispetto rivolti direttamente oppioidi per il trattamento del dolore neuropatico. [6, 7]</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Inoltre, i farmaci che attivano i recettori CB1 mantengono la loro efficacia, al contrario della morfina, che è meno potente nel tempo (così la necessità di ulteriori dosi, e con esso, un aumento degli effetti collaterali).</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">È importante sottolineare che lo scarico spontaneo (che portano alla sensazione di dolore) è stato localizzato principalmente in afferente primaria mieliniche A-fibre, che sono ricche di recettori cannabinoidi anziché oppioidi. [8]</span></div>
<div style="font-size: 16px; margin-bottom: 0in; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">I farmaci attuali per il trattamento del dolore sono ancora prevalentemente oppioidi, ma solo circa il 50% dei malati trova sollievo con le cure disponibili, evidenziando così come la clinica sarebbe di grande beneficio dai farmaci orientati sulla modulazione cannabinoidi. [2]</span></div>
</div>
<div class="n j-spacing" id="cc-m-9519272121" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 20px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div class="cc-m-spacing-wrapper">
<div class="cc-m-spacing" style="height: 20px;">
</div>
</div>
</div>
<div class="n j-header" id="cc-m-9519272621" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 34.54545211791992px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<h2 class="" id="cc-m-header-9519272621" style="font-size: 25px; font-style: italic; line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">
Sull'anello di oggi ...</span></h2>
</div>
<div class="n j-textWithImage" id="cc-m-9519274021" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16.363636016845703px; height: 440.88067626953125px; line-height: 20.799999237060547px; padding: 5px;">
<div class="clearover" style="overflow: hidden;">
<div class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-1" id="cc-m-textwithimage-9519274021" style="display: inline; float: left; margin: 4px 20px 4px 0px; position: relative; width: 480px;">
<div class="cc-m-image-resizewrapper">
<img alt="Boxe gabbia" class="" src="http://u.jimdo.com/www63/o/s9ab1a8bfad1838aa/img/i8e37d52416092e43/1400577605/std/boxing-cage.jpg" data-src-height="454" data-src-width="938" id="cc-m-textwithimage-image-9519274021" style="border: 0px; display: block; height: 232px; width: 480px;" title="Boxe gabbia" /></div>
<span class="caption" style="color: #a64d79; font-size: 12.727272033691406px;">Boxe gabbia</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Gli oppioidi sono prescritti tutto il mondo per affrontare il dolore.</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Solo recentemente Sativex è stato approvato per il trattamento del dolore in soli 2 Paesi! Se volete saperne di più <a href="http://www.naturegoingsmart.com/2014/03/14/sativex-and-you-the-holistic-way-to-better-health/" target="">cliccate qui</a> .</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;">Qui ci sono alcuni fatti, tutti gli effetti collaterali, sia molto comune e raro per entrambi i farmaci.</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span class="goog-text-highlight" style="-webkit-box-shadow: rgb(153, 153, 170) 2px 2px 4px; background-color: #c9d7f1; box-shadow: rgb(153, 153, 170) 2px 2px 4px; box-sizing: border-box; color: #a64d79; position: relative;">Ricordate che la ricerca cannabinoidi farmaci non necessarly significa l'utilizzo di farmaci a base di THC, e un sacco di ricerca sta attraversando in questa direzione, rendendo i farmaci a base di cannabinoidi ancora più sicuro e non psicoattivo.</span></div>
<div style="font-size: 16px; padding: 0px;">
<span style="color: #a64d79;"><br /></span></div>
<h1 class="post-title" id="post-xxx" style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="color: #a64d79; line-height: 42px;"><u>http://www.naturegoingsmart.com/2014/05/03/cannabinoids-and-chronic-pain-what-your-drugstore-does-not-want-you-to-know/</u></span></span></h1>
</div>
</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-21170536947621073582014-07-23T12:54:00.002+02:002014-07-23T12:57:47.418+02:00Sollievo dal dolore chemioterapici oltre THC: un nuovo meccanismo Trattamento · <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 316.9886169433594px; padding: 5px;">
<div style="overflow: hidden;">
<div style="margin: 0px auto; width: 480px;">
<img alt="" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEgJfeza9IugsrBcIIJ7Ipz6yNIFVW18w7wiyFIpjmmIh5Slsjk_FXO4OkGNj8FhQsohyfS2Gu3RAnuOKthJpAW20JOHVcbF0SOF-4cQByEFGmG2w98sAKvB2ZQ9zwEn23y7MAH_Id0htFFonRp3lNY6qr0GwF4IJ0ADazki7uULAGv_OojxJkNvNFWVQB1vLJi56EE45jx-vXQBgQ=s0-d-e1-ft" style="border: 0px; display: block; min-height: 317px; width: 480px;" title="" width="400" /></div>
</div>
<div style="overflow: hidden;">
</div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 23.636363983154297px; padding: 5px;">
<h3 style="font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="color: red;">
Che cosa è la neuropatia indotta da chemioterapia</span></h3>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 495.9942932128906px; padding: 5px;">
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Le evidenze hanno dimostrato che chemioterapici inducono dolore neuropatico periferico, una ipersensibilizzazione dei nervi che conducono caratterizzate da tiro o sensazione di bruciore seguente tocco delicato (che non provoca dolore in individui sani).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Questa condizione è anche detto allodinia, descritto come una soglia inferiore al dolore, che è spesso causata come sintomi secondari a molte malattie, come il cancro, diabete, sclerosi multipla ma può anche essere causato da un intervento umano, a causa di farmaci (come chemioterapici ) o in post-op (cioè chirurgia dentale).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">I farmaci chemio per lo più associati </span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><strong>Indotta da chemioterapia neuropatia periferica</strong> (CIPN) sono:</span></div>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em;">
<li style="margin-left: 15px;"><span style="color: #741b47;">Farmaci di platino, come il cisplatino, carboplatino e oxaliplatino</span></li>
</ul>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• Taxani tra cui paclitaxel (Taxol ®), docetaxel (Taxotere ®), e cabazitaxel (Jevtana ®)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• Epothilones, come ixabepilone (Ixempra ®)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• alcaloidi vegetali, come vinblastina, vincristina, vinorelbina, ed etoposide (VP-16)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• Talidomide (Thalomid ®), lenalidomide (Revlimid ®), e pomalidomide (Pomalyst ®)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• Bortezomib (Velcade ®) e carfilzomib (Kyprolis ®)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">• Eribulin (Halaven ®)</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;">Un trucco farmacologico per eliminare gli effetti collaterali del THC</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">E 'stato ampiamente dimostrato che l'attivazione dei recettori CB1 (recettori dei cannabinoidi Classic) fornisce un sollievo dal dolore.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 940px; padding: 5px;">
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Tuttavia, attivazione diretta di questo recettore provoca gli effetti psicotropi che hanno precluso Cannabis accesso alla maggior parte dei paesi.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Il laboratorio del Dr. Pertwee e colleghi hanno trovato un'alternativa interessante per l'uso di un metodo per superare gli effetti collaterali associati con THC.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Hanno studiato un composto, <strong>GAT211</strong> , che modula l'attività dei recettori CB1 allostericamente; in altre parole, mentre la molecola THC si lega direttamente al recettore (si pensi elementi LEGO perfettamente inserito tra loro), GAT211 lega altrove sulla superficie del recettore, inducendo cambiamenti conformazionali nei recettori (detto orthosteric vincolante).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Recettori dei cannabinoidi CB1, come, appartengono a una grande famiglia di recettori che si chiama G-recettori accoppiati a proteine (o GPCR in breve).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Il meccanismo di funzionamento di questa famiglia di recettori richiede una breve introduzione al fine di comprendere meglio le azioni GAT211.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Potete immaginare i recettori (di solito sulla superficie delle cellule), come serrature.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Quando la chiave corretta (che in farmacologia è detto ligando) è inserito nel recettore, una catena di eventi viene attivato e molte proteine mettersi in gioco in modo che gli effetti fisiologici avvengono.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Così, GAT211 è in grado di aumentare i segnali a valle dei recettori, causando eventi fisiologici, ma non opera direttamente come meccanismo chiave e serratura.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Piuttosto, questo composto induce un aumento dei livelli di<strong>anandamide</strong> , un cannabinoide endogeno (l'analgesico naturale prodotta dal nostro corpo) che attivano i recettori CB1 senza provocare gli effetti collaterali legati a composti esogeni (come Cannabis).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Il gruppo di ricerca ha trovato che l'attivazione dei recettori CB1 seguito un modo dipendente dalla concentrazione di GAT211, (il più GAT211, più attivazione di CB1).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Tale attivazione, come sopra indicato, non è dovuto all'attivazione diretta del GAT211 composto, ma da anandamide.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;">Una nuova generazione di farmaci privi di effetti collaterali morfina</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">La letteratura indica che l'attivazione dei recettori CB1 induce anti-nocicezione (effetto analgesico), ipotermia (sensazione di freddo), difficoltà motorie e catalessi.</span><br />
<span style="color: #741b47;"><span style="font-size: 16px;"><br />
</span> <span style="font-size: 16px;">A seguito di studi farmacologici, i ricercatori hanno osservato gli animali per gli effetti fisiologici.</span></span><br />
<span style="color: #741b47;"><span style="font-size: 16px;"><br />
</span> <span style="font-size: 16px;">Hanno testato la temperatura corporea, che è rimasto stabile, e Rotarod (un test di funzionamento del motore ispirato alla classica ruota in esecuzione).</span></span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 820px; padding: 5px;">
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><span style="font-size: 16px;">I risultati sono stati molto positivi: nessun animale vissuto catalessi, né ipotermia e potrebbe mantenere un ottimo equilibrio sulla ruota esecuzione. Più interessante, i roditori trattati con GAT211 erano </span><strong style="font-size: 16px;">insensibili al dolore</strong><span style="font-size: 16px;"> rispetto ai loro fratellini placebo.</span></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Delta-9 THC è molto efficace nel ridurre <strong><a href="http://www.naturegoingsmart.com/2014/05/03/cannabinoids-and-chronic-pain-what-your-drugstore-does-not-want-you-to-know/" target="_blank">allodinia</a></strong> , ma non riesce a attenua il dolore a seguito di dosi croniche, in quanto induce tolleranza (d'ora in poi le dosi devono essere aumentati a attenua il dolore).</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Viceversa, GAT211 non produce tolleranza.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Inoltre, GAT211 è <strong>non crea dipendenza</strong> , come è stato dimostrato da studi posto preferenze.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">In studi luogo preferenze gli animali hanno accesso a due camere, fatto uno molto distinguibile da l'altra.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Essi vengono dosati con un composto in una delle due camere in modo che imparino ad associare camera A con le sensazioni legate al composto dato.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Dopo somministrazione della camera A di morfina, che è principalmente utilizzato nelle cliniche per la gestione del dolore, gli animali hanno la scelta di andare in una qualsiasi delle due camere.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">9 volte su 10 che scelgono camera A oltre camera di B, che mostra elevate proprietà di dipendenza della sostanza.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Quando gli stessi esperimenti sono stati fatti con GAT211, gli animali non hanno mostrato un pattern preferenza, e la camera A e B sono stati scelti allo stesso tasso.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;">I cannabinoidi non Cannabis</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><strong style="font-size: 16px;">La gestione del dolore</strong><span style="font-size: 16px;"> è uno dei più grandi bisogni clinici insoddisfatti e regolazione circuito cannabinoide è una risorsa incredibile per le cliniche.</span></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">Ci sono migliaia di studi su cannabinoidi, che offrono una valida alternativa alla pianta di cannabis, ma sono ancora argomento di rigetto a causa del nome "cannabinoidi" sfortunati che relegano così vasta categoria di farmaci composti come pericolosi.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 260px; padding: 5px;">
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Si può fare una reale differenza per tutti coloro che soffrono di una malattia che può essere trattata con cannabinoidi, condividendo informazioni e articoli reali, <strong>l'ipocrisia su questo argomento finirà solo quando la verità sarà nel pubblico</strong> .</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 17px; font-style: italic; line-height: 23.799999237060547px;">Riferimento</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">Visovsky C, Collins M, L Abbott, Aschenbrenner J, Hart C. Mettere le prove in pratica:</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">Interventi evidence-based per la neuropatia periferica indotta dalla chemioterapia. Clin J Oncol Nurs.</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47; font-size: 16px;">2007; 11:901-913.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 20.799999237060547px; min-height: 340px; padding: 5px;">
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;"><br /></span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">Neuropatia periferica Wickham R. indotta dalla chemioterapia: Una revisione e le implicazioni per </span></div>
<div style="padding: 0px;">
<span style="color: #741b47;">pratica infermieristica oncologica. Clin J Oncol Nurs. 2007; 11:361-376. </span></div>
<div>
</div>
<div>
<span style="color: #741b47;"><span style="font-size: 16px;">Slivicki, R Deng, L Kulkarni, PM Cascio, M Pertwee, R Thakur, GA, Hohmann, A G. (2014). </span><span style="font-size: 16px;">POSITIVO allosteric MODULAZIONE DI CB1 CON GAT211 sopprime paclitaxel INDOTTO DOLORE NEUROPATICO aggirando INDESIDERATI EFFETTI COLLATERALI DI ATTIVAZIONE recettori CB1. </span><span style="font-size: 16px;">Disponibile: ICRS. </span></span></div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-44977002728935343862014-07-23T12:47:00.000+02:002014-07-23T12:47:01.207+02:00Marijuana nella gestione del diabete<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?-->
<br />
<div>
fonte <a href="http://naturalmedicinejournal.com/journal/2014-05/marijuana-management-diabetes">http://naturalmedicinejournal.com/journal/2014-05/marijuana-management-diabetes</a><br />
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC0">
Una sintesi delle evidenze epidemiologiche promettente
</h3>
<div awml:style="Normal" class="">
</div>
<div awml:style="Normal" class="">
</div>
<div awml:style="Normal" class="">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://naturalmedicinejournal.com/sites/default/files/styles/article_author__200_x_200_/public/users/Abrams.jpg?itok=MvppxiLJ" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="200" src="http://naturalmedicinejournal.com/sites/default/files/styles/article_author__200_x_200_/public/users/Abrams.jpg?itok=MvppxiLJ" width="160" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="txt-green" style="background-color: white; color: #8eaf3c; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21.000001907348633px; text-align: start;">Donald I. Abrams, MD</span><span style="background-color: white; color: #4c4c4c; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21.000001907348633px; text-align: start;"> è capo della Divisione Ematologia-Oncologia al San Francisco General Hospital e professore di Medicina Clinica presso l'Università della California, San Francisco. Ha una pratica </span></td></tr>
</tbody></table>
<div awml:style="Normal" class="">
Riferimento
</div>
<div awml:style="Normal" class="">
Penner EA, Buettner H, Mittleman MA. L'impatto del consumo di marijuana sul glucosio, insulina e la resistenza all'insulina tra gli adulti degli Stati Uniti. Am J Med . 2013; 126 (7) :583-589.
</div>
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC1">
Design
</h3>
<div awml:style="Normal" class="">
I dati raccolti dalla Health and Nutrition Examination Survey nazionale (NHANES) indagini cross-sectional 2005-2010 sono stati esaminati per calcolare il rapporto tra l'uso di marijuana regolare e misura della glicemia a digiuno e di insulina, insulino resistenza, la pressione arteriosa, indice di massa corporea, circonferenza della vita, e ad alta densità di colesterolo delle lipoproteine. I campioni di sangue sono stati elaborati a seguito di una rapida 9 ore. Uso di marijuana è stata auto-riportata in una stanza privata.
</div>
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC2">
Partecipanti
</h3>
<div awml:style="Normal" class="">
Lo studio ha incluso 4.657 uomini e donne 20-59 anni; 578 erano consumatori di marijuana attuali e 1.975 sono stati gli utenti del passato.
</div>
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC3">
Misure di esito primarie
</h3>
<div awml:style="Normal" class="">
I livelli di glucosio a digiuno e insulina, resistenza all'insulina (HOMA-IR), pressione arteriosa, indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, e ad alta densità di colesterolo delle lipoproteine
</div>
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC4">
Parametri studio ha valutato
</h3>
<div awml:style="Normal" class="">
Dal 2005 al 2010, 11.335 soggetti di età compresa tra 20-59 anni compiuti l'indagine NHANES sul consumo di droghe illecite. I dati sono stati auto-riferito in una stanza privata. Di questi, 4.657 anche fornito campioni di sangue a digiuno, che sono stati utilizzati per calcolare questi valori.
</div>
<h3 awml:style="Heading 3" id="AbiTOC5">
Principali risultati
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Uso di marijuana passata e in corso è stato associato con più bassi livelli di insulina a digiuno, glicemia, HOMA-IR, BMI e circonferenza vita.
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Commento
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L'uso medico della marijuana quasi scomparso nella prima parte del 20 ° secolo, dopo il passaggio della marijuana [sic] Tax Act del 1937 e la conseguente rimozione dalla Farmacopea degli Stati Uniti nel 1942. 1 Applicazioni terapeutiche sono stati casualmente riscoperte come l'uso sociale dei marijuana rapidamente aumentato negli anni 1960 e 1970. 2,3 Il Tax Act marijuana è stato sostituito dal Controlled Substances Act del 1970, che categorizzate la marijuana come una sostanza avente "no attualmente accettata uso medico", con "un alto potenziale di abuso" e " mancanza di sicurezza accettato per l'uso del farmaco o sostanza sotto controllo medico. " La marijuana è stata posta nella categoria più restrittiva per i farmaci prescrittivi, I. Questa designazione fatto della ricerca clinica estremamente difficile da condurre.
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Molecole attive della marijuana, cannabinoidi, sono stati isolati nei primi anni 1960, e il primo recettore dei cannabinoidi (CB1) è stato identificato nel 1988. 5Un altro recettore dei cannabinoidi (CB2) è stato ben presto trova, e la scoperta degli endocannabinoidi, sostanze endogene che influenzano tali recettori 'attività, seguì. Queste scoperte hanno facilitato la ricerca preclinica nelle attività cannabinoidi 'all'interno della vasta gamma di malattie per le quali la marijuana veniva usata terapeuticamente. La ricerca clinica è tuttora ostacolata da leggi e regolamenti federali.
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In parte a causa di associazione di marijuana con la stimolazione dell'appetito, i ricercatori hanno cominciato a studiare la sostanza ei suoi effetti sul consumo calorico e il metabolismo. Gli investigatori hanno scoperto un paradosso: i fumatori di marijuana ingerire più calorie di quante non utenti, ma hanno tassi più bassi di obesità. 6-8 la ricerca con modelli murini di diabete ha rivelato che i cannabinoidi più comuni presenti nella marijuana, il delta-9 tetraidrocannibinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) , inibire la gravità e insorgenza della malattia rispettivamente ". 9,10 Un altro studio ha determinato che un estratto di cannabis protetto significativamente cellule pancreatiche producenti insulina ratti dagli effetti dannosi di obesità. 11
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A causa delle barriere uniche che esistono per quanto riguarda la ricerca di prestazioni di canapa 'in soggetti umani, un'altra fonte di dati deve essere consultato per confermare le tendenze viste in animali o in vitro modelli. I grandi studi epidemiologici in grado di fornire elementi di prova per rafforzare o indebolire le osservazioni precliniche. I dati della Salute e Nutrition Examination Survey nazionale (NHANES) di 4657 partecipanti ha rilevato che "l'uso di marijuana è stato associato con una ridotta prevalenza di diabete mellito. 12 Il presente studio prende uno sguardo più da vicino i dati NHANES per capire meglio il paradosso di un aumento di calorie aspirazione con conseguente minor peso e meno incidenza del diabete.
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I ricercatori hanno utilizzato i valori di insulina a digiuno siero e glucosio plasmatico a digiuno per calcolare la valutazione del modello omeostatico della resistenza all'insulina (HOMA-IR), un indicatore di insulino-resistenza. Essi hanno scoperto che regolari, utenti mensili di marijuana avevano livelli significativamente più bassi di digiuno dimensioni insulina, il glucosio, i valori di HOMA-IR, e la vita che mai gli utenti. I fumatori di marijuana frequenti avevano anche alti livelli di colesterolo legato alle lipoproteine ad alta densità (HDL-C), un marker di salute cardiaca. Eppure siamo improbabile vedere diffusa fumare marijuana promozione per i suoi benefici per la salute, dovuto in parte agli effetti compromettenti dei sottoprodotti nocivi della combustione. Prima della promulgazione della legge sulle imposte marijuana, però, la cannabis è stata spesso usata come tinture o pillole. Queste modalità di consegna potrebbero fugare i timori circa gli effetti che alterano la mente indesiderati. Il cannabinoide CBD riduce gli effetti psicoattivi del THC; pertanto l'ingestione di un rimedio-cannabinoide combinato potrebbe fornire benefici per la salute, senza effetti cognitivi. 13 La dose di protezione può anche essere molto inferiore alle dosi psicoattive. Gli investigatori in Israele pensano che una dose bassissima di THC, 3-4 magnitudini sotto una dose psicoattiva, offerto protezione significativa al cuore, cervello, fegato e contro danno ischemico. " 15 E 'possibile che questo potrebbe valere per il pancreas .
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I potenziali vantaggi significativi di basso rischio ma cannabis illegale mette il medico dedicato in una posizione scomoda, anche negli stati marijuana medica. La libertà del medico di comunicare i benefici della cannabis per i pazienti è stata fondata da un caso della Corte Suprema, ma c'è poca istruzione fornite sull'uso medico della cannabis. A causa della mancanza di conoscenza e di qualsiasi base di evidenze pubblicate a cui rivolgersi, molti medici sono riluttanti a raccomandare o anche discutere di cannabis come medicina con i loro pazienti. La difficoltà nella conduzione di ricerca clinica per valutare i potenziali benefici medici della cannabis è stato menzionato e non può essere sopravvalutata. 16 Il numero di cerchi di regolamentazione un investigatore deve passare attraverso per ottenere tutte le approvazioni necessarie per studiare la cannabis può essere scoraggiante.
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Quali sono allora le implicazioni cliniche di questa analisi dei dati NHANES? L'uso di cannabis può ridurre il diabete, l'insulino-resistenza e obesità? I diabetici possono aggiungere cannabis come terapia aggiuntiva alla loro agenti ipoglicemizzanti per benefici sinergici? Apprezzare che il plurale di aneddoto non è una prova, condivideremo l'impatto di un estratto di cannabis sulla gestione del diabete di un amico personale. Questo 50-year-old donna è un diabetico insulino-dipendente che stava avendo difficoltà con il controllo glicemico nonostante un normale indice di massa corporea. Aggiunse una dose giornaliera di un estratto di cannabis al suo regime di insulina. Riferisce che la sua glicemia è sotto controllo molto migliore, lasciando cadere tra 90 a 100 punti dopo la somministrazione.
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Questo singolo aneddoto in associazione con la forza dei risultati NHANES suggerisce che ulteriore ricerca è giustificata. Ci complimentiamo con il Dott. Alpert, redattore capo di The American Journal of Medicine , che chiede National Institutes of Health and Drug Enforcement Administration di collaborazione per facilitare lo sviluppo di indagini scientifiche per fornire ai medici i dati di cui hanno bisogno per aiutarli nella " utilizzo e la prescrizione di THC nella sua forma sintetica o di erbe ". 16,17Speriamo che la crescente consapevolezza della chimica di marijuana e potenziali benefici presto aiuterà ad eliminare le barricate politiche alle indagini scientifiche.
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Riferimenti
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1. Medicina IO. Marijuana e Medicina, Valutare la scienza di base . National Academies Press; 1999 16. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>2. Randall RC, O'Leary AM. Marijuana Rx, la lotta del paziente per i medicinali Pot . New York: Bocca di Thunder Press, c1998;. 1998 10. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>3. Grinspoon L, Bakalar J. Marijuana: The Forbidden Medicine . New Haven, Yale University Press; 1997. 25-27 <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>4. Medicina IO. Marijuana e Medicina, Valutare la scienza di base . National Academies Press; 1999 240. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>5. Devane WA, Dysarz FA, Johnson MR, Melvin LS, Howlett AC. Determinazione e caratterizzazione di un recettore cannabinoide nel cervello di ratto. Mol Pharmacol . 1988; 34. (5) :605-613 <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>6. Smit E, Crespo CJ. Assunzione con la dieta e lo stato nutrizionale degli Stati Uniti consumatori di marijuana adulto: i risultati del Terzo National Health and Nutrition Examination Survey. Public Health Nutr . 2001; 4 (3) :781-786. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>7. Hayatbakhsh MR, O'callaghan MJ, Mamun AA, Williams GM, Clavarino A, Najman JM. Uso di cannabis e l'obesità e giovani adulti.abuso Am J Drug Alcohol . 2010;. 36 (6) :350-356 <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>8. Le Strat Y, Le Foll B. L'obesità e il consumo di cannabis: i risultati di due indagini nazionali rappresentative. Am J Epidemiol . 2011;. 174 (8) :929-933 <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>9. Li X, Kaminski NE, Fischer LJ. Esame della effetto immunosoppressivo di delta9-tetraidrocannabinolo nel diabete autoimmune streptozotocin-indotta. Int. Immunopharmacol . 2001. 1 (4) :699-712 <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>10. Weiss L, M Zeira, Reich S, et al. Il cannabidiolo riduce l'incidenza di diabete nei topi diabetici non obesi. autoimmunità . 2006 39 (2) :143-151. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>11. Levendal RA, Schumann D, Donath M, Brina CL. L'esposizione cannabis associato con la riduzione del peso e protezione β-cellule in un modello di topo obeso. fitomedicina . 2012; 19 (7) :575-582. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>12. Rajavashisth TB, Shaheen M, Norris KC, et al. Diminuzione della prevalenza del diabete in consumatori di marijuana: i dati trasversali del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. BMJ aperta . 2012; 2: e000494. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>13. Stott CG, Bianco L, S Wright, Wilbraham D, Guy GW. Un studio di fase I per valutare la farmacocinetica singole e multiple dosi di THC / CBD mucosa orale spruzzo. Eur J Clin Pharmacol . 2013; 69 (5) :1135-1147. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>14. Waldman M, Hochhauser E, Fishbein M, Aravot D, Shainberg A, Sarne Y. Una bassissima dose di tetraidrocannabinolo fornisce cardioprotezione. Biochem Pharmacol . 2013; 85 (11) :1626-1633. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>15. Stesso Y, Fishbein M, Gafni M, et al. Protezione a lungo termine del cervello, il cuore e il fegato da Ultra-basse dosi di Tetraidrocannabinolo (THC). Presentazione al 23 ° Simposio Annuale della Cannabinoid Research Society. Vancouver, BC, Canada.Giugno 2013. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>16. Abrams DI. Marijuana medica: tribolazioni e le prove. J psicofarmaci . 1998; 30 (2) :163-169. <span style="color: #828282; font-size: 8pt; font-weight: bold;"></span>17. Alpert JS. Marijuana per il controllo del diabete. Am J Med . 2013; 126 (7) :557-558.
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-26330820663053582312014-07-01T08:45:00.001+02:002014-07-01T08:46:13.485+02:00Cannabis, Ghidossi: “Basta con la disinformazione delirante. I benefici medici sono immensi!”<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<strong style="font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color: red;"><span style="line-height: 20px;">SECONDO ME: "E In America ci sono molte associazioni di mamme che pressano la politica al fine di legalizzare la canapa, questo per togliere gli spacciatori dalle loro strade" </span>di Matthias Ghidossi, Ricercatore e fondatore CAMESI (Associazione canapa medica Ticino)</span></strong><img src="http://www.liberatv.ch/sites/default/files/styles/grande_628/public/topimage/Ghidossi_ganja.jpg?itok=BDzGBqy-" style="font-size: 15px;" /></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Disinformazione delirante Ticinese, questo è il mio punto di vista quando su buona parte dei media del nostro Cantone si parla di canapa, quasi sempre opinioni espresse da parte di funzionari statali, giornalisti e politici, che hanno spesso poco a che fare con la realtà.</span><br />
<span style="color: #444444;">Frequentemente rimango perplesso di fronte a certe evidenti personalizzazioni di dati, peggio ancora quando si scivola nella disinformazione totale come spesso accade.</span><br />
<span style="color: #444444;">Affinché l'opinione pubblica si possa formare con obiettività, vi espongo quanto a mia conoscenza sul tema.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Stime ufficiali della Confederazione, parlano di ca. 500.000 consumatori di canapa. Con queste cifre, se fosse vero che provoca psicosi o problemi vari, avremmo le cliniche psichiatriche piene per questi tipi di ricoveri, invece gli allarmi più preoccupanti sono quelli dei ricoveri di minorenni per abuso di alcol, con questo non affermo certo di non dovere tutelare i giovani dalla canapa, ma certamente non si può continuare a fare della disinformazione. È chiaro per la scienza, ma anche al buon senso che alcool e droghe fanno male in età adolescenziale, ed su questo che bisogna fare informazione ai giovani.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">All'Inselspital di Berna nel 2007 ci sono stati 373 ricoveri di ragazzi tra i 16 e i 25 anni per alcol . Nel 2010 sono state circa 27’000 le persone curate negli ospedali Svizzeri per alcol-dipendenza o intossicazione alcolica, con i costi ricaduti sulla collettività, è impossibile che questi numeri siano più alti per la canapa e invito chiunque a presentare "dati ufficiali" che mi smentiscano, dati che non siano manipolati visto anche il fenomeno della poli-tossicodipendenza. Distorsione dei dati che arriva a dei paradossi spesso, ovvio che fa male la canapa in età adolescenziale, ma come si può affermare la stessa cosa a degli adulti quando studi scientifici dimostrano che solo in età precoce la canapa può danneggiare il buon funzionamento del cervello, come tra l'altro l'alcool. Quel che mi da fastidio è che si cerca di danneggiare la canapa dicendo agli adulti che fa male quanto a un adolescente, cosa che è falsa e che non si fa con l'alcool, nonostante quest'ultimo crea costi maggiori alla società, dov'è finita la libertà delle persone, adesso devono decidere gli altri per me?</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">A proposito di tossicodipendenza ed eroina, vorrei sfatare il mito che la canapa sia la porta d'accesso all'eroina, anche perché l'approccio alla questione è già sbagliato di per sé, dato che non è corretto chiedersi quanti tossicodipendenti hanno iniziato con le canne, poiché probabilmente prima della canna c'è stata la sigaretta, prima ancora la birra e lo trovo un ragionamento stupido. Cosa più intelligente sarebbe quella di fare una statistica seria con un censimento dei consumatori di canapa, e vedere quanti passano all'eroina, i 500.000 consumatori di canapa in Svizzera dovrebbero sostenere la mia teoria, non mi sembra ce ne siano altrettanti di tossicodipendenti per fortuna. Vorrei anche ricordare che a Zurigo forniscono eroina controllata per aiutare i tossicodipendenti, ed in Ticino, grazie alla chiesa, siamo lontanissimi da decisioni del genere.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Nell'unico studio Svizzero sulle benzodiazepine, effettuato nel 2002, si dimostra come il 10% dei farmaci venduti nel nostro paese sono a base di benzodiazepine, che sono catalogati come stupefacenti e creano dipendenza, il tutto con una semplice ricetta dal medico.</span><br />
<span style="color: #444444;">Nonostante la canapa non crea dipendenza, bisogna chiedere all'ufficio Federale della Sanità di Berna l'autorizzazione eccezionale per uso medico, che in Svizzera viene al momento rilasciata per queste patologie grazie a studi clinici seri che ne hanno confermato l'utilità medica:</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">- Fibromialgia</span><br />
<span style="color: #444444;">- Sclerosi a placche</span><br />
<span style="color: #444444;">- SLA</span><br />
<span style="color: #444444;">- Tumori ( contro nausea e vomito nella chemioterapia)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Glaucoma ( diminuisce la pressione oculare e aumenta la circolazione del sangue nell’occhio)</span><br />
<span style="color: #444444;">- HIV ( aumenta l’appetito, e riduce la nausea)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Lesioni al midollo spinale ( riduce la spasticità)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Epilessia</span><br />
<span style="color: #444444;">- Sindrome di la-Tourette</span><br />
<span style="color: #444444;">- Spasticità</span><br />
<span style="color: #444444;">- Dolori resistenti ai medicamenti di sintesi</span><br />
<span style="color: #444444;">- Intolleranza chimica</span><br />
<span style="color: #444444;">- Malattie neurodegenerative ( morbo di Alzheimer, corea di Huntington, morbo di Parkinson)</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Potrebbe aiutare anche a superare meglio questi altri problemi (qui sotto) se la legge Svizzera non fosse cosi rigida, che permette solo un uso eccezionale quando sul mercato non esistono altri rimedi:</span><br />
<span style="color: #444444;">- Aiuta nella disintossicazione da dipendenze</span><br />
<span style="color: #444444;">- Giblastomi e altri tipi di tumori</span><br />
<span style="color: #444444;">- Asma ( ha capacità bronco dilatatorie)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Disturbi psichiatrici ( migliora l’umore)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Disturbi reumatoidi</span><br />
<span style="color: #444444;">- Dolori mestruali</span><br />
<span style="color: #444444;">- Contro le emicrania</span><br />
<span style="color: #444444;">- Anoressia e cachessia</span><br />
<span style="color: #444444;">- Malattie autoimmuni </span><br />
<span style="color: #444444;">- Malattie infiammatorie e croniche intestinali (morbo di crohn, colite ulcerosa)</span><br />
<span style="color: #444444;">- Allergie</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Potrei citare altre malattie per le quali sono stati segnalati miglioramenti.</span><br />
<span style="color: #444444;">Il problema in Svizzera sta proprio nel suo uso eccezionale in campo medico. Ma al contrario di altri rimedi la canapa non provoca gravi effetti collaterali, anche perché in Svizzera, al momento, si somministrano poche decine di mg di THC al giorno al massimo, in una canna si possono tranquillamente superare i 100 di mg., per questo motivo anche le persone anziane possono assumere le gocce, senza avere effetti collaterali che ricercano i 500.000 fumatori Svizzeri. Oltre oceano si curano anche i bambini con la canapa, senza che questi abbiano effetti collaterali, grazie alla ricerca scientifica, e all'applicazione di essa, nella creazione di nuove linee genetiche con elevato contenuto di CBD come vedremo dopo (il CBD ha il potenziale di ridurre o annullare gli effetti collaterali euforizzanti del THC, aumentando i benefici medici).</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">I ricercatori della Bedrocan (ditta olandese che produce 4 varietà di canapa farmaceutica standardizzata e con una quinta che sta per arrivare sul mercato) hanno individuato mircene e altre sostanze presenti solo in varietà indica originarie della regione dell'Afganistan, queste sostanze sono presenti anche in altri vegetali, e hanno la particolarità di essere sostanze calmanti che interagiscono con i principi attivi della canapa aumentandone gli effetti, questa pianta è veramente calibrata bene, bisogna studiarla meglio però.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">La canapa contiene centinaia di sostanze nel complesso, i 2 principi attivi più presenti sono il famoso THC, e il CBD, il CBN e il THC sono precursori del CBD, che non è neanche psicoattivo (non da effetti stupefacenti). </span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Secondo Pierre Desprez, uno degli scienziati del California Pacific Medical Center di San Francisco, il CBD ha anche la capacità di bloccare le metastasi dei tumori, nel 2007 è stato pubblicato lo studio parziale, e già da qualche anno a questa parte si trovano sul mercato semenze con anche meno del 1% di thc, ma con valori anche vicino al 20% di CBD, questo sul mercato americano è già realtà, in maniera che si possano curare bambini senza particolari effetti collaterali, poi sopratutto può essere anche un'arma in più nella lotta ai tumori, sempre che si sappia della possibilità di curarsi con estratti di canapa, vista la disinformazione fino ad oggi anche alle nostre latitudini, che ha fatto passare i consumatori di canapa come dei tossico dipendenti, negando spesso anche la validità medicinale di questa pianta nonostante la scienza abbia largamente dimostrato i suoi benefici medici , e gettando dubbi su quei medici che la usano per alleviare dolori ai loro pazienti, dolori di molte malattie come ho elencato precedentemente, patologie che la potente industria chimico-farmaceutica non riesce a curare, poi i medici si trovano anche nella situazione di dovere prescrivere medicamenti non adatti alla patologia, recando più male che bene, capisco che per malattie anche rare non si possono investire miliardi per la ricerca, ma sarebbe il caso di rivedere le regole sull'approccio alla canapa terapeutica.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">In Svizzera impongono regole troppo rigide, l'esempio è che con la canapa si possono solo curare gli effetti collaterali della chemioterapia, "quel che è certo è che siamo indietro anni luce!"</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">In Spagna, all'università di Madrid, il dr. Guzman e la sua equipe hanno dimostrato scientificamente, che la somministrazione di cannabinoidi tramite cateteri, nella parte di cervello interessata da uno dei più aggressivi tumori chiamato Giblastoma, ha un effetto di riduzione sullo stesso.</span><br />
<span style="color: #444444;">Un' altro studio fresco di pubblicazione (dicembre 2013), arriva dalla più antica e prestigiosa università americana, quella di Harward, lo studio sottolinea che la causa di schizofrenia e psicosi derivi da fattori genetici, la canapa semmai fa uscire allo scoperto questi problemi latenti, ma non ne è la causa!</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Spesso si sventolano ipotetici studi scientifici, etichettandoli come seri, senza citarne le fonti. Ma comunque sarebbe il caso di esporre anche le referenze delle ricerche, non solo il parere contorto di chi la commenta, o si vuole nascondere qualcosa?</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Nello stato di Israele (patria del prof. Raphael Mechoulam, lo scienziato che nel 1964 isolò per primo il THC), la canapa medica viene largamente usata, tempo fa una ditta con solo scopi medici, ha selezionato una linea genetica al 27% di THC e al 12% di CBD, il tutto a beneficio dei pazienti, recentemente una banca semi americana ha messo sul mercato una varietà che arriva al 30% di THC. Io la vedo nell'ottica del paziente, per farvi capire meglio come tutti noi quando dobbiamo prendere un'aspirina per farci passare un forte mal di testa, sicuramente quella con il maggior numero di milligrammi di principio attivo sarà la più efficace.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Nei fatti la canapa medicinale è legale in Svizzera dal 1°luglio 2011, il problema è che con la depenalizzazione (fino a 10 gr.) già entrata in vigore in molti cantoni,i malati saranno svantaggiati rispetto ai consumatori ad uso ricreativo, questo perché in Svizzera ci sono regole troppo severe per l'uso medico, dal 1° aprile dovrebbe essere disponibile sul mercato Svizzero il Sativex, uno spray al 2,5 % di THC e CBD, approvato da Swissmedic nel Novembre scorso. Difficilmente sarà rimborsabile dalle casse malati, come la tintura prescritta fino ad ora, che in molti casi è a carico del paziente, dopo una lunga trafila burocratica, e dopo avere magari subito molti degli effetti collaterali dei farmaci sul mercato per quella determinata malattia, anche per questo motivo molti si curano da soli rifornendosi sul mercato nero, poi parlando chiaramente, il Sativex è un prodotto vecchio!</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Se l'ufficio Federale della Sanità rilascia autorizzazioni vuole dire che dei ricercatori hanno eseguito uno studio dimostrando dei benefici, io ho contato più di 350 studi clinici con principi attivi della canapa. </span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">Mi chiedo poi, come si possa fare dell'allarmismo con una sostanza conosciuta e usata da millenni dall'umanità come la canapa, quando l'ONU, in Europa, trova circa 40 nuove sostanze di sintesi non ancora catalogate come droghe (dato del 2010), alcune arrivano dalla lontana Cina!</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #444444;">In America ci sono molte associazioni di mamme che pressano la politica al fine di legalizzare la canapa, questo per togliere gli spacciatori dalle loro strade, e mettere il mercato in regola, in spazi noti alle autorità, dove solo i maggiorenni possono avere la canapa controllata, al contrario dello spacciatore di strada che offre di tutto. Da noi invece abbiamo L'associazione Besso Pulita, che dopo avere fallito con la cocaina, adesso se la prende anche con la canapa come fosse anche questa una priorità, una vergogna!</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; padding: 4px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<a href="http://www.liberatv.ch/articolo/24956/cannabis-ghidossi-%E2%80%9Cbasta-con-la-disinformazione-delirante-i-benefici-medici-sono" target="_blank"> Fonte:http://www.liberatv.ch/articolo/24956/cannabis-ghidossi-%E2%80%9Cbasta-con-la-disinformazione-delirante-i-benefici-medici-sono</a></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-23056783007427188012014-06-29T15:26:00.001+02:002014-06-29T16:13:41.342+02:00Qualora i medici prescrivono cannabinoidi?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
</div>
<a href="http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g2737">http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g2737</a> (Traduzione by Google traslate)<br />
<span style="font-size: xx-small;">BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g2737 (Pubblicato il 23 Aprile 2014)</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">Cita questo come: BMJ 2014; 348: g2737</span><br />
<span style="font-size: xx-small;">Incertezze pagina Ricerche cliniche (epidemiologia) Droga: SNC (non psichiatrici) Pain (neurologia) Educazione alla salute</span><br />
<br />
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<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
27 Giugno, 2014<br />
Caro Direttore<br />
<br />
Re: Farrell MJ, Buchbinder R, Sala W. Nel caso i medici prescrivono cannabinoidi? BMJ. 2014; 348: g2737.<br />
<br />
Mettendo da parte il dibattito sulle evidenze scientifiche del tema riportato, vorrei fare alcuni argomenti sugli aspetti etici e morali che esso comporta per i medici:<br />
<br />
a) Medicina Wholistic rispetto medicina moderna [1-6]: Albert Schweitzer, medico, teologo, filosofo, musicista, Premio Nobel per la Pace per il 1952, scrisse: "Lo stregone riesce per lo stesso motivo il resto di noi (medici) successo. Ogni paziente porta il proprio medico dentro di lui. Vengono da noi non sapere questa verità. Noi siamo al nostro meglio quando diamo il medico che risiede all'interno di ogni paziente la possibilità di andare a lavorare ". Alcuni anni più tardi, nel 1958, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo indipendente e saggiamente, afferma: "Lo stesso farmaco, nella stessa dose, nello stesso soggetto può produrre effetti molto diversi a seconda della precisa situazione interpersonale e motivazionale in cui si è dato" . Medicina olistica, al di là di linee guida cliniche considerazione, richiede tempo, perseveranza, empatia, fiducia, tutte le qualità rare nel nostro occupato, contesto medica moderna, tecnologica. Il terzo millennio medici hanno, probabilmente, dimenticato queste raccomandazioni obsolete ma umani (linee guida cliniche non sono nati in tutto, in quei tempi). Infatti, i medici oggi apparentemente concentrano più spesso sulle droghe che sul paziente, anche se la "terapia" è un elemento essenziale dell'apparecchio e impostazione. Il ruolo "terapisti" è quello di facilitare il processo di guarigione naturale lavorando con il paziente per creare il set e l'impostazione per un risultato ottimale. Inoltre, sembra che la maggior parte dei terzi medici millennio, hanno dimenticato il diverso significato delle tre parole importanti in medicina: "malattia", "malattia" e "malattia". In effetti, i medici prestino attenzione e trattare solo "malattie", forse in considerazione dell'essere umano come semplice macchina biologica.<br />
<br />
b) Circa la scarsità di prove pro Medical Cannabis [7-9]: Come qualsiasi sostanza naturale, cannabis può essere utile o dannoso a seconda del modo in cui viene utilizzato. Quanti trattamenti medici e chirurgici senza solide prove scientifiche, vengono eseguita di routine nella pratica clinica in tutto il mondo, ogni giorno? Forse il 30% di tutti i trattamenti? Forse di più? Perché questo particolare dibattito per mancanza di prove nel caso di Cannabis?<br />
<br />
trattamento c) in base agli orientamenti medici [9-12]: Come dimostrato da molti autori onesti, le linee guida non sono ancora seguendo le linee guida, in modo tale che, purtroppo, nelle linee guida non possiamo fidare. Questa affermazione è vera per un sacco di farmaci comunemente utilizzati nella pratica clinica. Che sia vero per la Cannabis medici troppo? Perché non se la cannabis potrebbe aiutare alcuni pazienti senza danno?<br />
<br />
d) i pericoli e gli effetti collaterali della Cannabis [8,13-15]: Ogni giorno nel mondo, milioni di pillole sono prescritti dalle relative linee guida, spesso con gravi pericoli per i pazienti. Cannabis indica il maggiore indice terapeutico tra tutti i farmaci comunemente prescritti. Produco un quadro impressionante, personalmente prese al British Museum di Londra, e che rappresenta la vetrina contenente i 14.000 (sì, quattordici mila!) Pillole ingerite da un essere umano durante una "tipica vita moderna occidentale".<br />
<br />
e) Si [8,16], i medici dovrebbero prescrivere cannabis, perché, in questo modo, essi rispetteranno il giuramento di Ippocrate: "primum non nocere".<br />
<br />
Bibliografia<br />
1) nemesi Illich I. medica. Bantam, Toronto / New York / London, 1977.<br />
2) Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Uso della medicina complementare e alternativa tra gli adulti.: Stati Uniti, 2002 anticipata dei dati provenienti da statistiche vitali e di salute; no 343 Hyattsville, Maryland:. National Center for Health Statistics. 2004.<br />
3) Wilson A. Porter contro Foucault sulla 'Nascita della clinica.' In: Bivins R, Pickstone JV, eds. Medicina, Madness, e sociale History.New York, NY: Palgrave Macmillan; 2007:32.<br />
4) Szasz TS. Ideologia e Insanity. Saggio sulla psichiatrica disumanizzazione dell'uomo. Anchor Books, Doubleday & Company, Inc., New York, 1970.<br />
5) Szasz TS. Farmacrazia: medicina e politica in America. Prager, Westport, 2001<br />
6) R. Kurzweil The Singularity Is Near: Quando gli Umani Transcend Biology. Viking Press, New York, 2005.<br />
7) Manchikanti L, V Singh, Helm S, Trescot AM, Hirsch JA. Una valutazione critica del 2007 American College of (ACOEM) Linee guida pratica per Interventional Pain Management Occupational and Environmental Medicine: una revisione indipendente che utilizza accordo, AMA, IOM, e altri criteri. Medico del dolore. 2008 May-Jun; 11. (3) :291-310<br />
8) McPartland JM e Russo EB. Cannabis e Cannabis Estratti: maggiore della somma delle loro parti? Journal of Cannabis Therapeutics 2001; Vol.1:. 103-132<br />
9) Tag Archives:. cattiva condotta scientifica http://cardiobrief.org/tag/scientific-misconduct/ . accedere al 2014/06/26<br />
10) Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF, Rothwangl J : sono le linee guida seguendo le linee guida? La qualità metodologica delle linee guida di pratica clinica nella letteratura medica peer-reviewed. JAMA 1999; 281 (20):. 1900-1905<br />
11) Diamond GA, Kaul S. La discrepanza tra le linee guida di pratica e la pratica clinica: stressato. JAMA. 2008;. 300 (15) :1817-1819<br />
12) Kung J, Miller RR, Mackowiak PA. Fallimento della Clinical Practice Guidelines per soddisfare Istituto di Medicina Standards. Altri due decenni di Little, se del caso, Progress. Arch Intern Med. 2012;. 172 (21) :1628-1633<br />
13) Buajordet I, J Ebbesen, Erikssen J, et al. Eventi fatali droga avversi: il paradosso del trattamento farmacologico. J Int Med 2001;. 250:327-41<br />
14) Moynihan RN, Cooke GPE, Doust JA, Bero L, S Hill, Glasziou PP. Espansione della malattia Definizioni in Linee guida e Expert Panel Compromesso Settore: uno studio cross-sezionale di condizioni comuni negli Stati Uniti. PLoS Med 2013; 10 (8): e1001500. doi: 10.1371/journal.pmed.1001500<br />
15) Kaur S, Mitchell G, Vitetta L, et al. Gli interventi che possono ridurre la prescrizione inappropriata negli anziani: una revisione sistematica. Farmaci Aging 2009;. 26:1013-28<br />
16) Dale Jacquette. Filosofia Cannabis per tutti: Che cosa stavamo parlando solo? A cura di Dale Jacquette Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN:. 978-1-405-19967-4<br />
Gastone Zanette MD, Professore di Anestesiologia, Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Odontoiatria, Cattedra di Anestesia dentale. Università degli Studi di Padova Via Giustiniani 2, 35128 Padova, Italia. e-mail: gastone.zanette @ unipd.it<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://eso-cdn.www.bmj.com/sites/default/files/imagecache/bmj_rr_tables/response_attachments/2014/06/Brit.Museum-2013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://eso-cdn.www.bmj.com/sites/default/files/imagecache/bmj_rr_tables/response_attachments/2014/06/Brit.Museum-2013.jpg" height="640" width="480" /></a></div>
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<a name='more'></a>Competere Interessi: riporto mio uso personale, da 35 anni, di auto-produzione biologica Cannabis Sativa / Indica per la prevenzione di successo di un emicrania invalidante. Ottengo come risultato positivo mediante l'assunzione serale di circa 300-500 mg di gemme Cannabis.<br />
<br />
Gastone Zanette , assistente professore di anaesthesiolgy<br />
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Via Giustiniani 2, 35128 Padova, Italia.<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
21 giugno 2014<br />
Caro Direttore,<br />
<br />
Dovrebbe essere una questione di grande rammarico per tutti coloro che sono interessati nella ricerca della verità scientifica che il Prof. Michael Farrell e il Prof. Wayne Municipio non sono riusciti a dichiarare la loro lunga collaborazione in esecuzione con il National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC).<br />
<br />
Il NCPIC è finanziato dal governo un'organizzazione propaganda interessata con il supporto di scelte politiche. Non ha alcun rapporto con la scienza, tranne che i fondi di esso, pubblica e promuove gli scienziati che forniscono prove a sostegno dei suoi obiettivi. Allo stesso modo, la sua presenza nel campus della University of New South Wales invalida qualsiasi rivendicazione da parte dell'Università di rigore scientifico in ogni aspetto della ricerca sulla cannabis.<br />
<br />
Questa sottomissione non riesce a superare le prove necessarie di obiettività e imparzialità che dovrebbero essere i primi requisiti per la pubblicazione in un giornale della reputazione del BMJ.<br />
<br />
Dalla sua prima frase dimostra la determinazione a trascurare grandi distese di prove empiriche. L'uso medicinale della cannabis è ben consolidata in testimonianze archeologiche risalenti 10000 anni e in prove scritte risalenti a 5.000 anni. Interesse è stato rilanciato negli Stati Uniti negli anni 1970 e 1980 ed è ora supportato da decine di migliaia di medici e professionisti medici negli Stati Uniti, Canada, Europa, Israele, Australia e Nuova Zelanda - per non dire milioni di pazienti che apprezzano notevolmente la sua efficacia e sicurezza.<br />
<br />
Box 1 definisce la cannabis come una sostanza che viene affumicato e trascura completamente la diffusa accettazione e la preferenza per la vaporizzazione medico che elimina i pericoli di inalazione dei prodotti della combustione, ma facilita molto efficace titolazione del dosaggio.<br />
<br />
I racconti di antiemetico e l'appetito effetti stimolanti; effetti sulla spasticità muscolare o dolore neuropatico nella sclerosi multipla; altro dolore neuropatico; dolore da cancro sono solo esercizi per escludere la prova che non soddisfa le conclusioni predeterminate autori.<br />
<br />
Box 3 dettagli "probabili" e "possibili" effetti negativi del fumo cronico di cannabis ricreativa. Questi non sono altro che allarmismo speculativo più adatto alle pagine di un giornale tabloid di una rivista clinica. Come sono queste pertinenti al tema dell'articolo che riguarda la somministrazione di cannabinoidi a scopo sanitario specifico all'interno della rigorosa regolamentazione della prescrizione del medico?<br />
<br />
Tutto sommato, questo non è altro che un esercizio di propaganda di guerra alla droga. Non ha nulla a che fare con una valutazione responsabile dei benefici e rischi della medicina cannabinoidi. Anche nei suoi propri termini, le uniche conclusioni si giunge sono che la prova non è chiara, ma è di per sé un esercizio di offuscamento, cherry picking ed escludendo le prove per soddisfare agenda degli autori.<br />
<br />
Questo documento è molto al di sotto del requisito minimo che dovrebbe essere previsto di una valutazione professionale del medico. Non fa nulla per aiutare a rispondere alla domanda che pone ed è gravemente fuorviante.<br />
<br />
Conflitto di interessi: presidente e leader eletto di CHIARA Cannabis Law Reform<br />
<br />
Peter J Reynolds , Writer<br />
CANCELLA Cannabis Law Reform, 112 Sutton Rd Sutton Poyntz<br />
<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
19 Giugno 2014<br />
Caro Direttore,<br />
<br />
Re: Farrell MJ, Buchbinder R, Sala W. Nel caso i medici prescrivono cannabinoidi? BMJ. 2014; 348: g2737<br />
<br />
L'articolo di Farrell elenca i diversi tipi di farmaci cannabinoidi. La lista presentata nella scatola 1 mostra che la cannabis è definito come "qualsiasi prodotto della pianta di cannabis sativa (come la marijuana o hash) che viene fumato per i suoi effetti psicoattivi." Inoltre, gli effetti collaterali attribuiti alla cannabis, come presentato nel riquadro 3, sono: "Gli effetti avversi di cronica fumare cannabis ricreativa identificate negli studi epidemiologici". Le conclusioni ripetono che la cannabis è definito come "il prodotto pianta che viene fumata." Ma identificare il fumo come unico metodo di somministrazione della cannabis è sbagliato.<br />
<br />
Come riportato nella pagina web dell'Ufficio della Cannabis Medica, Ministero della Salute, Welfare e Sport, Paesi Bassi, per quanto riguarda le informazioni per l'operatore sanitario sul prodotto medico "Cannabis fiori secchi": "sono raccomandati due metodi di somministrazione: orale somministrazione o alla somministrazione per inalazione (vaporizzazione) ... Fumare non è raccomandato.<br />
fumo di cannabis contiene prodotti di combustione nocivi, tra cui il monossido di carbonio e sostanze cancerogene. Di conseguenza, l'uso frequente di cannabis fumata per un lungo periodo di tempo espone presumibilmente agli utenti di rischi per la salute associati al fumo .... Per limitare i danni causati da prodotti di combustione, la cannabis può essere inalata da un vaporizzatore ". (1)<br />
<br />
Pertanto è possibile gestire cannabis medica come tè (o meglio, "decotto"), e anche di preparare burro cannabis o biscotti (2). Un'altra possibile preparazione orale è olio di cannabis. (3, 4). Per assumere che la cannabis medica identifica con il fumo, che, tra gli altri problemi, è un metodo economicamente svantaggioso in quanto distrugge fino al 30% dei principi attivi (5), è fuorviante.<br />
<br />
1) (Accesso 2014/06/18)<br />
2) Hesselink JM, Kopsky DJ. Dolore neuropatico intrattabile a causa di intrappolamento del nervo ulnare trattati con cannabis e ketamina il 10% J Clin Anesth. . 5 gennaio 2012<br />
3) Romano L, Hazekamp A. Cannabis Oil: la valutazione chimica di un imminente medicine a base di cannabis. Cannabinoidi 2013; 1 (1) :1-11 (5 maggio 2013)<br />
4) Y Singh, Bali C. Cannabis trattamento estratto per il terminale di leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia mutazione. Caso Rep Oncol. 28 novembre 2013, 6 (3) :585-92,<br />
5) Perez-Reyes M. Marijuana fumo: fattori che influenzano la biodisponibilità di tetraidrocannabinolo. NIDA Res Monogr.1990; 99:42-62.<br />
<br />
Competere Interessi: Sono presidente dell'Associazione Cannabis Terapeutica (Associazione Italiana per la Medical Cannabis) Si tratta di una associazione su base totalmente volontaria, quindi non ho alcun interesse finanziario, né altri<br />
<br />
Crestani Francesco , Terapia del dolore e cure palliative<br />
Rovigo Hospital, Rovigo (Italia)<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
18 giugno 2014<br />
Professori Farrell, Buchbinder e Hall (1) sostengono che "non vi è alcuna chiara evidenza di efficacia [di cannabinoidi] nel trattamento del dolore [o, essenzialmente tutte le altre condizioni], i benefici sono suscettibili di essere modesto, e non vi è alcuna prova evidente che benefici presunti superano i possibili danni. "<br />
<br />
Non siamo d'accordo. Prove ben-reviewed indica che i benefici della cannabis medicinale superano di gran lunga i danni se usato per attenuare i sintomi dolorosi in una serie di condizioni croniche.<br />
<br />
Indipendentemente dalla legalità, molte persone usano con successo la cannabis per gestire le condizioni croniche, come valutato da self-report. (2-5) In uno studio, i pazienti che usano la cannabis legalmente botanico per l'analgesia segnalate loro dolore medio ('0 al 10 'scala) è diminuito da 7.8 pre-trattamento a 2.8 post-trattamento. (6) In un altro, pazienti con sclerosi multipla (ei loro accompagnatori) hanno riportato miglioramenti in una serie di attività funzionali quotidiane e una riduzione dell'uso di anti-spasticità farmaci e assistenza sanitaria di risorse. (7) Nel complesso, una recente revisione ha identificato 82 studi controllati favorevoli e solo nove studi controllati sfavorevoli per i sintomi di una serie di gravi condizioni di salute. (8)<br />
<br />
Come molti altri, Farrell, Buchbinder e Hall proiettano i danni riportati da illecito uso ricreativo per uso medico sorvegliato. Consideriamo questo come inadeguato. Gli effetti collaterali attribuiti alla cannabis 'di strada' offrono poco aiuto per valutare l'quelli dei cannabinoidi medicamentoso utilizzato, così come la valutazione degli effetti collaterali di 'liquore bootleg' o 'strada dell'eroina' sono guide inesatte a quelli di alcool regolamentato o di eroina prescritta. Uno studio longitudinale di una grande popolazione pensa che il minimo impatto della cannabis sulla speranza di vita. (10) Degenhardt et al. ha concluso che la cannabis ricreativa, consumato da una popolazione mondiale stimata di 147 milioni, rappresenta per 2 milioni di Daly, che rappresentano il 10% di tutti i DALY a causa di droghe illecite, che a loro volta rappresentano il 0,8% di tutte le cause di DALY globali. (11) effetto collaterale specifico droga e prove di sicurezza dipendenza derivato da cannabinoidi medicinali (come il Sativex ® / Nabiximols) mostra che gli effetti collaterali di uso medico cronica sono generalmente minimi e accettabile, con solo il 10% dei pazienti che scelgono di interrompere il loro trattamento. (12) Questo profilo è molto favorevole in confronto agli oppioidi o antidepressivi triciclici - o di nessun trattamento!<br />
<br />
Gli autori usano le pigliatutto "cannabinoidi", mentre non riuscendo a riconoscere che i confronti a base di composti indifferenziate, in combinazione con farmacocinetiche / implicazioni metaboliche della indifferenziata somministrazione enterale o parenterale, sono pericolosi. Inoltre, essi prestano scarsa attenzione al rapporto Effetto / lato dose di cannabinoidi. Con analgesici oppioidi, gli effetti negativi derivano da un prolungamento degli effetti terapeutici, e questo ne favoriscano analgesia controllata dal paziente, perché il paziente può auto-titolare dosi per un equilibrio determinato individualmente tra il sollievo dal dolore e gli effetti collaterali facilmente percepiti. (13) Così, anche, con cannabinoidi. Per molte delle indicazioni per cannabinoidi farmacoterapia (es. dolore neuropatico intrattabile o spasticità muscolare), anche una piccola riduzione dell'intensità può essere significativo per il paziente, e la titolazione individuale di effetti offre farmacoterapia sicuro come gli effetti collaterali non sono in pericolo di vita.<br />
<br />
Facendo eco gli altri, (14), riteniamo che gli argomenti degli autori sono spesso influenzati da elementi di prova a trovare benefici e verso la ricerca di problemi con la cannabis medicinale, in tal modo inesatto interpretare alcune delle relazioni originali. Alcuni esempi sono dati. Considerando prove antiemetici, hanno sostenuto che "la piccola dimensione della maggior parte degli studi ha reso difficile trarre conclusioni definitive", [Rocha et al. 8; Tramèr et al. 9]. Rocha et al., Ha dichiarato che "alcuni effetti collaterali come 'alto' la sensazione, sonnolenza, sedazione e di euforia, che erano più frequenti quando sono stati utilizzati i cannabinoidi, sarebbero potenzialmente 'utile' per la maggior parte dei pazienti come sarebbero piacevoli durante il trattamento chemioterapico ", cioè, il contatore 'effetti negativi degli sostanzialmente peggiori« effetti negativi »della chemioterapia. Tramèr et al. notato che quando i pazienti è stato chiesto quale trattamento preferivano per ulteriori cicli di chemioterapia, tra il 38% e il 90% dei pazienti cannabinoidi preferiti. Gli autori hanno identificato diverse recensioni considerazione cannabinoidi per il trattamento del dolore cronico non oncologico ", che ha segnalato modeste riduzioni del dolore". Svendsen et al. [14] ha riferito che "Dronabinol ha un effetto analgesico modesto ma chiaro e clinicamente rilevante nei pazienti con sclerosi multipla con dolore centrale". Rog et al. [15] ha trovato che i Nabiximols era superiore su quasi ogni misura. Wade et al. [16] testato estratti che erano THC, CBD ricco ricco, THC misto / CBD, e placebo somministrati a spruzzo per mucosa orale e ha trovato una migliore gestione del dolore, spasmo muscolare, spasticità, l'appetito, spasmo muscolare, con benefici differenti tra gli agenti.<br />
<br />
Farrell, Buchbinder e Hall hanno concluso che "l'efficacia dei cannabinoidi per il trattamento della spasticità muscolare o dolore neuropatico nella sclerosi multipla non è chiaro ... e non e 'stata stabilita la sicurezza a lungo termine". Giornali Uncited hanno riportato la sicurezza a lungo termine. Serpell et al. (16) riportarono in pazienti che hanno una media di esposizione trattamento Nabiximols di 334 giorni; Notcutt et al. (17) riportarono in pazienti con una durata media del trattamento di 3,6 anni. Il primo ha riportato "Non ci sono nuovi problemi di sicurezza sono stati identificati con il trattamento cronico Sativex, e di gravi eventi avversi erano comuni. Non c'è stata evidenza di tolleranza ". Quest'ultimo ha riferito" Manutenzione di efficacia Sativex in miglioramento sintomatico a lungo termine della spasticità ad un gruppo di soggetti con SM è stato confermato con questo studio di design. "<br />
<br />
L'evidenza attuale dei cannabinoidi medicinali essere curativo è ancora debole, come con quasi tutti le terapie del dolore, ma spesso palliare sintomi quando le terapie convenzionali rivelarsi inefficaci o avere effetti collaterali inaccettabili. Se i pazienti non stanno già utilizzando la cannabis, quindi iniziare tale trattamento deve ancora essere ponderato con altri trattamenti o trattamenti, e con una mente aperta. Ci sono buone e crescente evidenza che i benefici della cannabis medicinale superano di gran lunga i danni per una serie di condizioni con sintomi dolorosi. Per alcuni pazienti, puo 'significare continuare il trattamento a tempo indeterminato. I pazienti dovrebbero essere incoraggiati a sé titrate. Considerando i costi di trattamento, l'inalazione dei vapori di alta qualità cannabis botanico ha avuto successo nella ricerca e applicazioni cliniche. (18) preparati orali, comunque convenienti, con particolari problemi per i pazienti con disfagia, nausea e vomito. 'Olio' Cannabis ', succo di frutta', ecc hanno un laico significativa successivo, ma scarsa evidenza ancora 'hard' a sostegno.<br />
<br />
L'uso medicinale della cannabis è una questione molto diversa dal divieto di cannabis ricreativa - morfina, chetamina e anfetamine sono tutti utilizzati in medicina per grande vantaggio, ma è vietato l'uso ricreativo di questi farmaci - perché la cannabis trattare in modo diverso?<br />
<br />
LE Mather, PhD, FANZCA, FRCA, Professore Emerito di Anestesia, L'Università di Sydney, Sydney, NSW, Australia [autore corrispondente]<br />
<br />
AD Wodak, AM, FRACP, FAChAM, FAFPHM emerito Consultant, Alcol e Droga servizio, Ospedale St Vincent, Sydney, NSW, Australia<br />
<br />
WG Notcutt, FRCA, FFPMRCA, Consulente in Anestesia e Dolore Specialist, James Paget University Hospital, Great Yarmouth, Norfolk, Regno Unito<br />
<br />
1. Farrell M, Buchbinder R, Sala W. Se i medici prescrivono cannabinoidi? Brit Med J 2014 23 aprile; 348: g2737. doi: 10.1136/bmj.g2737.<br />
2. Swift W, Gates P, Dillon P. Indagine di australiani usare la cannabis per scopi medici. Harm Reduct J 2005; 2 (1): 18. Doi: 10.1186/1477-7517-2-18<br />
3. Bonn-Miller MO, Boden MT, Bucossi MM, Babson KA. Cannabis auto-riferito utilizzano le caratteristiche, i modelli e le disponibilità tra gli utenti di cannabis medica. Am J Drug Alcohol Ab 2013;. 40:23-30<br />
4. Hazekamp A, Ware MA, Muller-Vahl KR, Abrams D, Grotenhermen F. L'uso medicinale della cannabis e dei cannabinoidi-An un'indagine trasversale internazionale sulle forme di amministrazione. J psicofarmaci 2013, 45:199-210.<br />
5. Bar-Sela G, Vorobeichik M, Drawsheh S, Omer A, Goldberg V, Muller E. La necessità medica per la cannabis medicinale: studio prospettico, osservazionale valutare il trattamento nei pazienti oncologici in cure di supporto e palliative. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; . 2013, ID articolo 510.392, 8 pagine, 2013 doi: 10.1155/2013/510392 ( http://dx.doi.org/10.1155/2013/510392 accessibile 3 giugno 2014).<br />
6. Webb CW, Webb SM. Benefici terapeutici della cannabis: una indagine paziente. Hawai'i J Pub Salute 2014; 73:109-111.<br />
7. Notcutt WG. Un questionario di pazienti e familiari di pazienti prescritto Sativex come una medicina senza licenza. Pri Hlth Cura Res Dev 2013; 14:192-199.<br />
8. Grotenhermen F, Müller-Vahl K. Il potenziale terapeutico della cannabis e cannabinoidi. Dtsch Arztebl Int 2012; 109 (29-30) ,495-501.<br />
9. Adler JN, Colbert JA. Decisioni cliniche: l'uso medicinale della marijuana - Risultati elettorali. N Engl J Med 2013; 368:. E30<br />
10. Degenhardt L, Whiteford HA, Ferrari AJ, AJ Baxter, Charlson FJ, Sala WD, et al. Carico globale di malattia attribuibile al consumo di droghe illecite e la dipendenza: risultati del Global Burden of Disease Study 2010 Lancet 2013; 382 (9904) :1564-74..<br />
11. Sidney S, Beck JE, Tekawa IS, Quesenberry CP, Friedman GD. L'uso di marijuana e la mortalità. Am J Public Health 1997;. 87 (4) :585-590<br />
12. Robson P. abuso potenziali effetti psicoattivi e di d-9-tetraidrocannabinolo e cannabidiolo spruzzo mucosa orale (Sativex), un nuovo farmaco cannabinoide. Expert Opin Drug Saf 2011;. 10:675-685<br />
13. Woodhouse A, LE Mather. Controllata dal paziente (PCA) per alleviare il dolore postoperatorio: cosa abbiamo imparato e dove andiamo da qui? Analgesia 1997. 3:1-14<br />
14.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span> http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2737?tab=responses (letta 3 giugno 2014)<br />
15.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span> http://www.nccn.org/ professionisti / physician_gls / f_guidelines.asp # antiemesis (letta 28 maggio 2014)<br />
16. Serpell MG, Notcutt W, Collin C. Sativex uso a lungo termine: un trial open-label nei pazienti con spasticità dovuta alla sclerosi multipla. J Neurol 2013;. 260:285-295<br />
17. Notcutt W, Langford R, Davies P, et al. A, a gruppi paralleli, controllato con placebo, randomizzato ritiro di soggetti con sintomi di spasticità dovuta alla sclerosi multipla che stanno ricevendo a lungo termine Sativex ® (Nabiximols). Mult Scler 2012:18:219-238<br />
18. Wilsey B, Marcotte T, Deutsch R, Gouaux B, Sakai S, Donaghe H. Basse dosi di cannabis vaporizzata aumenta significativamente il dolore neuropatico. J Pain 2013; 14 (2) :136-148.<br />
<br />
Conflitto di interessi: L. Mather era un membro del gruppo di lavoro per l'uso della cannabis per scopi medici convocate dal Premier del New South Wales nel 1999, presieduto dal Professor Wayne Hall e ha contribuito prove all'inchiesta detenute dalla General Purpose Comitato permanente No.4 del Consiglio legislativo del NSW nel 2013. Egli è stato un professore emerito di Sydney Medical School dal 2007, ed ha ricevuto sia il supporto assegno di ricerca e spese di consulenza da varie fonti indipendenti al presente argomento. A. Wodak contribuito prove all'inchiesta detenute dallo scopo generale del Comitato permanente n.4 del Consiglio legislativo del NSW nel 2013 ed è membro della Legge Drug Reform Foundation australiano. E 'stato un consulente Emerito dell'Ospedale di St Vincent, Sydney dal 2012, e ha ricevuto commissioni di consulenza da varie fonti indipendenti al presente argomento. W. Notcutt ha partecipato nella ricerca di cannabinoidi sponsorizzati da GW Pharmaceuticals e MEDA. Ha ricevuto commissioni di consulenza per l'Advisory Board ed è stato promosso a parlare alle riunioni. Egli è un ex presidente della Associazione Internazionale per la Cannabis medicinali.<br />
<br />
Laurence E Mather , Professore Emerito di Anestesia<br />
Alex D Wodak, William G Notcutt<br />
L'Università di Sydney, Northern Scuola Clinica, St Leonards, Sydney, NSW 2065, Australia<br />
<br />
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95<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
24 maggio 2014<br />
Caro Direttore,<br />
<br />
Siamo grati a Farrell e colleghi per aver incluso la nostra recensione perizia del nabiximols1 nel trattamento sintomatico della SM nel loro recente "Incertezze Pagina" questione del BMJ2. Tuttavia, riteniamo che la loro interpretazione della conclusione del nostro lavoro è inesatta. Farrell e colleghi affermano che il nostro articolo ", ha concluso che, sebbene Nabiximols possono avere un ruolo come trattamento aggiuntivo della spasticità muscolare nella sclerosi multipla, la sua efficacia e la tollerabilità erano scarsamente documentate e che occorrono ulteriori dati sulla sua sicurezza a lungo termine".<br />
<br />
Nella sezione 'parere di esperti' alla fine del nostro articolo scriviamo "Questa revisione suggerisce che Nabiximols possono essere utilizzati nel trattamento dei sintomi difficili come la spasticità non del tutto rispondenti ai farmaci attuali." Abbiamo anche concludere che i risultati positivi della sperimentazione, la tollerabilità, l'assenza di effetti psicotropi a medio termine, sono a favore di Nabiximols come opzione di trattamento. Noi ci riferiamo alla possibilità che i processi di trattamento a lungo termine di selezionare per i soccorritori, ma che Nabiximols è davvero una valida opzione nel numero sostanziale di pazienti che non mostrano risposta.<br />
<br />
Farrell e colleghi, inoltre, che la nostra recensione non ha fatto riferimento a "un, alta qualità ulteriore studio randomizzato controllato (n = 339), non inclusi in questa recensione ..". Eppure la nostra recensione stati "Uno studio di fase III è stato condotto su un campione di 339 pazienti con sclerosi multipla e dolore neuropatico che ancora sperimentato dolore nonostante il trattamento [riferimento 32 nella nostra carta]".<br />
<br />
In conclusione, non crediamo che l'interpretazione delle conclusioni della nostra recensione coincide con le sue conclusioni reali.<br />
<br />
Cris S Constantinescu<br />
<br />
Giulio Podda<br />
<br />
Università di Nottingham<br />
<br />
Riferimenti<br />
1 Podda G, Constantinescu CS. Nabiximols nel trattamento<br />
della spasticità, dolore e sintomi urinari a causa della sclerosi multipla. Expert Opin Biol Ther 2012; 12:1517-31<br />
2 Farrell M, Buchbinder R, Sala W. Se i medici prescrivono cannabinoidi? BMJ 2014; 341: g2737<br />
<br />
Competere Interessi: Ho ricevuto sostegno alla ricerca da Bayer e GW<br />
<br />
Cris Constantinescu , Professore di Neurologia<br />
Giulio Podda<br />
Università di Notingham, C Piano S Block QMC, Nottingham NG7 2UH<br />
<br />
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Re: Se i medici prescrivono cannabinoidi?<br />
24 maggio 2014<br />
Caro Direttore,<br />
<br />
Re: Farrell MJ, Buchbinder R, Sala W. Nel caso i medici prescrivono cannabinoidi? BMJ. 2014; 348: g2737<br />
<br />
Scriviamo il Titolare mercato Autorizzazione Sativex, e siamo grati per l'opportunità di commentare l'articolo recentemente pubblicato 'I medici devono prescrivere cannabinoidi?' da Farrell et al [1] In primo luogo, vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che il Sativex (denominato «Nabiximols" in questo articolo, anche se questo non è un riconosciuto 'il nome generico' per il prodotto nell'UE) ha ricevuto l'autorizzazione di mercato da più di 25 autorità nazionali competenti in tutto il mondo per l'indicazione di "miglioramento dei sintomi nei pazienti con moderata a grave spasticità dovuta a sclerosi multipla (SM), che non hanno risposto adeguatamente ad altri farmaci anti-spasticità, e che dimostrano un miglioramento clinicamente significativo della spasticità sintomi correlati durante una prova iniziale di terapia "[2]. E tuttavia gli autori non hanno discusso uno dei 2 studi che dimostrano l'efficacia del Sativex nell'indicazione autorizzata [3,4]! Gli autori affermano che è stato anche autorizzato per il trattamento del dolore neuropatico nel Regno Unito (il riquadro 2), che non è il caso. Entrambi gli studi che gli autori non riescono a citare sono stati progettati in consultazione formale con le agenzie europee di regolamentazione, e progettato per rispondere alla domanda se Sativex è stato efficace nella popolazione di pazienti definita nella dichiarazione indicazione. Una valutazione molto dettagliata e del tutto indipendente dell'integrità e dei risultati di tali studi è a disposizione del pubblico la relazione di valutazione pubblica, rilasciata dalla MHRA dopo l'approvazione del farmaco [5]. Sicuramente il primo dovere di un pezzo di opinione è se il farmaco deve essere utilizzato in materia di indicazione per il quale è stata concessa in licenza.<br />
Nel preambolo l'articolo richiama l'attenzione sul fatto che l'editor di serie è anche Editor in Chief della Cochrane Library, dando l'impressione che l'articolo ha 'sigillo di approvazione' della Cochrane Library. Eppure, gli autori non fanno alcun riferimento all'ultima revisione Cochrane Library of l'efficacia di agenti anti-spastici orale nella sclerosi multipla [6], che ha concluso "L'efficacia assoluta e comparativa e la tollerabilità di agenti anti-spastici nella sclerosi multipla è scarsamente documentata e nessuna raccomandazioni possono essere fatte per guidare la prescrizione. Il razionale per il trattamento delle caratteristiche della sindrome del motoneurone superiore deve essere meglio compresa e ha bisogno di essere sviluppato, misure spasticità sensibili convalidati. "Questa revisione Cochrane è stato pubblicato prima alla disponibilità di tutti i dati Sativex.<br />
<br />
Così, quando l'articolo considera il trattamento della spasticità nelle persone con SM, invece di riferirsi a qualsiasi di queste informazioni di sfondo o rivedere le prove chiave che sostiene l'indicazione licenza per Sativex, gli autori guardano un singolo studio di fase 2 con Sativex, e singolo studio di Fase 3 con Sativex, ogni svolta in una popolazione di pazienti un po 'diverso da quello per cui il farmaco è concesso in licenza. Essi si riferiscono a un singolo articolo di rassegna, come se tale articolo sostiene la loro conclusione, che non è così. Podda e Constantinescu (il loro riferimento 21), infatti, citano la meta-analisi come uno "studio ben disegnato in termini di numero di pazienti e metodi con risultati statisticamente rilevanti". Podda e Constantinescu anche concludono "Questa revisione suggerisce che Nabiximols possono essere utilizzati nel trattamento di sintomi difficili come spasticità non del tutto rispondenti ai farmaci correnti" [7]. Farrell et al anche omettono qualsiasi riferimento ad una serie di altre recensioni più recenti che supportano anche l'uso del Sativex nella sua indicazione licenza [8,9 per esempio]. Quando si riferiscono ad un randomizzato di fase di ritiro in 58 pazienti nel contesto del trattamento della spasticità nella sclerosi multipla citano un riferimento che si riferisce ad uno studio nel dolore neuropatico centrale e non ha nulla a che fare con il trattamento della spasticità. Quando si fa riferimento ai risultati complessivi nel trattamento della spasticità dovuta a MS, arrivano alla conclusione che alcun beneficio dal Sativex 'rischia di essere modesto'. Non c'è bisogno di fare un giudizio di valore circa il beneficio, in quanto ci sono studi pubblicati che definiscono esattamente ciò che beneficio è. Nel efficacia e la sicurezza studio chiave c'era una differenza del 23% del tasso di responder tra Sativex e placebo - questo confronto molto bene con molti farmaci usati di routine nel trattamento dei disturbi neurologici e psichiatrici cronici.<br />
<br />
Farrell et al continuano a fare commenti sul record sicurezza a lungo termine del Sativex essere incerto, senza fare riferimento ad uno qualsiasi degli studi pubblicati a lungo termine [10, 11], la prima pubblicazione dei risultati di un registro globale paziente in Regno Unito [12], dove i risultati sono valutati in modo indipendente. Né si riferiscono al fatto che l'EMA ha recentemente rimosso il 'Triangolo Nero' dal Sativex, suggerendo almeno che ci sia un livello di comfort a livello normativo europeo con la nostra comprensione del profilo di sicurezza. Essi non fanno alcun riferimento ai documenti di esperienza e di revisione clinici recentemente pubblicati che delineano l'esperienza post-marketing in Germania [5,6], né al questionario degli effetti del Sativex su vari aspetti della vita quotidiana [13]. Essi non fanno alcun riferimento ai risultati pubblicati di uno studio controllato con placebo di 12 mesi, mostrando anche la manutenzione di efficacia nel trattamento a lungo termine, in presenza di effetti negativi sulla cognizione [14]. Essi non fanno alcun riferimento alle linee guida pubblicate in Germania, Spagna e Svezia, per esempio, che propongono il posto del Sativex nel percorso di trattamento per le persone con spasticità dovuta alla sclerosi multipla [15, 16, 17].<br />
<br />
Gli autori fanno alcun riferimento al fatto che il Numeric Rating Scale riferito dal paziente utilizzata negli studi di GW è stato completamente convalidato, e il miglioramento clinicamente rilevante della spasticità riferito dal paziente identificato [18, 19].<br />
<br />
Infine, l'articolo si illustra uno studio condotto negli Stati Uniti con cannabis fumata in un modo che confonde con gli studi controllati condotti con Sativex, che viene consegnato come un oro-mucosale spruzzo dose erogata. Non ci può essere alcun motivo in questi giorni per ritenere che due prodotti molto diversi, con composizione molto diversa, dato da 2 molto diverse vie di somministrazione, con tutto diversi profili farmacocinetici, dovrebbero essere considerati come essenzialmente la stessa. Questo sarebbe simile a sostenendo che una patch fentanil è essenzialmente lo stesso come il fumo oppio.<br />
<br />
Quando i medici hanno esaurito le opzioni di trattamento conservativo a disposizione dei loro pazienti con spasticità dovuta alla sclerosi multipla, la prova da studi clinici controllati dimostra che il Sativex ha un rapporto rischio / beneficio positivo. La prova che ha accumulato e pubblicati dal Sativex è stato disponibile, che copre più di 20.000 anni-paziente di esperienza clinica, conferma che la medicina è di valore in una particolare popolazione di pazienti in ambiente clinico. Sicuramente questo è quello che gli autori dovrebbero essere affrontando.<br />
<br />
Anche se siamo consapevoli che i pezzi "parere" saranno naturalmente pubblicati in riviste mediche e stimolare il dibattito sull'utilità clinica dei medicinali approvati, sentiamo anche che la prova che sostiene l'indicazione licenza dovrebbe costituire la base per questa discussione. In questo articolo, che non sembra essere stato il caso.<br />
<br />
RIFERIMENTI<br />
1. Farrell M, Buchbinder R, Sala W. Se i medici prescrivono cannabinoidi? Br Med J. 2014; 348: 2737<br />
. 2 Sativex: Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.<br />
3. Novotna A, Mares J, Ratcliffe S, et al. A, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, randomizzato, arricchito progettazione di Nabiximols (Sativex), come terapia aggiuntiva, nei soggetti con spasticità refrattaria causato dalla sclerosi multipla. Eur J Neurol 2011; 18:1122-1131.<br />
4. Notcutt W, Langford R, Davies P, S Ratcliffe, Potts R. A, a gruppi paralleli, controllato con placebo, studio randomizzato ritiro dei soggetti con sintomi di spasticità dovuta alla sclerosi multipla che stanno ricevendo a lungo termine Sativex (R) (Nabiximols) . Mult Scler 2012; 18:219-228.<br />
5. Sativex relazione pubblica di valutazione 2010 http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con084 ...<br />
6. Shakespeare DT, Boggild M, giovane C. agenti anti-spastici per la sclerosi multipla<br />
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004 Chichester, UK:. John Wiley<br />
& Sons, Ltd.<br />
<br />
7. Podda G, Constantinescu CS. Nabiximols nel trattamento della spasticità, dolore e sintomi urinari a causa della sclerosi multipla. Exp Biol Opin Ther. 2012; 12: 1517-1531.<br />
8. Flachenecker P, Henze T, Zettl U. Nabiximols (THC / CBD mucosa orale Spray, Sativex ®) nella pratica clinica - I risultati di uno studio multicentrico, non interventistica-Study (MOVE 2) in pazienti con sclerosi multipla spasticità. Eur Neurol. 2014; 71: 173-187.<br />
9. Leussink VI, Husseini L, Warnke C et al. Terapia sintomatica in MS - il ruolo dei cannabinoidi nel trattamento della spasticità. Ci Adv Neurol Disord. 2012; 5: 255-66<br />
10. Serpell MG, Notcutt W, Collin C. Sativex uso a lungo termine: un trial open-label nei pazienti con spasticità dovuta alla sclerosi multipla. J Neurol. 2013; 260: 285-295.<br />
11. Wade DT, Makela PM, Casa H, Bateman C, Robson P. L'uso a lungo termine di un farmaco a base di cannabis nel trattamento della spasticità e altri sintomi di sclerosi multipla. . Mult Scler. 2006 Ottobre; 12. (5) :639-45<br />
12. Eltayb A, Etges T, Wright S. Uno studio del Registro di sistema di post-approvazione di osservazione dei pazienti prescritti Sativex ®. I risultati di pratica clinica. Multiple Sclerosis Journal 2013:19 (S1), p1041.<br />
13. Notcutt W. Un questionario di pazienti e familiari di pazienti prescritto Sativex come una medicina senza licenza. Prim Health Care Res Dev. 2013; 14: 192-199.<br />
<br />
14 Wright S Váchová MM, Novakova I. L'effetto del trattamento a lungo termine con un THC basato prescrizione di cannabis:. CBD mucosa orale spruzzare sulle funzioni cognitive e l'umore: uno studio in doppio-cieco, controllato con placebo, 12 mesi in persone con spasticità dovuta alla sclerosi multipla .<br />
sclerosi multipla ufficiale 2013:19 (S1), P1206.<br />
15. Spagnolo documento Neurology Society Consensus sulla gestione MS spasticità:<br />
Oreja-Guevara C. El Al, Rev Neurol 2013; 57 (8): 359-373.<br />
<br />
. DGN 16 / KKNMS Leitlinie zur Diagnose und Therapie der MS - 12.04.2012<br />
Oro et al, http://www.dgn.org/component/content/article/45-leitlinien-der-dgn-2012/ ...<br />
<br />
17 svedesi Linee guida per i proprietari MS, linee guida ufficiali MS healthcarers:.<br />
Spasticitet Metodboken, Svenska MS sällskapet J Lycke 2014 http://www.mssallskapet.se/Metodboken.html<br />
<br />
18. Farrar JT, Troxel AB, Stott C, Duncombe P, Jensen MP. Validità, l'affidabilità, e l'importanza clinica di cambiamento in una misura 0-10 numerica scala di valutazione della spasticità: un'analisi post hoc di un trial randomizzato controllato con placebo, in doppio cieco. Clinical Therapeutics 2008;. 30 (5) :974-985<br />
19. Anwar K, Barnes MP. Uno studio pilota di un confronto tra un paziente ha ottenuto scala di valutazione numerica e clinico ha ottenuto le misure della spasticità nella sclerosi multipla. Neuroriabilitazione 2009; 24:333-340.<br />
<br />
Conflitto di interessi: dipendente interamente versato di GW Research Ltd<br />
<br />
Stephen Wright , Medico Farmaceutico<br />
GW Research Ltd, Porton Down Science Park, Salisbury SP4 0JQ<br />
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Attenzione Marijuana e Hashish<br />
24 aprile 2014<br />
Marijuana e hashish sono allucinogeni dipendenza che trucco e trappola ci creando l'euforia fugace di conoscenza e saggezza, ma la malattia continua di confusione e paranoia. L'euforia di conoscenza e saggezza, e la malattia di confusione e paranoia, sono opposti polari che si rafforzano a vicenda: l'euforia ci impedisce di vedere la malattia, e la malattia ci fa bramano l'euforia. Perversamente ma prevedibilmente, marijuana e hashish creare, aggravano e perpetuano la stessa malattia di confusione e paranoia che sembrano falsamente di curare, ponendo così tutti allucinogeni in una luce molto cattiva. <br />
<br />
Conflitto di interessi: Nessuno dichiarati<br />
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<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-39036652983696650712014-05-22T17:08:00.000+02:002015-04-27T17:16:10.358+02:00 War on drugs: Campaigning countess winning support to change world laws <b>Guerra alla droga: Lottando contessa vincente sostegno per cambiare le leggi del mondo </b><br />
(traduzione by Google) <br />
Amanda Feilding, la contessa di Wemyss e marzo, è presa sul serio nel suo tentativo di cambiare la politica della droga in tutto il mondo dopo anni di essere raffigurato come un aristocratico eccentrico<br />
-Drug campagna contessa Amanda Fielding nella sua casa di Beckley, Oxfordshire, la settimana scorsa.<br />
<a href="http://i.guim.co.uk/static/w-300/h--/q-95/sys-images/Guardian/About/General/2012/11/24/1353754055261/Drug-campaigning-countess-008.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="-Drug campagna contessa Amanda Fielding nella sua casa di Beckley, Oxfordshire, la settimana scorsa." border="0" src="http://i.guim.co.uk/static/w-300/h--/q-95/sys-images/Guardian/About/General/2012/11/24/1353754055261/Drug-campaigning-countess-008.jpg" /></a> -Drug campagna contessa Amanda Fielding nella sua casa di Beckley, Oxfordshire, la settimana scorsa. Fotografia: Karen Robinson For The Observer per l'Observer Karen Robinson For The Observer / Observer<br />
Conal Urquhart<br />
Domenica 25 novembre, 2012 00.04 GMT Ultima modifica Mercoledì 21 maggio 2014<br />
<br />
<br />
Il proprietario fiero di una tenuta di campagna e un titolo nobiliare, Amanda Feilding, contessa di Wemyss e marzo, potrebbe sembrare un attivista improbabile per la riforma delle leggi che criminalizzano droghe ricreative. Ma nessuno può dire che non ha messo le ore.<br />
<br />
Per gli ultimi 15 anni, come parte della <a href="http://www.beckleyfoundation.org/" target="_blank">Fondazione Beckley</a> , che ha fondato nel 1989, ha ospitato Feilding seminari, ricerca promossa e pressioni dei potenti in nome della legalizzazione. A un certo punto il Daily Mail è diventato sufficientemente allarmato a chiedere: "E 'la contessa solo un divertente e irrilevante eccentrico Oppure poteva essere un vero pericolo per la società?" Feilding era chiaramente divertito da quella suggestione.<br />
<br />
Il 5 dicembre, ha supervisionerà il lancio di una nuova iniziativa globale per affrontare quello che racconta la Observer è "il vero pericolo per la società" - una guerra controproducente su farmaci che permette una cultura criminale mortale per prosperare in tutto il mondo.<br />
<br />
Con il supporto di una serie di politici, stelle, accademici e artisti, la campagna sarà lanciata con un film documentario, Breaking the Taboo, presso la sede di Google a Londra e New York. E 'supportato da Virgin e Avaaz , una comunità campagna con 16 milioni di membri. Il sito invita le persone a riconoscere che la guerra alla droga ha fallito e che il costo della lotta è insopportabile per molti paesi, mentre la disponibilità e la gamma di farmaci aumenta ogni anno. Si chiede alle persone di sollecitare i governi a promuovere nuove politiche basate su prove scientifiche.<br />
<br />
Sostenitori comprendono ex presidenti del Brasile, Colombia, Messico, Svizzera, Polonia e Stati Uniti, e Feilding auspica che una revisione globale fondamentale della legge sugli stupefacenti è più vicino che mai.<br />
<br />
"Per 15 anni ho lavorato via con formatori di opinione", ha detto Feilding. "Ma ora è tempo di ottenere i politici onside. I politici non si muovono se non sono guidate da persone. Abbiamo bisogno di un movimento di base di persone che dicono che i nostri figli saranno meglio curati se il governo regolamenta l'offerta di droga, piuttosto che lasciando a criminali.<br />
<br />
"E 'stato un lungo viaggio, ma penso che il clima è fondamentalmente diverso da anche due anni fa. Siamo sulla cuspide di un grande cambiamento."<br />
<br />
Rompere il tabù racconta le storie di tossicodipendenti e vittime casuali di violenza delle gang della droga. Dispone anche l'ex presidente della Colombia, César Gaviria, il cui fratello è stato rapito e ucciso la sorella.<br />
<br />
Il cambiamento è in arrivo, Feilding crede, perché la convinzione che la politica di droga non funziona è andato mainstream. "Ora è gente come Kofi Annan, Jimmy Carter e il presidente del Guatemala dicendo che è ora di cambiare", ha detto.<br />
<br />
All'inizio di quest'anno Feilding stato invitato da Otto Pérez Molina , il presidente del Guatemala, per consigliare il governo su politiche sulle droghe che ridurranno il livello di violenza e di corruzione legata alla droga che Blight il paese. Il Guatemala è uno dei tanti paesi di transito in America Centrale, dove bande rivali competono e corrompere funzionari come si muovono cocaina e altre droghe dal Sud America agli Stati Uniti.<br />
<br />
Il viaggio di Feilding alla ribalta della campagna per la riforma politica sulle droghe è iniziata nel 1960, quando ha fumato cannabis all'Università di Oxford, iniziando un fascino permanente con i benefici di alterare la coscienza e il desiderio di capire i pericoli.<br />
<br />
La sua fondazione ha senza dubbio la sua parte radicale, esplorando l'idea che alcuni farmaci potrebbero migliorare la comprensione e la creatività. Una parte importante del lavoro della Fondazione è stato quello di finanziare esperimenti sull'uso di psicofarmaci. Che la ricerca - effettuata presso l'Imperial College e University College di Londra, e la Johns Hopkins University di Baltimora - ha suggerito che MDMA, LSD e la psilocibina (il principio attivo di funghi magici) possono tutti avere benefici per la salute psicologica.<br />
<br />
"In questo tempo in cui c'è così tanto psicosi, depressione e disturbo da stress post-traumatico, l'NHS non può permettersi di dare a tutti due anni di terapia. Abbiamo bisogno di trovare migliori e più veloci modi per trattare le persone e le sostanze psicoattive con terapisti esperti potrebbe essere la risposta ", ha detto.<br />
<br />
Tuttavia, la preoccupazione principale è stata la questione della legalizzazione. La Fondazione Beckley ha costantemente promosso la riforma della politica globale di droga, con il denaro raccolto da donatori come il finanziere George Soros. Seminari politici regolari hanno avuto luogo alla Camera dei Lord e caratterizzato scienziati e specialisti di politica provenienti da tutto il mondo.<br />
<br />
Alcuni di quei colloqui ha portato a titoli indesiderati. Consulente del governo in materia di droga, il professor David Nutt, è stato costretto a dimettersi quando ha suggerito ad un evento Beckley che l'alcool e il tabacco sono stati di gran lunga più pericoloso di cannabis e, in un altro incidente, ha detto prendendo ecstasy era più pericoloso di equitazione.<br />
<br />
Forse consapevole di come il suo passato può essere percepito, Feilding sottolinea che crede nella rigorosa regolamentazione dei farmaci, piuttosto che nonregulation. "Non stiamo parlando di vendere le cose in Tesco. Non ci dovrebbe essere la pubblicità e non di vendita ai minori. Alcune cose potrebbero essere venduti solo su prescrizione", ha detto.<br />
<br />
La sua visione della Gran Bretagna comprende cannabis mercati degli agricoltori, come ad esempio a Barcellona; la prescrizione di eroina per i tossicodipendenti, come avviene in Svizzera; o l'uso di psicofarmaci per consulenza matrimoniale, che è successo negli Stati Uniti. "In questo momento abbiamo un mercato completamente non regolamentato controllato da criminali. Ognuno sarebbe molto più sicuro in una società regolata da quella regolamentata che esiste ora," ha detto. Dopo 15 anni rendendo l'argomento, Feilding pensa che il mondo potrebbe finalmente essere in ascolto.<br />
<br />
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<a href="http://www.theguardian.com/politics/2012/nov/25/countess-amanda-feilding-drug-laws" target="_blank">http://www.theguardian.com/</a>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-21385783031789402352014-04-07T00:22:00.000+02:002014-04-07T00:22:02.661+02:00Il business segreto della vendita dei virus che coinvolge aziende e trafficanti<br />
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<div class="body-text" itemprop="articleBody" style="background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; line-height: 23px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal;"><b><span style="color: red; font-size: large;">Ceppi di aviaria spediti in Italia per posta. Accordi tra scienziati e aziende. L'inchiesta segreta dei Nas e della procura di Roma ipotizza un vero e proprio traffico illegale. E nel registro degli indagati c'è un nome eccellente: quello di Ilaria Capua, virologa di fama e deputato. Che respinge le accuse</span></b></span><br />
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<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEhYYqC_McARbVU1R_W30rOu74GIbNT-Gbw5LFSpK-Ra8U7h2Re4eouOEK9ObkGU9ernuGmP3N2UHjr2PCvLRERBxNR8GJxrvPmg_4mHoqtIUvecIqmhmgWEGoCB4dLoHGJ-hqoxAIskQib2MOjYsHBJp3ZMfrkG4cvBQSZK3w=!%2FhttpImage%2Fimage.jpg_gen%2Fderivatives%2Farticolo_648%2Fimage.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="color: #444444;"><img alt="Il business segreto della vendita dei virus che coinvolge aziende e trafficanti" border="0" src="http://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.159634.1396593858!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/articolo_648/image.jpg" height="362" itemprop="image" style="border: 0px; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 15.454545021057129px; line-height: 21px; margin-top: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" title="Il business segreto della vendita dei virus che coinvolge aziende e trafficanti" width="648" /></span></a></div>
<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;">Virus dell'aviaria spediti dall'estero in Italia in plichi anonimi, senza nessuna autorizzazione e violando tutte le norme di sicurezza, per produrre vaccini. Con il rischio di diffondere l'epidemia. “L'Espresso” nel numero in edicola domani rivela l'esistenza di un'inchiesta choc dei carabinieri del Nas e della procura di Roma su un traffico internazionale di virus.</span></div>
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<span style="color: #444444;">Con un sospetto, messo nero su bianco dagli investigatori dell’Arma: c'è un business delle epidemie che segue una cinica strategia commerciale. Amplifica il pericolo di diffusione e i rischi per l’uomo, spingendo le autorità sanitarie ad adottare provvedimenti d’urgenza. Che si trasformano in un affare da centinaia di milioni di euro per le industrie. In un caso, gli inquirenti ipotizzano perfino che la diffusione dell'influenza tra il pollame del Nord Italia sia stata direttamente legata alle attività illecite di alcuni manager. E l'indagine ricostruisce i retroscena sullo sfruttamento dell'allarme per l'aviaria nel nostro Paese, che nel 2005 spinse il governo Berlusconi ad acquistare farmaci per 50 milioni di euro, rimasti inutilizzati.</span></div>
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<span style="color: #444444;"></span></div>
<a name='more'></a><span style="color: #444444;"><br /></span><br />
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<span style="color: #444444;">L'inchiesta è stata aperta dagli investigatori americani, che hanno ottenuto le confessioni di Paolo Candoli, manager della filiale italiana di Merial, sui ceppi patogeni di aviaria spediti illegalmente a casa sua in Italia e poi venduti ad aziende statunitensi. Nel 2005 la Homeland Security Usa ha trasmesso i documenti ai carabinieri del Nas, che già si erano occupati a Bologna di una organizzazione criminale dedita al traffico di virus ed alla produzione clandestina di vaccini.</span></div>
<div style="font-size: 16px;">
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<figure class="inline-photo" style="background-color: #f0f1f3; background-image: url(http://www.repstatic.it/cless/channel/espresso/2013-v1/img/body-bg.jpg); border: 0px; clear: both; float: none; font-size: 16px; margin: 40px 0px; outline: 0px; padding: 10px 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;"><span style="color: #444444;"><img alt="" src="http://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.159726.1396535323!/httpImage/image.png_gen/derivatives/articolo_480/image.png" height="599" style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; max-width: 622px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: auto !important;" title="" width="480" /></span></figure><div style="font-size: 16px;">
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<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;">La nuova inchiesta dell’Arma si è allargata, seguendo le intercettazioni disposte dai magistrati di Roma. Candoli nella capitale sa come muoversi: sponsorizza convegni medici organizzati da professori universitari, regala viaggi e distribuisce consulenze ben pagate e questo gli permette di avere “corsie preferenziali” al ministero della Salute per ottenere autorizzazioni, riesce a far cambiare parere alla commissione consultiva del farmaco veterinario per mettere in commercio prodotti della Merial.</span></div>
<div style="font-size: 16px;">
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<span style="color: #444444;">Tra i suoi referenti più stretti c’è <strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Ilaria Capua</strong>, virologa di fama internazionale, attualmente deputato di Scelta Civica e vice presidente della Commissione Cultura alla Camera. Fino all’elezione alla Camera, era responsabile del Dipartimento di scienze biomediche comparate dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale (Izs) delle Venezie con sede a Padova. Il risultato degli accertamenti del Nas ha portato il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo, a ipotizzare reati gravissimi. La Capua e alcuni funzionari dell’Izs sono stati iscritti nel registro degli indagati per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all’abuso di ufficio e inoltre per il traffico illecito di virus. Stessa contestazione per tre manager della Merial. Anche il marito della Capua, ex manager della Fort Dodge Animal di Aprilia, attiva nella produzione veterinaria, è indagato insieme ad altre 38 persone.</span></div>
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<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;">Nell’elenco ci sono tre scienziati al vertice dell’Izs di Padova; funzionari e direttori generali del mistero della Salute; alcuni componenti della commissione consultiva del farmaco veterinario; coinvolta anche Rita Pasquarelli, direttore generale dell’Unione nazionale avicoltura. I fatti risalgono a sette anni fa ma molti degli indagati lavorano ancora nello stesso istituto.</span></div>
<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;"><br /></span></div>
<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;">Alcuni dei manager al telefono si vantano dei metodi usati per trasferire i virus clandestinamente in tutto il mondo: dalla Francia al Brasile, nascondendoli in pacchi anonimi o tra gli abiti delle valigie. «Abbiamo fatto cose turche», dicono. Secondo gli investigatori del Nas, anche la Capua e l’Istituto Zooprofilattico sono coinvolti nel traffico illegale: la scienziata sarebbe stata pagata per fornire agenti patogeni.</span></div>
<div style="font-size: 16px;">
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<div style="font-size: 16px;">
<span style="color: #444444;">In una conversazione registrata è la stessa virologa a farne esplicito riferimento, sostenendo di aver ceduto ceppi virali in favore di un veterinario americano. Contattata da “l’Espresso”, Ilaria Capua respinge tutte le accuse: conferma di conoscere Candoli ma spiega «di non aver mai venduto ceppi virali. Sono dipendente di un ente pubblico e non vendo nulla personalmente».</span></div>
</div>
<div class="body-text" itemprop="articleBody" style="background-color: white; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #444444; line-height: 23px;">Fonte: <a href="http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/salute-quel-business-segreto-della-vendita-dei-virus-1.159618" target="_blank">http://espresso.repubblica.it/</a></span></span></div>
<div class="body-text" itemprop="articleBody" style="background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 23px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px 0px 20px; vertical-align: baseline;">
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<!-- Blogger automated replacement: "https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fespresso.repubblica.it%2Fpolopoly_fs%2F1.159634.1396593858" with "https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEhYYqC_McARbVU1R_W30rOu74GIbNT-Gbw5LFSpK-Ra8U7h2Re4eouOEK9ObkGU9ernuGmP3N2UHjr2PCvLRERBxNR8GJxrvPmg_4mHoqtIUvecIqmhmgWEGoCB4dLoHGJ-hqoxAIskQib2MOjYsHBJp3ZMfrkG4cvBQSZK3w=" -->Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-78343022800758666952014-03-27T10:00:00.001+01:002014-03-27T10:01:48.259+01:00SALUTE: CAPONE (PD), SU CANNABIS TERAPEUTICA SERVE LEGGE QUADRO<br />
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<a href="http://www.agenparl.it/agenparl_images/template_elements/images/btn_newsticker.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Includi le news di Agenparl nel tuo sito!" border="0" src="http://www.agenparl.it/agenparl_images/template_elements/images/btn_newsticker.jpg" /></a>(AGENPARL) - Roma, 25 mar - “E’ importante giungere a una legge quadro nazionale che accolga la valenza terapeutica della cannabis, ne regolamenti l’uso, e possa prevederne anche la produzione per sconfiggere i fenomeni di mercato nero che i pazienti denunciano o l’impossibilità a usufruire dei farmaci, considerato il loro costo altissimo e la difficoltà enorme nel reperirli sul mercato italiano. Ci sono le disposizioni ministeriali del 2007 firmate dall’allora ministro Livia Turco, ci sono le leggi regionali, ci sono le pubblicazioni scientifiche e decine e decine di associazioni che si battono in questa direzione”. Lo chiede Salvatore Capone, deputato democratico e componente della Commissione Salute e Affari sociali della Camera, in un’interrogazione al ministro Lorenzin, insieme ai colleghi del Pd Paolo Beni, Gero Grassi e Vittoria D’Incecco, “Ho seguito con molta attenzione” - afferma Salvatore Capone - “il dibattito nazionale sviluppatosi in seguito alla decisione del governo di non impugnare la legge regionale abruzzese, così come il clamore intorno alla nascita del primo Cannabis Social Club d’Italia nato a Racale, e sostenuto anche dal sindaco Donato Metallo. E non sfugge l’allarme recente, a proposito del decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 marzo scorso, che significherebbe – a parere delle associazioni – un passo indietro per la cannabis terapeutica, rischiando di vanificare l’azione di quelle Regioni che hanno legiferato in questi anni in attuazione delle disposizioni del 2007. Ecco perché abbiamo ritenuto, con i colleghi della Commissione Salute, urgente e necessario riavviare il confronto e la discussione al nostro interno e con la ministro Lorenzin, mentre ulteriori proposte di legge si aggiungono a quelle già presentate alla Camera e al Senato. Favorire l’uso della cannabis terapeutica – conclude il deputato del Pd - dimostratasi in numerosissime patologie fortemente invalidanti un rimedio eccezionale, significa accogliere la domanda di salute e di qualità della vita che giunge dai pazienti. Una domanda a cui non possiamo rimanere sordi, e che dobbiamo essere capaci di accogliere compiutamente, permettendo ai malati un uso sicuro della cannabis terapeutica e impendendo fenomeni di mercato nero e speculazione sul dolore di queste persone”.<br />
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fonte:<a href="http://www.agenparl.it/articoli/istituzionale/iscrizione-al-flusso-premium" target="_blank"> http://www.agenparl.it</a>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-52137242996517316192014-03-25T17:19:00.004+01:002014-03-25T17:35:46.321+01:00Droga libera battaglia di civiltàOvunque nel mondo crescono i paesi che scelgono di liberalizzare il commercio e depenalizzare l’uso di stupefacenti. La tendenza è predisporre per i tossicodipendenti cure adeguate e non il carcere. Ma il governo italiano va nella direzione opposta. <br />
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<img alt="Droga libera battaglia di civiltà " src="http://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.157749.1395238689!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/articolo_648/image.jpg" /><br />
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Jordi Évole è un giornalista spagnolo, conduttore di uno dei programmi di inchiesta più seguiti in Spagna. La trasmissione che conduce si chiama “Salvados” e in un paese che sta vivendo una profonda crisi economica, diventa una sorta di bussola per orientarsi nel quotidiano.<br />
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Domenica 16 marzo l’hashtag di “Salvados” era #drogasSA perché il tema della trasmissione è stato il narcotraffico e il ruolo che la Spagna ha come porta di accesso per le droghe provenienti dal Sudamerica in Europa. Con Jordi Évole, qualche giorno prima, avevamo registrato un’intervista su questo argomento. Una sorta di corsa a ostacoli perché non è facile spiegare a un paese che non è il tuo, l’entità di un fenomeno che lo riguarda. Come puoi dire che la Spagna è la porta del narcotraffico e che le banche spagnole siano tenute a galla dai capitali criminali? Come è possibile che su questi temi tu ne sappia più di noi che qui ci viviamo?<br />
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Temevo che le mie parole avrebbero generato le stesse reazioni indignate di quella parte di Italia che fatica a credere che le mafie siano ormai di casa ovunque. Ma non è andata così. Ho seguito la trasmissione in streaming e attraverso Twitter, e le reazioni sono state incredibili. Intanto la cosa che più di tutte mi ha stupito è che il mio nome è entrato nei trend topic spagnoli e questo significa una sola cosa: l’argomento di cui parlavamo ha riempito un vuoto, ha dato risposte, ha spiegato a chi ha avuto la pazienza di seguire fino in fondo la trasmissione, come sia possibile che in Spagna ci sia un tesoro che si percepisce, che addirittura si vede e si tocca, ma di cui nessuno può beneficiare, se non i broker di coca, cioè chi è parte integrante di questo meccanismo. A tutto questo esiste un’unica risposta possibile: legalizzazione.<br />
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Ma il peccato originale che sconta qualunque discussione su questo tema è che, nel tentativo di superare le difficilissime questioni morali che pone, si prova sempre a darle un taglio utilitaristico che apre necessariamente altre questioni irrisolte. Mi spiego meglio: la legalizzazione delle droghe, ma anche - come ha recentemente proposto per la prima volta l’Onu - la depenalizzazione del loro consumo, avrebbero come ricaduta immediata una diminuzione dell’affollamento delle carceri, che in Italia è una piaga di dimensioni apocalittiche.<br />
<br />
Ma qui si apre un’altra discussione sulla quale le generalizzazioni o peggio le semplificazioni hanno purtroppo sempre la meglio. “Chi si trova in carcere è lì perché ha sbagliato”, “le carceri non sono alberghi a quattro stelle” e non vi tedio oltre. Il punto fondamentale però è un altro. Chi fa uso di droghe non è un criminale, ma una persona che vive un disagio: va curata con misure diverse dalla detenzione. Inoltre, studiando i dati delle politiche proibizioniste attuate fino a questo momento, si è chiaramente dimostrata la loro inutilità o peggio ancora, il loro rovinoso fallimento. Infatti la tendenza mondiale è senza dubbio alcuno quella della depenalizzazione e della legalizzazione. Sta avvenendo ovunque, dal Canada all’Australia, dal Brasile al Cile. Fino ad arrivare all’Uruguay che in questo momento costituisce l’avanguardia.<br />
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Questa è la tendenza mondiale mentre in Italia il ministro della Salute Beatrice Lorenzin reintroduce per decreto - lamentando “un vuoto normativo” che è incapace di riempire altrimenti - le tabelle sugli stupefacenti previste dalla Fini-Giovanardi spazzate via solo qualche settimana fa della sentenza della Corte Costituzionale. Io credo che sia legittimo domandarci di chi sia rappresentativo questo ministro, quali interessi curi, dal momento che evidentemente non cura quelli di noi cittadini. E soprattutto mi auguro che la sua imposizione nell’attuale governo sia rivista in occasione delle prossime elezioni europee, quando il suo partito di riferimento, presumibilmente, conoscerà un ridimensionamento.<br />
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Non possiamo permettere che l’Italia vada nella direzione opposta a quella del resto del mondo. Non possiamo permetterci di voltare le spalle a decenni di studi, alla storia, al progresso, alla modernità, ai diritti civili e umani. Sì, perché questa è proprio una questione di civiltà.<br />
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FONTE: <a href="http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2014/03/19/news/droga-libera-battaglia-di-civilta-1.157748" target="_blank">http://espresso.repubblica.it/</a><br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-10521053591587775252014-03-24T11:50:00.003+01:002014-03-24T11:50:58.880+01:00Cannabis: il Governo cambia le tabelle ma conferma il no all'uso terapeutico <a href="http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/logo_1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/logo_1.png" width="163" /></a>Solo due settimane fa noi insieme alle altre associazioni di malati che si occupano di cannabis terapeutica abbiamo festeggiato la decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale abruzzese n.4 del 04 gennaio 2014, che disciplina le “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Quella abruzzese è al momento la legge più completa e avanzata in materia di cannabis terapeutica. Regolamenta tutto quanto concerne l’erogazione del farmaco e addirittura prevede la possibilità di avviare azioni sperimentali o progetti pilota di coltivazionedella cannabis, attraverso la stipula di convenzioni con altri «soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi» (Art. 6, Legge regionale n.4/2014). Dunque, un ravvedimento quello del Governo? Un segnale di apertura? In realtà il motivo è statotecnico e molto interessante: l’unico punto su cui il Governo avrebbe potuto portare avanti il ricorso – appellandosi al divieto di coltivazione (art. 26 del T.U. 309/90) – riguardava proprio le disposizioni dell’articolo 6 del testo regionale abruzzese in merito alla possibilità di avviare delle coltivazioni a scopo terapeutico.<br />
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L’ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI COLTIVAZIONE – Uno degli effetti poco pubblicizzati, o nient’affatto pubblicizzati, del pronunciamento della Consulta sulla legge Fini-Giovanardi è stato, infatti, proprio quello dell’abrogazione del divieto di coltivazione. Rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), ovvero quelli concernenti le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, la sentenza della Corte costituzionale ha inciso anche sull’abrogazione degli altri articoli che a queste tabelle facevano riferimento, e quindi anche sull’articolo 26 sul divieto di coltivazione. La deroga a un tale divieto era ammessa solo riguardo alle eccezioni costituite da coltivazioni avviate per scopi “scientifici, sperimentali o didattici”. Dunque nemmeno gli scopi terapeutici erano contemplati tra le eccezioni e l’iniziativa abruzzese avrebbe potuto essere passibile di ricorso. Avrebbe potuto sì, ma non nel vuoto aperto sentenza della Corte costituzionale. L’abrogazione di questo articolo ha aperto degli scenari inimmaginabili in Italia fino a poco fa.<br />
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IL DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dell’ampiezza di questi orizzonti si è accorto il Governo, che attraverso un decreto emanato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 marzo ha cercato di colmare tale vuoto e reintegrare alcuni aspetti della legge Fini-Giovanardi. Tale decreto ha formalmente abbandonato l’equiparazione tra droghe pesanti e cannabis, proponendone la collocazione in due tabelle distinte (le droghe pesanti nella tabella I e la cannabis in una tabella a sé stante, la tabella II), di fatto però continua ad accomunarle per quanto concerne i divieti. Il provvedimento, infatti ha ripristinato l’articolo 26sul divieto di coltivazione con riferimento sia alle sostanze contenute sia nella tabella I, che alla cannabis, senza alcuna eccezione per gli scopi terapeutici, e dunque riportando la situazione esattamente a quella che era prima del pronunciamento della Consulta.<br />
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L’APPELLO – Ora il decreto ministeriale passerà alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni. L’esortazione che ci sentiamo di fare al Parlamento è quella di non ratificare questo testo e di opporsi al ripristino del divieto di coltivazione per la cannabis per uscire dalla contraddizione che vede da una parte una legge che consente l’uso del thc in terapia dal 2007, dall’altra un divieto a coltivare anche per scopi terapeutici. È questo il momento di fare un atto di responsabilità per permettere ai tanti malati che oggi si riforniscono al mercato nero di avere accesso in modo legale a questa terapia. Il modo più economico, più rapido e anche più ragionevole per farlo è quello di avviare delle coltivazioni in Italia, mantenendo un doppio binario: quello di coltivazioni controllate dal Governo, come chiede già il disegno di legge depositato dal senatore Luigi Manconi, che prevede l’avvio della produzione presso lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze; e quello dell’auto-coltivazione da parte dei pazienti, come chiedono di poter fare associazioni come Lapiantiamo. In questi giorni di rielaborazione delle tabelle tutto questo diventa immediatamente realizzabile e non c’è più tempo da perdere.<br />
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Filomena Gallo, segretaria associazione Luca Coscioni<br />
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Marco Cappato, tesoriere associazione Luca Coscioni<br />
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Antonella Soldo, responsabile cannabis terapeutica associazione Luca Coscioni<br />
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- See more at:<a href="http://www.associazionelucacoscioni.it/comunicato/cannabis-il-governo-cambia-le-tabelle-ma-conferma-il-no-alluso-terapeutico" target="_blank"> http://www.associazionelucacoscioni.it/comunicato/cannabis-il-governo-cambia-le-tabelle-ma-conferma-il-no-alluso-terapeutico#sthash.PyFvdeHZ.dpuf</a>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-62889805458321058462014-03-24T08:36:00.004+01:002014-03-25T17:32:52.369+01:00CENTRO DI PRIMA TRASFORMAZIONE DELLA CANAPA IN PUGLIA <a href="http://www.overgrow-italy.nl/wp-content/uploads/2014/03/South-Hemp-Tecno-Puglia.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="South-Hemp-Tecno-Puglia" border="0" src="http://www.overgrow-italy.nl/wp-content/uploads/2014/03/South-Hemp-Tecno-Puglia.jpg" /></a>Se ne parlava da un po’ e ora sembra sia tutto pronto per la nascita del centro di prima trasformazione della canapa a Taranto, in Puglia, il secondo in Italia dopo quello di Carmagnola. Dovrebbe essere inaugurato entro la prima metà di luglio e servirà per lavorare le bacchette di canapa e ottenerne canapulo e fibra. Domenica 16 marzo, nel giorno della semina collettiva di canapa a Castiglione d’Otranto, è stata inaugurata Assocanapa Puglia, diramazione regionale di Assocanapa nazionale, che ha in programma altre semine di 4 o 5 ettari nel sud della Regione. Dopo queste anticipazioni rilasciate da Rachele Invernizzi di South Hemp Tecno a Canapaindustriale.it, torneremo più avanti per darvi altri aggiornamenti.<br />
A che punto siamo con il centro di trasformazione?<br />
L’impianto è pronto per il collaudo. In Piemonte dove l’hanno progettato e costruito, accenderemo i motori settimana prossima per poi lasciarlo lavorare sotto osservazione dei tecnici e ingegneri che l’hanno creato, in modo che verifichino il buon funzionamento di ogni sua parte. Tra la metà di aprile e i primi giorni di maggio lo trasporteremo in Puglia. Stiamo preparando il magazzino di Crispiano, sede operativa di South Hemp Tecno srl (proprietaria dell’impianto), per ricevere i macchinari. Crediamo di aver trovato un luogo perfetto, molto comodo da raggiungere, anche con i grandi camion su cui viaggerà la paglia di canapa da tutto il sud Italia.<br />
Quando verrà inaugurato?<br />
Entro la metà di luglio, anche se poi l’attività vera inizierà con il raccolto di quest’anno, pronto da fine agosto. Avremo da processare la canapa prodotta da 250 ettari seminati tra Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria e soprattutto Puglia. Sono molto grata a tutti coloro che coltivano che come me ci credono.<br />
Cosa può rappresentare per la canapa italiana e in particolare per quella del sud?<br />
Quando ho conosciuto Felice (Giraudo, presidente di Assocanpa, ndr) 3 anni fa o poco più, mi ha detto che non avendo terra da coltivare, una buona alternativa per fare canapa poteva essere creare un centro di trasformazione. Sono in Puglia da 25 anni e da molto tempo sentivo lamentarsi gli amici agricoltori, stufi e delusi dal fare grano o pomodori e angurie, che poi non raccolgono perché il costo è spesso più alto del guadagno. L’idea di poter fare qualcosa di così bello per ridare vita all’agricoltura mi ha fatto mettere insieme un gruppo di investitori per poter finalmente realizzare il primo impianto industriale di trasformazione italiano. Assocanapa ha il prototipo agricolo, ma quello che verrà inaugurato è molto diverso, più robusto e potente. Quest’anno come primo anno lavoreremo appunto 250 ettari, ma dal 2015 ne lavoreremo 500/600, trasformando 4.800 tonnellate anno: per l’agricoltura del sud è una grande svolta.<br />
Mario Catania per <a href="http://www.canapaindustriale.it/2014/03/18/tutto-pronto-per-il-centro-di-prima-trasformazione-della-canapa-in-puglia/" target="_blank">www.canapaindustriale.it</a><br />
<br />
fonte: <a href="http://www.overgrow-italy.nl/centro-di-prima-trasformazione-della-canapa-puglia/" target="_blank">http://www.overgrow-italy.nl/</a>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-76441906525155433842014-03-22T17:29:00.000+01:002014-03-27T10:21:40.519+01:00DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><span style="color: #cccccc;"><img src="http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="color: #f3f3f3;">Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (14G00047) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014<br />
<br />
<br />
</span><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/21/14G00047/sg" target="_blank"><br /></a><br />
<span style="color: white; font-size: large;">Fonte: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/21/14G00047/sg" target="_blank">DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36 </a></span><br />
<br />
<br />
<br />
<pre style="float: left; line-height: 22.727272033691406px; padding: 1em 2em; text-align: left;"><span style="color: #444444; font-size: 16.363636016845703px;">
</span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: large;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span></span><span style="color: white;"><span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: medium;">
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014,
n. 32, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2014, con cui e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante
disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore, che ha apportato modifiche al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, finalizzate alla semplificazione delle
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996;
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita' e'
fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all'assenza
dell'omogeneita' e del necessario legame logico-giuridico tra le
originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e
quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,
in carenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, e non gia' sulla illegittimita' sostanziale delle
norme oggetto della pronuncia;
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita' ha
determinato, anche in ragione della dichiarata applicabilita' delle
disposizioni vigenti prima dell'intervento di modifica di cui alla
citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, una situazione di incertezza
giuridica in ordine alla validita' di tutti gli atti adottati sulla
base delle norme contenute nel testo unico, come modificato dalle
norme censurate, che regolamentano la fabbricazione, la produzione,
la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei
medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa,
compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste, anche
in relazione alle disposizioni introdotte al predetto testo unico
dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore;
Considerato, in particolare, che la caducazione delle tabelle
introdotte dagli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49, con i relativi aggiornamenti, determina
l'effetto di escludere dal novero delle sostanze sottoposte a
controllo del Ministero della salute tutte le sostanze sottoposte a
controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le
nuove sostanze psicoattive introdotte sulla base delle nuove
acquisizioni scientifiche, dalla data di entrata in vigore della
predetta legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data del 5 marzo
2014, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza
della Corte costituzionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita' della sottoposizione al controllo del Ministero della
salute delle predette sostanze e il rispetto delle convenzioni
internazionali in base alle quali sono state aggiornate le relative
tabelle, nonche' la continuita' e la funzionalita' dell'assetto
autorizzativo, distributivo e di prescrizione e dispensazione di
medicinali, determinatosi in attuazione della disciplina recata in
materia dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di
ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell'esigenza di
certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di
pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale,
garantendo contestualmente, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la continuita' degli effetti degli atti
amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di favorire
l'impiego di medicinali meno onerosi per il Servizio sanitario
nazionale per indicazioni terapeutiche per le quali sussiste un
superiore motivato interesse pubblico connesso alla tutela della
salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal
seguente: «2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga;».
2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di
tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico,
sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14,
in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), numero 2).»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu'
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che
per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.».
3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e
i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e
gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle
tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa
in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze
attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad
uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o
veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo
unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole
capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica
e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali,
in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso
espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali
utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado
inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai
medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo
unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si
presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia'
tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006.
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini
della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite
dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le
limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per
esigenze di salute pubblica.».
4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e
II di cui all'articolo 14.».
5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di
cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali».
6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e
nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14,
devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza
per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione.».
7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di
cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali».
8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai
sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al
modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono
utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali,
esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui
alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di
urgenza terapeutica.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste
cumulative.».
10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui
collocare il medicinale stesso.».
11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «nelle tabelle I e II
previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui
all'articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» e' sostituita dalla
seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono
sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni».
12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Acquisto di
medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per
l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse
alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole:
«lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono
sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole:
«delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei
medicinali stessi».
13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della
salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un
solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni,
ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato
III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali
diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario
dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il
trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui
al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio
sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche antidroga, puo', con proprio decreto, aggiornare
l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per
il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per
l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a
detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello
ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso
periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di
malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata
con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte
del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con
ricetta medica.».
14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui
all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta
il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma
farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano
un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi
teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove
l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il
farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro
della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico
dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui
all'articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della
ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella
sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del
15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui
al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio
sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e
gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il
farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima
registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della
dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15
luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed
il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che
prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica
annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato.».
15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,
C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,
C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali».
17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui
all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C,
D ed E della tabella dei medicinali,»;
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall'articolo
14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, con
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della
tabella dei medicinali,».
18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni
sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata
e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e'
numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda
unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito.
Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal
giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque
anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a
due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui
all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente
comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di
cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le
modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C,
prevista dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da
un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo
14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria.».
19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione.».
20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti
e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A,
B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.».
21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi
nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima
registrazione.».
22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale
per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale
annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso
dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31
dicembre.».
23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle
tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei
medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad
azione stupefacente.».
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono abrogati.
25. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro
associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.».
26. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa.
27. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di
cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.»;
b) al comma 3, le parole: «dell'unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita' sanitarie
locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e
delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo
l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni
commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili.».
28. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di
cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta'
sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte
del tossicodipendente.»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente:
«e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e
specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo.».
29. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche' i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva
finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.».
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del
citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente
articolo, nonche' l'allegato III-bis, riportati nell'allegato A al
presente decreto. </span></span><span style="color: #444444; font-size: 16.363636016845703px;">
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</div>
</td></tr>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-27639169709747942862014-03-22T14:13:00.001+01:002014-03-22T14:13:30.336+01:00Ecco il testo del Decreto Lorenzin appena pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. La Cannabis torna in tabella II.E’ stato pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto Lorenzin sulla normativa sugli stupefacenti.<br />
<br />
<a href="http://www.fuoriluogo.it/blog/wp-content/upload/cannabis-300x200.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="cannabis" border="0" src="http://www.fuoriluogo.it/blog/wp-content/upload/cannabis-300x200.jpg" /></a>La cannabis indica torna in Tabella II (anche se come in precedenza anche nella Jervolino-Vassalli in tabella I rimangono “i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico” il che ad una prima lettura del decreto ingenera una certa confusione essendo il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) il principale principio attivo della Cannabis, ndr).<br />
<br />
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36<br />
Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi<br />
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’ di impiego di medicinali<br />
meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (GU n.67 del 21-3-2014)<br />
<br />
Capo I<br />
<br />
Disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,<br />
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza<br />
<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
<br />
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014,<br />
n. 32, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta<br />
Ufficiale del 5 marzo 2014, con cui e’ stata dichiarata<br />
l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter,<br />
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante misure<br />
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime<br />
Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’Amministrazione<br />
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di<br />
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in<br />
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,<br />
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
9 ottobre 1990, n. 309;<br />
Visto l’articolo 10 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante<br />
disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla<br />
terapia del dolore, che ha apportato modifiche al testo unico delle<br />
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze<br />
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
9 ottobre 1990, n. 309, finalizzate alla semplificazione delle<br />
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del<br />
dolore;<br />
<a name='more'></a><br />
Visto l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.<br />
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.<br />
648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la<br />
rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996;<br />
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita’ e’<br />
fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all’assenza<br />
dell’omogeneita’ e del necessario legame logico-giuridico tra le<br />
originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e<br />
quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,<br />
in carenza dei presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma,<br />
della Costituzione, e non gia’ sulla illegittimita’ sostanziale delle<br />
norme oggetto della pronuncia;<br />
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita’ ha<br />
determinato, anche in ragione della dichiarata applicabilita’ delle<br />
disposizioni vigenti prima dell’intervento di modifica di cui alla<br />
citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, una situazione di incertezza<br />
giuridica in ordine alla validita’ di tutti gli atti adottati sulla<br />
base delle norme contenute nel testo unico, come modificato dalle<br />
norme censurate, che regolamentano la fabbricazione, la produzione,<br />
la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei<br />
medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa,<br />
compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste, anche<br />
in relazione alle disposizioni introdotte al predetto testo unico<br />
dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle<br />
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del<br />
dolore;<br />
Considerato, in particolare, che la caducazione delle tabelle<br />
introdotte dagli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-legge 30<br />
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21<br />
febbraio 2006, n. 49, con i relativi aggiornamenti, determina<br />
l’effetto di escludere dal novero delle sostanze sottoposte a<br />
controllo del Ministero della salute tutte le sostanze sottoposte a<br />
controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le<br />
nuove sostanze psicoattive introdotte sulla base delle nuove<br />
acquisizioni scientifiche, dalla data di entrata in vigore della<br />
predetta legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data del 5 marzo<br />
2014, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza<br />
della Corte costituzionale;<br />
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la<br />
continuita’ della sottoposizione al controllo del Ministero della<br />
salute delle predette sostanze e il rispetto delle convenzioni<br />
internazionali in base alle quali sono state aggiornate le relative<br />
tabelle, nonche’ la continuita’ e la funzionalita’ dell’assetto<br />
autorizzativo, distributivo e di prescrizione e dispensazione di<br />
medicinali, determinatosi in attuazione della disciplina recata in<br />
materia dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;<br />
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita’ ed urgenza di<br />
ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell’esigenza di<br />
certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di<br />
pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale,<br />
garantendo contestualmente, a decorrere dalla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto, la continuita’ degli effetti degli atti<br />
amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della<br />
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai<br />
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.<br />
309, e successive modificazioni;<br />
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di favorire<br />
l’impiego di medicinali meno onerosi per il Servizio sanitario<br />
nazionale per indicazioni terapeutiche per le quali sussiste un<br />
superiore motivato interesse pubblico connesso alla tutela della<br />
salute;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella<br />
riunione del 14 marzo 2014;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del<br />
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;<br />
<br />
Emana<br />
<br />
il seguente decreto-legge:<br />
<br />
Art. 1<br />
<br />
Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309<br />
<br />
1. All’articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e’ sostituito dal<br />
seguente: «2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui<br />
all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita’ e la<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le<br />
politiche antidroga;».<br />
2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza<br />
ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di<br />
tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico,<br />
sono raggruppate, in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 14,<br />
in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero<br />
della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e<br />
l’aggiornamento delle tabelle con le modalita’ di cui all’articolo 2,<br />
comma 1, lettera e), numero 2).»;<br />
b) il comma 3 e’ abrogato;<br />
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:<br />
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di<br />
sanita’ e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento<br />
nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le<br />
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o<br />
psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o piu’<br />
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che<br />
per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono<br />
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.».<br />
3. L’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’<br />
sostituito dal seguente:<br />
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La<br />
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di<br />
cui all’articolo 13 e’ effettuata in base ai seguenti criteri:<br />
a) nella tabella I devono essere indicati:<br />
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le<br />
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli<br />
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le<br />
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima<br />
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,<br />
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee<br />
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;<br />
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul<br />
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione<br />
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra<br />
indicati oppure per sintesi;<br />
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul<br />
sistema nervoso centrale;<br />
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso<br />
centrale ed abbia capacita’ di determinare dipendenza fisica o<br />
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle<br />
precedentemente indicate;<br />
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che<br />
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti<br />
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;<br />
6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze<br />
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili<br />
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;<br />
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa<br />
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le<br />
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano<br />
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;<br />
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente<br />
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei<br />
medicinali di cui alla lettera e);<br />
b) nella tabella II devono essere indicati:<br />
1) la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti;<br />
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente<br />
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei<br />
medicinali di cui alla lettera e);<br />
c) nella tabella III devono essere indicati:<br />
1) i barbiturici che hanno notevole capacita’ di indurre<br />
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche’ altre sostanze ad<br />
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi<br />
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e<br />
i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,<br />
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di<br />
dipendenza innanzi indicati;<br />
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente<br />
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei<br />
medicinali di cui alla lettera e);<br />
d) nella tabella IV devono essere indicate:<br />
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti<br />
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita’ e<br />
gravita’ minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle<br />
tabelle I e III;<br />
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente<br />
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei<br />
medicinali di cui alla lettera e);<br />
e) nella tabella denominata “tabella dei medicinali” e suddivisa<br />
in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze<br />
attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad<br />
uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o<br />
veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono<br />
indicati:<br />
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee<br />
naturali, di semisintesi e di sintesi;<br />
2) i medicinali di cui all’allegato III -bis al presente testo<br />
unico;<br />
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego<br />
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di<br />
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;<br />
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole<br />
capacita’ di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche’<br />
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;<br />
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:<br />
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego<br />
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di<br />
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita’ e gravita’<br />
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;<br />
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica<br />
e quelli contenenti barbiturici con breve durata d’azione;<br />
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati<br />
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o<br />
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare<br />
farmacodipendenza;<br />
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:<br />
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella<br />
dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre<br />
sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati<br />
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;<br />
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:<br />
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella<br />
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre<br />
sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione<br />
qualitativa e quantitativa e per le modalita’ del loro uso,<br />
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a<br />
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni<br />
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle<br />
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;<br />
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;<br />
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali,<br />
in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non<br />
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente<br />
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso<br />
espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali<br />
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed<br />
estemporanei procedimenti estrattivi;<br />
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze<br />
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali<br />
utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis,<br />
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;<br />
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:<br />
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella<br />
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre<br />
sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione<br />
qualitativa e quantitativa o per le modalita’ del loro uso, possono<br />
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado<br />
inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei<br />
medicinali, sezioni A, B, C o D.<br />
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della<br />
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,<br />
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,<br />
nonche’ gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,<br />
relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai<br />
medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta<br />
espressa eccezione.<br />
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la<br />
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la<br />
denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E’, tuttavia,<br />
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo<br />
unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una<br />
delle denominazioni sopra indicate, purche’ idonea ad identificarla.<br />
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono<br />
soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si<br />
presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.<br />
5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia’<br />
tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006.<br />
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini<br />
della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite<br />
dall’Agenzia italiana del farmaco all’atto del rilascio<br />
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nonche’ le<br />
limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per<br />
esigenze di salute pubblica.».<br />
4. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e’ vietata nel territorio<br />
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e<br />
II di cui all’articolo 14.».<br />
5. All’articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al<br />
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui<br />
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di<br />
cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni<br />
C, D ed E della tabella dei medicinali».<br />
6. All’articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione<br />
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e<br />
nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14,<br />
devono essere dislocati uno o piu’ militari della Guardia di finanza<br />
per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze<br />
stupefacenti o psicotrope, nonche’ per la sorveglianza a carattere<br />
continuativo durante i cicli di lavorazione.».<br />
7. All’articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al<br />
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui<br />
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di<br />
cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni<br />
C, D ed E della tabella dei medicinali».<br />
8. All’articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse;<br />
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».<br />
9. All’articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,<br />
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui<br />
all’articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei<br />
medicinali, sezioni D ed E, e’ fatta alle persone autorizzate ai<br />
sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da<br />
staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al<br />
modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i<br />
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono<br />
utilizzare il bollettario “buoni acquisto” anche per richiedere, a<br />
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali,<br />
esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui<br />
alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte<br />
al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di<br />
urgenza terapeutica.»;<br />
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:<br />
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il<br />
modello di bollettario “buoni acquisto” adatto alle richieste<br />
cumulative.».<br />
10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico delle leggi in<br />
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,<br />
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative<br />
comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in<br />
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione<br />
terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti<br />
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in<br />
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui<br />
all’articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui<br />
collocare il medicinale stesso.».<br />
11. All’articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, lettera d), le parole: «nelle tabelle I e II<br />
previste dall’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle<br />
tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui<br />
all’articolo 14»;<br />
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» e’ sostituita dalla<br />
seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore<br />
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure<br />
palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti<br />
disposizioni».<br />
12. All’articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Acquisto di<br />
medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope<br />
da parte di medici chirurghi»;<br />
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori<br />
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive<br />
dell’unita’ operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per<br />
l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali<br />
esigenze terapeutiche, si determini la necessita’ di approvvigionarsi<br />
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi<br />
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo<br />
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o<br />
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per<br />
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse<br />
alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono<br />
una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda<br />
sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;<br />
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole:<br />
«lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti:<br />
«euro 100 ad euro 500»;<br />
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole:<br />
«delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei<br />
medicinali stessi».<br />
13. L’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’<br />
sostituito dal seguente:<br />
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -<br />
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali<br />
compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo<br />
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della<br />
salute.<br />
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei<br />
medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 puo’ comprendere un<br />
solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni,<br />
ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato<br />
III-bis per i quali la ricetta puo’ comprendere fino a due medicinali<br />
diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti<br />
per una cura di durata non superiore a trenta giorni.<br />
3. Nella ricetta devono essere indicati:<br />
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario<br />
dell’animale ammalato;<br />
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di<br />
somministrazione;<br />
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico<br />
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;<br />
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico<br />
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;<br />
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico<br />
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata.<br />
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a<br />
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario<br />
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti<br />
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e’ comunque<br />
conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato.<br />
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed<br />
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.<br />
4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario<br />
nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il<br />
trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del<br />
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui<br />
al comma 4, puo’ essere utilizzato il ricettario del Servizio<br />
sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel<br />
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile<br />
2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di<br />
sanita’ e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per<br />
le politiche antidroga, puo’, con proprio decreto, aggiornare<br />
l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis.<br />
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei<br />
medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per<br />
il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da<br />
oppiacei o di alcooldipendenza, e’ effettuata utilizzando il<br />
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico<br />
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura<br />
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per<br />
l’attivita’ di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo<br />
articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i<br />
medicinali di cui al presente comma e’ tenuta ad esibire a richiesta<br />
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.<br />
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad<br />
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a<br />
detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso<br />
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.<br />
Una copia della ricetta e’ conservata dal medico chirurgo o dal<br />
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni<br />
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei<br />
medicinali di cui si e’ approvvigionato e che successivamente ha<br />
somministrato. Il registro delle prestazioni non e’ di modello<br />
ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data<br />
dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni<br />
sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per lo stesso<br />
periodo del registro.<br />
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei<br />
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle<br />
aziende sanitarie locali e’ autorizzato a consegnare al domicilio di<br />
malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del<br />
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento<br />
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le<br />
quantita’ terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis<br />
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la<br />
posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.<br />
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di<br />
assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o<br />
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari<br />
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista<br />
che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le<br />
quantita’ terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis<br />
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la<br />
posologia e l’utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso<br />
alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti<br />
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati<br />
di tossicodipendenza da oppiacei.<br />
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei<br />
medicinali, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e’ effettuata<br />
con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte<br />
del farmacista.<br />
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei<br />
medicinali, sezione E, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con<br />
ricetta medica.».<br />
14. L’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’<br />
sostituito dal seguente:<br />
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei<br />
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui<br />
all’articolo 14 e’ effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta<br />
il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento<br />
dell’acquirente.<br />
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro<br />
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste<br />
dai commi 1 e 4-bis dell’articolo 43 nella quantita’ e nella forma<br />
farmaceutica prescritta.<br />
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata<br />
redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di<br />
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia<br />
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali<br />
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.<br />
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano<br />
un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi<br />
teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove<br />
l’eccedenza sia dovuta al numero di unita’ posologiche contenute<br />
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una<br />
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un<br />
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,<br />
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico<br />
prescrittore.<br />
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei<br />
medicinali, sezioni B e C, e’ effettuata dal farmacista dietro<br />
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il<br />
farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro<br />
della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico<br />
dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui<br />
all’articolo 60, comma 1.<br />
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno<br />
dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma<br />
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei<br />
medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a<br />
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e’ tenuto a<br />
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della<br />
ricetta originale, recante la data di spedizione.<br />
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei<br />
medicinali, sezione D, e’ effettuata dal farmacista dietro<br />
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.<br />
6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella<br />
sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del<br />
15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui<br />
al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio<br />
sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel<br />
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile<br />
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e<br />
gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il<br />
farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima<br />
registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della<br />
dimostrazione della liceita’ del possesso dei farmaci consegnati<br />
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.<br />
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei<br />
medicinali, sezione E, e’ effettuata dal farmacista dietro<br />
presentazione di ricetta medica.<br />
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione<br />
medica non puo’ essere piu’ spedita.<br />
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle<br />
disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione<br />
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad<br />
euro 600.<br />
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio<br />
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15<br />
luglio 2004 in materia di tracciabilita’ di medicinali, la forma ed<br />
il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei<br />
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le<br />
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.<br />
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che<br />
prescrivono piu’ confezioni, il farmacista, previa specifica<br />
annotazione sulla ricetta, puo’ spedirla in via definitiva<br />
consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto,<br />
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo’ consegnare,<br />
in modo frazionato, le confezioni, purche’ entro il termine di<br />
validita’ della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni<br />
volta per volta consegnato.».<br />
15. All’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle<br />
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:<br />
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,<br />
C e D, prevista»;<br />
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite<br />
dalle seguenti: «dei medicinali».<br />
16. All’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle<br />
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:<br />
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,<br />
C e D, prevista»;<br />
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite<br />
dalle seguenti: «dei medicinali».<br />
17. All’articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III, IV e V di cui<br />
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui<br />
all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C,<br />
D ed E della tabella dei medicinali,»;<br />
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall’articolo<br />
14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, con<br />
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della<br />
tabella dei medicinali,».<br />
18. L’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’<br />
sostituito dal seguente:<br />
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o<br />
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui<br />
alle tabelle previste dall’articolo 14, e’ iscritto in un registro<br />
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in<br />
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni<br />
sostanza o medicinale, e’ tenuto in evidenza il movimento di entrata<br />
e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e’<br />
numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda<br />
unita’ sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima<br />
pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara<br />
nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro e’ costituito.<br />
Il registro e’ conservato da parte degli enti e delle imprese<br />
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal<br />
giorno dell’ultima registrazione. Detto termine e’ ridotto a cinque<br />
anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese<br />
autorizzate al commercio all’ingrosso. Lo stesso termine e’ ridotto a<br />
due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie<br />
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui<br />
all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente<br />
comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.<br />
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle<br />
farmacie ospedaliere nonche’ delle aziende autorizzate al commercio<br />
all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di<br />
cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le<br />
modalita’ indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla<br />
dispensazione.<br />
3. Le unita’ operative delle strutture sanitarie pubbliche e<br />
private, nonche’ le unita’ operative dei servizi territoriali delle<br />
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico<br />
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C,<br />
prevista dall’articolo 14.<br />
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli<br />
predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da<br />
un numero di pagine adeguato alla quantita’ di stupefacenti<br />
normalmente detenuti e movimentati.<br />
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero<br />
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita’ di<br />
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle<br />
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo<br />
14.<br />
6. Il registro di cui al comma 3 e’ vidimato dal direttore<br />
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.<br />
Il registro e’ conservato, in ciascuna unita’ operativa, dal<br />
responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data<br />
dell’ultima registrazione.<br />
7. Il dirigente medico preposto all’unita’ operativa e’<br />
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile<br />
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali,<br />
sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.<br />
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie<br />
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di<br />
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere<br />
alla direzione sanitaria.».<br />
19. All’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e<br />
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o<br />
psicotrope nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui<br />
all’articolo 14, e’ annotata ciascuna operazione di entrata e di<br />
uscita o di passaggio in lavorazione.».<br />
20. All’articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti<br />
e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze<br />
stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali di cui alle tabelle<br />
previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto<br />
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A,<br />
B e C, dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La<br />
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i<br />
dati comprovanti i totali delle qualita’ e quantita’ dei prodotti<br />
avuti in carico e delle quantita’ e qualita’ dei prodotti impiegati o<br />
commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale<br />
differenza o residuo.».<br />
21. All’articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di<br />
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali compresi<br />
nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di<br />
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del<br />
Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le<br />
quantita’ di materie prime poste in lavorazione, con indicazione<br />
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto<br />
di lavorazione, nonche’ i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.<br />
Tale registro e’ conservato per dieci anni a far data dall’ultima<br />
registrazione.».<br />
22. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in<br />
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,<br />
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla<br />
fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope<br />
nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo<br />
14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale<br />
per i servizi antidroga e alla competente unita’ sanitaria locale<br />
annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati<br />
riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:<br />
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;<br />
b) la quantita’ e qualita’ delle sostanze utilizzate per la<br />
produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;<br />
c) la quantita’ e la qualita’ dei medicinali venduti nel corso<br />
dell’anno;<br />
d) la quantita’ e la qualita’ delle giacenze esistenti al 31<br />
dicembre.».<br />
23. All’articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che<br />
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze<br />
stupefacenti o psicotrope nonche’ di medicinali compresi nelle<br />
tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della<br />
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati<br />
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel<br />
corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati<br />
alla fabbricazione trasmettono, altresi’, un rapporto sulla natura e<br />
quantita’ delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la<br />
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche’ dei<br />
medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre<br />
precedente. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonche’ per le<br />
foglie e pasta di coca e’ indicato il titolo in sostanze attive ad<br />
azione stupefacente.».<br />
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono abrogati.<br />
25. All’articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 2 e’ sostituito dal seguente:<br />
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo’<br />
essere affidato dai comuni e dalle comunita’ montane o dalle loro<br />
associazioni alle competenti aziende unita’ sanitarie locali o alle<br />
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.».<br />
26. All’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al<br />
comma 1 la parola: «ausiliari» e’ soppressa.<br />
27. All’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze<br />
psicotrope puo’ chiedere al servizio pubblico per le<br />
tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi<br />
dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di<br />
cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere<br />
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma<br />
terapeutico e socio-riabilitativo.»;<br />
b) al comma 3, le parole: «dell’unita’» sono sostituite dalle<br />
seguenti: «delle aziende unita’» e dopo le parole: «unita’ sanitarie<br />
locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private<br />
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;<br />
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:<br />
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone<br />
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope<br />
possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico<br />
per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai<br />
sensi dell’articolo 116.»;<br />
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:<br />
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e<br />
delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo<br />
l’obbligo di segnalare all’autorita’ competente tutte le violazioni<br />
commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico<br />
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene<br />
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno<br />
conosciuto per ragione della propria professione, ne’ davanti<br />
all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Agli stessi<br />
si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di<br />
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore<br />
dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale<br />
in quanto applicabili.».<br />
28. All’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:<br />
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture<br />
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari<br />
accertamenti e sentito l’interessato, che puo’ farsi assistere da un<br />
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti<br />
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo<br />
personalizzato che puo’ prevedere, ove le condizioni psicofisiche del<br />
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di<br />
cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta’<br />
sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative<br />
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la<br />
formazione professionale, attivita’ di pubblica utilita’ o di<br />
solidarieta’ sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo<br />
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche’<br />
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per<br />
le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte<br />
del tossicodipendente.»;<br />
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla<br />
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e’ inserita la seguente:<br />
«e»;<br />
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo<br />
regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private<br />
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;<br />
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:<br />
«4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso<br />
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e<br />
specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di cui al comma 2,<br />
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo’ cadere su qualsiasi<br />
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere<br />
in condizioni di accoglierlo.».<br />
29. All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di<br />
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il<br />
comma 8 e’ sostituito dal seguente:<br />
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono<br />
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o<br />
psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 e<br />
delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo<br />
l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche’ i dosaggi<br />
somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva<br />
finalita’ clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi<br />
programmi riabilitativi.».<br />
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli<br />
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e<br />
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono<br />
inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del<br />
citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente<br />
articolo, nonche’ l’allegato III-bis, riportati nell’allegato A al<br />
presente decreto.<br />
<br />
Art. 2<br />
<br />
Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.<br />
<br />
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto<br />
continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino<br />
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale<br />
n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in<br />
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,<br />
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di<br />
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.<br />
Capo II<br />
<br />
Impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario<br />
nazionale<br />
<br />
Art. 3<br />
Disposizioni dirette a favorire l’impiego dei medicinali meno onerosi<br />
da parte del Servizio sanitario nazionale<br />
<br />
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre<br />
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono<br />
inseriti i seguenti:<br />
«4-bis. Nel caso in cui l’Autorizzazione all’immissione in<br />
commercio di un medicinale non comprenda un’indicazione terapeutica<br />
per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all’utilizzo,<br />
l’Agenzia Italiana del Farmaco puo’ procedere, nei limiti delle<br />
risorse del fondo di cui all’articolo 48, comma 18, del decreto-legge<br />
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalita’ di cui al comma<br />
19, lettera b), numero 3), alla registrazione della medesima, previa<br />
cessione a titolo gratuito al Ministero della salute dei diritti su<br />
tale indicazione da parte del titolare dell’AIC o altro avente causa.<br />
Qualora il titolare dell’AIC o altro avente causa dichiari di voler<br />
procedere direttamente alla registrazione dell’indicazione di<br />
interesse, sono definiti con l’Agenzia Italiana del Farmaco i termini<br />
e le modalita’ di avvio degli studi registrativi relativi alla<br />
medesima indicazione. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione<br />
all’immissione in commercio o altro avente causa si opponga<br />
immotivatamente alla registrazione dell’indicazione terapeutica di<br />
interesse pubblico ne viene data adeguata informativa nel sito<br />
istituzionale dell’AIFA.<br />
4-ter. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito<br />
dei farmaci autorizzati, l’indicazione terapeutica per la quale sia<br />
stato avviato l’iter di registrazione ai sensi del comma 4-bis puo’<br />
essere inserita provvisoriamente nell’elenco di cui al precedente<br />
comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio<br />
sanitario nazionale, nel caso in cui, a giudizio della Commissione<br />
tecnico-scientifica dell’AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle<br />
eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell’ambito della<br />
comunita’ medico-scientifica nazionale e internazionale, nonche’<br />
della relativa onerosita’ del farmaco autorizzato per il Servizio<br />
sanitario nazionale, il farmaco sia sicuro ed efficace con<br />
riferimento all’impiego proposto rispetto a quello autorizzato. In<br />
tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della<br />
sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie<br />
determinazioni.<br />
4-quater. L’inserimento provvisorio ai sensi del comma 4-ter e’<br />
disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle<br />
sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco e diviene definitivo<br />
previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica<br />
dell’AIFA ai sensi dell’articolo 2, comma 349, della legge 24<br />
dicembre 2007, n. 244.».<br />
<br />
Ecco Art. 4<br />
<br />
Entrata in vigore<br />
<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e<br />
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito<br />
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Dato a Roma, addi’ 20 marzo 2014<br />
<br />
NAPOLITANO<br />
<br />
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri<br />
<br />
Lorenzin, Ministro della salute<br />
<br />
Orlando, Ministro della giustizia<br />
<br />
Fonte : <a href="http://www.fuoriluogo.it/blog/2014/03/21/decreto-lorenzin-cannabis-torna-in-tabella-ii/" target="_blank">http://www.fuoriluogo.it/blog/</a>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-71821985867470049842014-03-18T19:04:00.002+01:002014-03-18T19:05:03.875+01:00IL TESORO SEQUESTRATO<h1 id="h1ConH2" style="color: #754525; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 26px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;">
<img src="http://www.usidellacanapa.it/img/logo.png" /></h1>
<h2 style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 20px; line-height: 20.99431800842285px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">
Ultima avventura di Felice Giraudo per salvare il seme canapa Carmagnola</h2>
<div style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20.99431800842285px;">
<span style="color: white;">Quando si tratta di canapa, per difendere la natura, l'ambiente, le tradizioni agricole non basta la passione, bisogna avere molto coraggio. E Felice Giraudo, ex sindaco di Carmagnola ora all'opposizione, quando si tratta di canapa non demorde. Da sindaco aveva piantato la canapa al Gerbasso, con regolare comunicazione ai Carabinieri. Dopo la maceratura e la stigliatura, la fibra era andata a ruba nei musei etnografici e aveva suscitato l'interesse di alcune tessiture artigianali. Ma Giraudo non si rassegna all'idea che in Italia la canapa debba essere ridotta a un articolo da museo. E così ci spiega la sua ultima avventura di questi giorni: "Con il crescere della sensibilità verso i prodotti naturali e verso la qualità della vita, la coltivazione della canapa può avere un nuovo futuro, come fibra per tessuti da abbigliamento e da arredo, come materia prima per la produzione di carta e di isolanti per le abitazioni. Seguo questo discorso con molta attenzione da anni e mi pare che finalmente si stiano aprendo prospettive economiche concrete. Perdipiù, il ritorno della coltura della canapa nel carmagnolese potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale di talune coltivazioni, operazione in linea con le direttive Cee. Pochi sanno che la Cee oggi incentiva la produzione di due varietà di canapa, di cui una si chiama Carmagnola non a caso!". E continua: "Quello che mi pare vada maturando in Europa, mi ha convinto della necessità di tirare fuori e piantare semi da anni tenuti in serbo ancora da mio suocero, semi di germinabilità ormai ridotta. Si trattava di riprodurre, prima che sparisse del tutto, quella varietà di seme canapa che nei secoli passati ha reso il nome di Carmagnola famoso in Europa e nel mondo". Dopo avere inutilmente tentato di scoprire se c'era una procedura di autorizzazione da seguire, ho dovuto passare all'azione. Mi ha aiutato l'amico Bruno Crivello, mettendo a disposizione il campo, e così, in ritardo rispetto alla stagione e con una comunicazione ai Carabinieri, ci siamo imbarcati in questa avventura. La canapa è germinata, è cresciuta ed è giunta a maturazione. Nel mese di settembre abbiamo divelto, rigorosamente a mano e senza scarpe, gli steli maschi che sono stati consegnati per la stigliatura e gli steli femmina che abbiamo riposto su teloni e battuto, sempre rigorosamente a mano, con l'aiuto dell'esperto e amico Michelino Sandri, che ha poi provveduto a bruciare le punte. Tenuto conto che i semi erano riposti da molti anni, il risultato è stato abbastanza soddisfacente: 180 chilogrammi di seme, che consentirebbero il prossimo anno di avviare la ripresa della coltivazione".</span><br />
<span style="color: white;">Ma qui succede il colpo di fulmine! I semi sono stati tutti sequestrati dai Carabinieri.</span><br />
<span style="color: white;">Cosa è successo? Nella vicina Cavallermaggiore sono stati sorpresi due giovanotti in possesso di alcuni spinelli artigianali. Interrogati, i due hanno candidamente confessato di avere preso la marijuana (la canapa) a Carmagnola, in un campo sulla strada per Caramagna. Individuato il campo, i carabinieri sono risaliti agli autori della coltivazione e la storia si è complicata quanto l'esame del materiale sequestrato ha indicato un contenuto di alcaloide pari a 0,8 mentre la canapa da coltivazione non dovrebbe superare lo 0,5. La spiegazione c'è: la siccità e il caldo molto prolungato della stagione estiva appena terminata hanno causato una concentrazione superiore alle attese.</span><br />
<span style="color: white;">E adesso? Giraudo risponde: "Faremo istanza di dissequestro, per recuperare il nostro tesoro. E forse non tutto il male viene per nuocere, se il rumore fatto intorno a questa vicenda ci consentisse di sapere finalmente come possiamo restituire all'economia agricola carmagnolese una opportunità di cui avrebbe molto bisogno. Spero davvero che possiamo presto mettere nel Museo delle corde anche questo verbale di sequestro!".</span><br />
<span style="color: white;"><br /></span>
<span style="color: white;">Il Carmagnolese, Novembre 1997</span></div>
<div style="color: #656158; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20.99431800842285px;">
<br /></div>
<div style="color: #656158; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20.99431800842285px;">
<a href="http://www.usidellacanapa.it/italia/tesoro.php" target="_blank">http://www.usidellacanapa.it/</a></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/09693614169800939809noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-852591433436411287.post-81001656779398175392014-03-15T10:55:00.003+01:002014-03-15T10:57:01.045+01:00La Lorenzin prepara il ritorno della Fini-Giovanardi. Il ministro: ‘Abrogata solo per vizi procedurali’<a href="http://www.epressonline.net/notizie/ultime-notizie-italia/36-notizie/6626-la-lorenzin-prepara-il-ritorno-della-fini-giovanardi-il-ministro-solo-vizi-procedurali.html" style="border: 0px; clear: left; color: #f37421; float: left; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; margin-top: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><img src="http://i57.tinypic.com/j9bxxd.jpg" style="border: none; float: left; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 8px 8px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" width="210" /></a>Dopo essere uscita dalla porta, la legge Fini-Giovanardi rischia di rientrare dalla finestra. Non un caso, forse, se in uno dei dicasteri chiave per l'intera vicenda, quello della Salute, siede Beatrice Lorenzin per di più con un ministro degli Interni come Angelino Alfano. Il fatto che Carlo Giovanardi appartenga al Nuovo Centro Destra, partito dei due ministri, lo rende di fatto membro della maggioranza e per di più ascoltato. Tutto ciò è stato confermato dalla nota emessa ieri dal ministero della Salute, dove si specifica che a breve la situazione tornerà a essere quella in vigore prima della sentenza della Consulta che, ricordiamo, lo scorso 12 febbraio sancì l'incostituzionalità della Fini-Giovanardi (clicca qui).<br />
Mentre quasi tutti festeggiavano la presunta legalizzazione delle droghe leggere a seguito del ritorno alla vecchia legge (che però non aveva legalizzato nulla) da queste pagine abbiamo già spiegato come la norma sia stata abrogata fondamentalmente per vizi procedurali e non perché bocciata nel merito. Circostanza confermata dalla Corte attraverso le motivazioni della sentenza (clicca qui) e dalla Lorenzin in una nota emessa ieri. La Consulta ha abrogato la legge a causa della disparità di contenuto rispetto alle altre norme comprese nel decreto sulle Olimpiadi di Torino del 2006 ma non ha messo in discussione – se non a spizzichi e bocconi – il merito della norma appena cassata che, se riproposta in maniera adeguata,può tranquillamente passare.<br />
Un assist che avevamo già intravisto per tutti quei politici attaccati alla bandiera proibizionista e che, alla prima occasione, la collega di partito di Giovanardi, Beatrice Lorenzin, ha immediatamente deciso di capitalizzare sottoponendo nuovamente la legge appena cancellata al Consiglio dei Ministri. Attraverso una nota emessa ieri, infatti, il ministero della Salute ha spiegato che: "La sentenza ha determinato in modo automatico la cancellazione dell'intera disciplina amministrativa diretta a regolare, tra l'altro, la detenzione e la dispensazione dei farmaci a base di stupefacenti nonché di quelli utilizzati per la terapia del dolore, con un grave impatto sull'attività dei professionisti sanitari e dei pazienti bisognosi di cure. La pronuncia ha inoltre cancellato le due tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti, in particolare tutte le nuove droghe sintetiche classificate negli ultimi anni che, allo stato, non possono pertanto essere più considerate tali.Tale situazione è stata posta all'attenzione del Ministro della Salute dalle principali categorie di professionisti sanitari e di pazienti, che attendono un intervento urgente da parte del Governo.In questo stato di cose, il Ministro della Salute ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone l'iscrizione urgente al prossimo CDM, di uno schema di decreto legge che ripristina le due tabelle contenenti le sostanze stupefacenti aggiornate alla data della pronuncia della Consulta nonché la relativa disciplina previgente, su cui la Corte costituzionale non ha formulato censure".<br />
Traduzione, addio alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti dato che nelle tabelle indicate nella nota saranno nuovamente equiparate eroina, cocaina, hashish e marijuana. Verosimilmente tornerenno anche sanzioni penali per spaccio (oltre a quelle amministrative per i consumatori) per chi sarà trovato con quantità di sostanza superiori alle bassissime soglie previste per il consumo personale. Obiettivo della Lorenzin, braccio armato di Giovanardi nella crociata proibizionista, sembra quello di far passare la norma in maniera "corretta", senza forzature e facendola votare prima al CdM e successivamente in Aula. In questo senso, infatti, si legge nell'incipit della nota che: "La recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge Fini Giovanardi esclusivamente per motivi procedurali". Un nuovo test per il governo Renzi su un tema particolarmente sentito anche da molti elettori che potrebbero decidere di dargli (o togliergli) il sostegno alle prossime elezioni anche in relazione all'atteggiamento del Premier e del suo esecutivo sui diritti civili e individuali. <br />
Aggiornamento: Il Consiglio dei ministri convocato questa mattina ha approvato, su proposta della Lorenzin e del Premier Matteo Renzi, il decreto che di fatto reistituisce la Fini-Giovanardi e i suoi effetti. Voto contrario da parte di Andrea Orlando, ministro della Giustizia.<br />
Fabrizio Ferrante<br />
<a href="http://www.epressonline.net/notizie/ultime-notizie-italia/36-notizie/6626-la-lorenzin-prepara-il-ritorno-della-fini-giovanardi-il-ministro-solo-vizi-procedurali.html" target="_blank">http://www.epressonline.net/</a><br />
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #222222; font-family: RobotoRegular, 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
</div>
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